News - Aggiornamento normativo

Acque

13 ottobre 2008

Scarichi, basta il superamento tabellare per configurare il reato

Acque

(Lavinia Basso)

Lo scarico di acque reflue industriali sul suolo, se supera i valori previsti dalla tabella 4, Allegato 5, Parte III, Dlgs 152/2006 è punito anche qualora non riguardi le 18 sostanze più pericolose di cui alla tabella 5.

 

E' questa l'opinione della Corte di Cassazione (sentenza 1 ottobre 2008, n. 37279) che sottolinea la continuità normativa tra l'abrogato articolo 59, comma 5, Dlgs 152/1999 e il vigente articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 nonché la maggiore chiarezza della nuova norma.

La Corte ricorda, inoltre, che la norma altresì punisce gli scarichi in acque superficiali o in fognatura allorché superino i limiti di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla Parte terza, Dlgs 152/2006 e che allo stesso modo è punito lo scarico di acque reflue in acque superficiali, fognatura o suolo che superi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, Province autonome o Autorità di gestione del servizio idrico integrato.

documenti di riferimento
SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
Sentenza Corte di Cassazione 1° ottobre 2008, n. 37279

Acque - Dlgs 152/2006 - Scarico di acque reflue industriali - Superamento limiti tabellari - Sussistenza del reato

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