News - Editoriali

Milano, 23 febbraio 2009

Punite le biomasse agro-forestali, dubbi per l'eolico off-shore, forse ancora un premio agli inceneritori

Energia

Si combatte a colpi di emendamenti la battaglia per diversificare gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti specifiche che necessitano di particolare supporto, quali le biomasse agricole e l’eolico in mare. E torna il rischio di  foraggiare  impropriamente una quota non biodegradabile dei rifiuti.

 

Il problema risale al "coefficiente moltiplicativo" introdotto dalla Finanziaria 2008 (ma entrato in vigore solo all’inizio di quest’anno).

Grazie al coefficiente attribuito a ciascuna fonte, infatti, aumenta o diminuisce il numero di Certificati Verdi cui si ha diritto, ed è dunque agevole – per chi governa – stabilire periodicamente quali tecnologie necessitano di particolare appoggio (coefficiente superiore a 1) e quali sono già mature (coefficiente pari o inferiore a 1).

Per quanto riguarda l’eolico off-shore, la Finanziaria 2008 prevedeva il coefficiente 1,10, considerato però da tutte associazioni di categoria e dagli esperti del tutto insufficiente a far affluire finanziamenti a questo importante settore. Il "Collegato Sviluppo" alla Finanziaria, nella discussione alla Camera, aveva quindi accolto nel novembre scorso un emendamento che elevava il coefficiente a 1,60. Ma nel passaggio al Senato tutto è stato rimesso in discussione. Un nuovo emendamento infatti prevede una distinzione tra l’eolico offshore su piattaforma fissa — cui verrebbe riassegnato il coefficiente 1,10 – ed eolico offshore su piattaforma galleggiante, che beneficerebbe del coefficiente 1,50.

 

Più complessa e tribolata la vicenda delle biomasse di origine agricola e forestale da filiera corta (cioè prodotte in un raggio di 70 km dall’impianto) o da intese di filiera. Premiatissime dalla Finanziaria 2008 con un coefficiente 1,80, non hanno la possibilità di utilizzarlo in quanto manca – da due anni — un attuativo del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo che stabilisca i criteri di rintracciabilità della filiera corta. Il Decreto Rinnovabili (attuativo delle norme introdotte in Finanziaria 2008) in vigore a partire da gennaio, ha risolto il problema specificando che, nelle more del decreto attuativo, si applica anche alla filiera corta agro-forestale il coefficiente previsto per le biomasse "generiche" (1,10)  con possibilità di conguaglio dopo l'entrata in vigore dell'applicativo stesso.

Aiel (l’associazione italiana energie agroforestali) aveva proposto di dare parziale soluzione al problema re-introducendo, con un emendamento al decreto Milleproroghe, il coefficiente 1,80 – e la relativa tariffa  maggiorata – almeno per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ad alta efficienza. Ma come segnala l’associazione, "la mancata intesa in sede tecnica tra ministeri competenti e in sede politica al Senato" hanno fatto sì che l’emendamento non comparisse, e dunque non venisse votato.

 

Ma anche in questo caso resta l’emendamento al Collegato alla Finanziaria, già citato per l’off-shore, che propone – non già solo per le biomasse da filiera corta  ma per tutte le biomasse (coltivazioni dedicate ai biocarburanti, biogas e biomasse da rifiuti) — un coefficiente di 1,30. Potrebbe trattarsi di una buona notizia, ma rimangono al riguardo pesanti incertezze. Intanto perché, saltato l'emendamento al Milleproroghe e in assenza del decreto ritardatario, le "virtuose" biomasse da filiera corta si vedono riconoscere un incentivo identico a quello dei rifiuti biodegradabili e delle biomasse generiche.

 

Ma soprattutto perché torna a galla un dubbio riguardante lo "statuto" dei rifiuti biodegradabili bruciati negli inceneritori. È necessario infatti ricordare che un’altra disposizione di legge rende la proposta particolarmente indigesta per chiunque abbia a cuore il futuro delle rinnovabili nel nostro paese.

Il decreto-legge sull’emergenza rifiuti del dicembre scorso – oltre a riaprire le porte del Cip6 agli inceneritori in costruzione nel 2009 – ha preparato la strada ad una ricca incentivazione di quelli futuri, intervenendo su un altro problema dibattuto da anni: la modalità di valutazione della percentuale biodegradabile dei rifiuti che affluiscono agli inceneritori (la mancata soluzione tecnica di questo punto ha provocato, tra l’altro, l’avvio a discarica del Cdr, il combustibile da rifiuti, penalizzando – anziché incentivare – questa importante fonte energetica).

 

La soluzione prevista dal decreto emergenza rifiuti è molto semplice: riattribuisce la responsabilità del problema ai ministeri competenti e al Gse, indicando, fino ad allora, una percentuale fissa del 51% come componente di biomassa nel Cdr e nei rifiuti urbani a valle delle raccolte ("la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51 per cento della produzione complessiva..").

Il calcolo è presto fatto: il 51% di tutta l'energia prodotta dagli inceneritori, moltiplicato per il coefficiente 1,30 fa 66,3%. È questa la quota di energia da rifiuti urbani che, se passa l’emendamento al Collegato attualmente in discussione al Senato, l’Italia si troverà ancora una volta a incentivare attraverso i Certificati Verdi, come fosse energia da biomasse controllate e certificate.

 

Una cosa occorre notare, al di là del crescente disordine normativo in materia di incentivi alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica: e cioè l’ordine sparso con cui procedono le rivendicazioni delle Associazioni di categoria, troppo spesso inclini a guardare nel proprio specifico perdendo di vista un dato generale che rischia di nuocere a tutte. L’irrisolta vicenda dell’energia da rifiuti urbani incontrollati e il crescente peso degli incentivi agli inceneritori, non possono che pesare negativamente su tutte le rinnovabili vere. Sarebbe dunque auspicabile che l’emendamento n. 25.2 al Ddl n. 1195 in discussione alla Camera non passasse così come è formulato:

“Al fine di raggiungere gli obiettivi derivanti dalle normative dell'Unione europea, i coefficienti per le fonti rinnovabili di energia indicati alla tabella 2, dell'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiornati come segue:

1-bis Eolica offshore su piattaforma fissa 1,10;

1-ter Eolica offshore su piattaforma galleggiante 1,50;

6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,30”.

 

 

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documenti di riferimento
Dm Sviluppo economico 18 dicembre 2008

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Articolo 2, comma 150, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)

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