News - Aggiornamento normativo

Acque

Milano, 29 ottobre 2009

Scarichi, vige il divieto di diluizione

Acque

(Alessandro Geremei)

Il principio che prevede che il rispetto dei limiti tabellari di scarico non deve essere conseguito mediante la diluizione è un criterio generale della disciplina degli scarichi; il Tar Veneto richiama la giurisprudenza dominante.

 

Il divieto di diluizione vale sia nel caso di acque prelevate esclusivamente a tale scopo, sia nel caso di utilizzo delle acque di raffreddamento e lavaggio (sentenza Tar Veneto 2624/2009).

 

Il Tar sottolinea inoltre che a seguito del cd. “Correttivo” (Dlgs 4/2008) la P.a. è ora obbligata a prescrivere la separazione tra gli scarichi “parziali” contenenti sostanze pericolose e gli scarichi delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia (in realtà, nel Dlgs 152/2006 si parla di scarichi “terminali” di sostanze pericolose).

 

Così facendo, il legislatore ha specificato che “tale obbligo riguarda gli scarichi parziali contenenti sostanze pericolose, e non solo lo scarico terminale di ciascun stabilimento”.

 

 

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Sentenza Tar Veneto 20 ottobre 2009, n. 2624

Scarichi di sostanze pericolose - Dlgs 152/2006 - Divieto di diluizione - Obblighi di separazione dello scarico dagli scarichi delle acque di raffreddamento e di lavaggio - Sussiste

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