Scarico acque reflue industriali, limitata responsabilità penale
Acque
La responsabilità per lo scarico di acque reflue industriali autorizzato ma eccedente i valori limite sarà penale solo se riguarderà le sostanze ex tabella 5, allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs 152/2006.
È quanto prevede la nuova legge 25 febbraio 2010 n. 36, che attraverso la novella dell’articolo 137, comma 5, del Dlgs 152/2006 ha limitato le ipotesi di responsabilità penale agli sversamenti più gravi, riconducendo le diverse ed altre ipotesi nel campo degli illeciti amministrativi, puniti con la sanzione pecuniaria fino a 30mila euro.
In particolare, in base al nuovo quadro normativo in vigore dal 23 marzo 2010, sarà punito con la sanzione penale esclusivamente lo scarico di acque reflue industriali contenente le citate sostanze ed eccedente i valori indicati dalla tabella 3 per gli scarichi nei corpi idrici, i valori indicati dalla tabella 4 per gli scarichi sul suolo, i valori limite fissati dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle altre Autorità competenti.
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue - Modifica alla Parte terza del Dlgs 152/2006
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