Corte costituzionale, la tutela paesaggistica prevale sulle altre
Territorio
Gli interessi pubblici della conservazione ambientale e paesaggistica, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 3, lettera s), Cost., prevalgono su quelli urbanistici e territoriali di competenza regionale.
La Corte costituzionale (sentenza 30 maggio 2008, n. 180), investita della medesima questione già affrontata nelle sentenze 367/2007 e 182/2006, ribadisce il proprio orientamento in tema di ripartizione della competenza legislativa tra Stato e regioni in materia di piani paesistici e pianificazione territoriale e urbanistica.
Secondo il Giudice delle leggi, quindi, è illegittima la norma (nel caso di specie: della Regione Piemonte) con la quale viene disposto che la pianificazione di un'area naturale protetta sia efficace anche come piano paesistico, data la prevalenza di quest'ultimo genere di pianificazione su ogni altra.