Formazione del responsabile tecnico, il modulo “B” copre il modulo “A”
Rifiuti
Albo gestori: la frequenza con esito positivo al modulo di specializzazione “B” (categorie 3 e 5) può sostituire la partecipazione al modulo di specializzazione “A” (categorie 1, 2 e 4).
Con la circolare 3 novembre 2009 il Comitato nazionale dell’Albo chiarisce che la positiva frequenza al modulo di specializzazione “B”, relativo alle imprese che raccolgono e trasportano rifiuti delle categorie 3 (rifiuti pericolosi individuati ex art. 216 del Dlgs 152/2006) e 5 (rifiuti pericolosi), può essere ritenuta valida anche per il modulo di specializzazione “A”, relativo alle imprese delle categorie 1 (rifiuti urbani e assimilati), 2 (rifiuti non pericolosi individuati ex articolo 216 del Dlgs 152/2006) e 4 (rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi).
Il tutto – in parziale modifica di quanto affermato dallo stesso Albo con la circolare n. 601/2001 — perché le materie del modulo “A” sono sostanzialmente ricomprese tra quelle del modulo “B”, nel cui ambito sono oggetto di un maggiore numero di ore di insegnamento.
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