Emission trading, il Tar salva la ripartizione tardiva delle quote
Cambiamenti climatici
Il ritardo nella determinazione e assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 rileva sotto il profilo politico, ma non costituisce elemento di vizio del Dm 23 novembre 2006.
Secondo il Tar Roma (sentenza 1422/2010), più che al Dm 23 novembre 2006 (e alla P.a.) il ritardo va correttamente riferito al recepimento della direttiva 2003/87/Ce, per il quale il nostro Paese è stato anche condannato dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 18 maggio 2006).
Conseguentemente, secondo il Tar, tale ritardo non può neanche costituire un profilo attinente all’elemento soggettivo nell’ambito di un giudizio di risarcimento.
L’utilizzo delle emissioni 2000-2003 come base per la ripartizione delle quote (che ha premiato quegli operatori “virtuosi” che già prima della partenza dell’Emission trading, avvenuta il 1° gennaio 2005, avevano provveduto a ridurre le proprie emissioni) è stata altresì approvata dal Tar: già dal 2003 gli operatori sapevano che con l’avvio del sistema le emissioni non sarebbero più state gratuite.
Emission trading - Pna 2005-2007 - Ritardo nell'assegnazione delle quote - Illegittimità del Dm 23 novembre 2006 - Non sussistenza
Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Emission trading system (Eu Ets)
Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/Ce in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
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