Albo gestori, iscrizione possibile per "consorzi di scopo" bonifica siti
Albo gestori ambientali
I cd. "consorzi di scopo" costituiti tra soggetti aggiudicatari di appalti per la bonifica dei siti possono iscriversi nella categoria 9, classe A dell'Albo gestori ambientali anche se mancano del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica.
I consorzi in questione, motiva il Comitato nazionale dell'Albo nella circolare 54/2016, sono destinati ad essere estinti al termine di ogni singolo appalto e quindi non possono, per definizione, aver svolto alcuna precedente attività di bonifica.
Tali consorzi devono quindi considerarsi esentati, ai fini dell'iscrizione all’Albo, dal rispetto del requisito della previa esecuzione di precedenti attività di bonifiche, introdotto dallo stesso Albo con la deliberazione 1/2013.
Ma ciò solo nel rispetto di due precise condizioni: tutti i soggetti consorziati devono essere iscritti nella classe A (lavori di bonifica cantierabili oltre 9 milioni di euro) della categoria 9 (bonifica dei siti) e devono far parte del raggruppamento temporaneo d'imprese che si è aggiudicato l’appalto; l'esistenza e la durata del consorzio deve essere collegata esclusivamente ai lavori di bonifica oggetto dell'appalto.
Requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - Bonifica dei siti - Modifiche e integrazioni alla deliberazione 5/2001
Bonifica dei siti - Categoria 9, classe A - Iscrizione dei consorzi di scopo
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