Dlgs 152/2006, deroghe su responsabilità danno ambientale
Danno ambientale e bonifiche
L'esercizio della "gestione dei rifiuti di estrazione" rientra tra le attività che non fanno sorgere responsabilità oggettiva per il danno ambientale cagionato in assenza di colpa o dolo.
La novità arriva con il Dlgs 117/2008 sulla gestione di rifiuti derivanti da attività estrattive, provvedimento che ha inserito la "gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva 2006/21/Ce" tra le attività previste dall'allegato 5 alla Parte VI (quella sul danno ambientale) del Dlgs 152/2006 ed in relazione all'esercizio delle quali l'articolo 308 del medesimo Dlgs 152/2006 concede all'eventuale responsabile di un danno ambientale la possibilità di provare l'assenza di colpa o dolo al fine di sottrarsi al pagamento dei costi di intervento.
Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce