Vincolo paesaggistico, l’autorizzazione serve sempre
Territorio
L’autorizzazione ex Dlgs 42/2004 è necessaria sia quando si realizza un organismo edilizio completamente diverso, sia quando si effettua la demolizione e ricostruzione di un immobile già esistente.
Lo dice la Corte di Cassazione (sentenza 26 maggio 2009, n. 21665), che si è espressa anche in relazione ai cd. “interventi riparatori”, necessari per estinguere il reato, precisando che quando il novum realizzato costituisce una “entità a sé stante e diversa” rispetto al preesistente, il riportarlo alle dimensioni e alle caratteristiche originarie costituisce un “post factum irrilevante sotto il profilo penale”.
La Suprema Corte, legittimando il condizionamento della sospensione della pena alla demolizione dell’intero manufatto, ha perciò confermato la condanna a carico di un privato, obbligato a rimettere in pristino tutto l’organismo edilizio realizzato ex novo, e non solo la parte dello stesso relativa all’ampliamento.
Zone sottoposte a vincolo paesaggistico - Lavori - Organismo edilizio completamente diverso - Necessità dell'autorizzazione - Interventi riparatori