Edifici abusivi, demolizione non equivale a ripristino
Territorio
Il ripristino dello stato dei luoghi ha generalmente carattere più ampio della mera demolizione del manufatto abusivamente edificato, coincidendo con l'eliminazione delle ulteriori modifiche apportate al territorio.
Così ha statuito la Corte di Cassazione nella sentenza 18 febbraio 2009, n. 6902 con la quale ha chiarito che in caso di costruzione abusiva, lo stato dei luoghi viene alterato non solo dalla presenza dell'edificio ma anche dalle ulteriori attività svote per la costruzione dello stesso, quali sbancamenti, estirpazione di piante, o altre opere modificative del paesaggio.
Paesaggio - Edificio abusivo - Demolizione - Rispristino dello stato dei luoghi - Differenze