Trasporto merci pericolose, prime deroghe
Trasporti
I veicoli e le cisterne adibiti al trasporto stradale di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 e non conformi al Dlgs 35/2010, rimangono utilizzabili sul territorio nazionale per 25 anni dalla data di immatricolazione.
È quanto previsto dal Dm 18 febbraio 2010, provvedimento che stabilisce alcune deroghe transitorie al Dlgs 27 gennaio 2010, n. 35 (pubblicato in Gu il giorno prima), atto di recepimento della direttiva 2008/68/Ce sul trasporto interno di merci pericolose.
La deroga si applica ai soli veicoli e cisterne costruiti nel rispetto delle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1996, e poi mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza previsti dal “Codice della strada” (Dlgs 285/1992).
Nel caso i veicoli e le cisterne possiedano il solo requisito relativo ai livelli di sicurezza, potranno essere utilizzati fino al 13 marzo 2012 (24 mesi dall’entrata in vigore del Dm 18 febbraio 2010).
Trasporto interno di merci pericolose - Attuazione direttiva 2008/68/Ce - Accordi Adr/Adn/Rid applicabili dal 1° gennaio 2019 - Disciplina sanzionatoria - Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
Autorizzazione alla circolazione di veicoli e cisterne adibiti al trasporto su strada di merci pericolose, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997