Scarico senza autorizzazione, illecito escluso per sversamento accidentale
Acque (Giurisprudenza)
Non si può contestare il reato di scarico di reflui industriali senza autorizzazione ex articolo 137, Dlgs 152/2006 se lo scarico è frutto di condotta accidentale negligente, quindi non sia programmato.
La Corte di Cassazione (sentenza 3 febbraio 2017, n. 5239) annulla la decisione del merito con rinvio per un nuovo esame accogliendo le richieste del titolare di un colorificio situato nel vicentino condannato per il reato ex articoli 124 e 137, Dlgs 152/2006 per carico di acque reflue industriali senza autorizzazione. Dalla sentenza al vaglio di legittimità dei Supremi Giudici è emerso che lo sversamento fosse il risultato di una condotta accidentale frutto di negligenza.
Pertanto non si può pretendere la presentazione di una autorizzazione allo scarico se lo stesso non sia programmato o quantomeno ragionevolmente prevedibile. Occorre dimostrare che l'interessato fosse nelle condizioni di prevedere che tale sversamento si potesse ragionevolmente verificare. In caso contrario si potrebbe imputare al soggetto il superamento dei limiti tabellari e non la mancanza di autorizzazione, pena la configurazione del reato in termini di mera responsabilità oggettiva. La sentenza è annullata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.
Acque - Reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione - Articoli 124 e 137, Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Sversamento non prevedibile frutto di negligenza - Esclusione - Contestazione del superamento dei limiti tabellari - Possibilità
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