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Milano, 13 aprile 2006 (Ultimo aggiornamento: 17/09/2009)

Gli scarichi dei reflui zootecnici tra assimilazione e utilizzazione agronomica

(Alessandro Geremei)

L'assimilazione delle acque provenienti da allevamenti animali è possibile solo nel rispetto dei parametri stabiliti dal Dlgs 152/1999; fuori di tali casi, si tratta di scarichi di acque reflue industriali.

 

La Corte di Cassazione (sentenza 1420/2006) ha condannato un allevatore siciliano per scarico non autorizzato di acque reflue industriali (articolo 59 del Dlgs 152/1999) rigettando la tesi difensiva basata sull'assimilazione di tali reflui zootecnici alle acque domestiche in relazione agli scarichi e autorizzazioni.

 

L'articolo 28, comma 7 del Dlgs 152/1999 — che stabilisce l'assimilazione per le imprese che dispongano di un ettaro di terreno agricolo "funzionalmente connesso" con l'allevamento per ogni 340 Kg di azoto presente negli effluenti — non è difatti applicabile al caso specifico (allevamento di 7 bovini su un terreno di 3.000 mq) secondo un apprezzamento di fatto della Corte di Appello di Palermo ritenuto congruo dalla Cassazione.

 

L'allevatore siciliano si è così visto confermare la condanna della Corte di appello palermitana per violazione dell'articolo 59, comma 1, del Dlgs 512/1999 ("Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole").

Articolo 59

Sanzioni penali

1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni.

 

Condanna quindi per scarico di "acque reflue industriali" e non "urbane" come richiesto dall'opponente.

La Suprema Corte è giunta a tale conclusione sulla base del dettato del Dlgs 152/1999 e di alcuni precedenti giurisprudenziali che, seppur relativi all'applicazione della precedente legge 319/1976 (cd. "legge Merli", sostituita e abrogata dal Dlgs 152/1999), rimangono applicabili del fatto che poco è cambiato nel passaggio tra le due normative per gli scarichi di reflui zootecnici.

 

I Reflui zootecnici secondo il Dlgs 152/1999

L'articolo 2 del Dlgs 152/1999 ha abbandonato la distinzione stabilita dalla legge 319/1976 (cd. "legge Merli") tra scarico proveniente da insediamento produttivo e scarico proveniente da insediamento abitativo per la definizione puntuale delle nozioni di "acque reflue domestiche", "acque reflue industriali" e "acque reflue urbane".

Il Dlgs precisa inoltre cosa si debba intendere per "scarico", definizione necessaria per mantenere separati il campo di applicazione del Dlgs 152/1999 da quello del Dlgs 22/1997 (cd. "decreto Ronchi") sui rifiuti.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(...)

g) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

(...)

bb) "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

(...)

 

Dall'articolo 2 del Dlgs 152/1999 appare quindi chiaro che l'attività di allevamento del bestiame va considerata, ai fini degli scarichi, di tipo produttivo e quindi "industriale".

 

Assimilabilità dei reflui zootecnici alle acque domestiche

Un aspetto da sempre dibattuto che il Dlgs 152/1999 ha ereditato dalla cd. "Legge Merli" è quello della possibile assimilazione delle acque provenienti da allevamenti animali alle acque reflue domestiche.

A tal proposito, l'articolo 28 del Dlgs 152/1999 (come modificato dal Dlgs 258/2000, cd. "Acque-bis") disciplina la possibile assimilabilazione — "ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni" — dei reflui zootecnici alle acque reflue domestiche, subordinandola alle seguenti condizioni:

Articolo 28

Criteri generali della disciplina degli scarichi

(...)

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 38, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

(...)

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti per un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;

(...)

 

La tabella 6 dell'allegato 5 così dispone:

Specie allevata Peso vivo medio per anno (tonnellata)
suini 3
bovini 4
avicoli 2,1
cunicoli 2,4
ovicaprini 3,4
equini 4

 

L'assimilazione è possibile "salvo quanto previsto dall'articolo 38" che, sostituito anch'esso dal Dlgs 258/2000, disciplina "l'utilizzazione agronomica" dei reflui zootecnici (e simili) sul terreno:

Articolo 38

Utilizzazione agronomica

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a), b) e c) e da altre piccole aziende agroalimentari a esse assimilate, così come individuate in base al decreto del ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del presente decreto, fatti salvi i casi di esonero di cui al comma 3, lettera b).

2. Le Regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto dm, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati e in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al presente decreto.

Lo spandimento sul terreno dei reflui zootecnici — possibile con una semplice comunicazione all'autorità competente — appare quindi come una modalità di trattamento autonoma ed alternativa allo "scarico"; ciò sembra confermato dal fatto che le violazioni dell'articolo 38 sono punite, autonomamente, nel comma 11-ter dell'articolo 59.

 

Aspetti problematici e giurisprudenza

L'aspetto più problematico del quadro normativo appena descritto risiede nel fatto che sia tra l'articolo 28, comma 7, lettera b) sia l'articolo 38 utilizzano per due operazioni concettualmente differenti — assimilazione "ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni " e utilizzazione agronomica — lo stesso criterio del rapporto "peso vivo/terreno" definito dall'articolo 28.

Ad opinione di chi scrive, inoltre,  se è evidente la legittimà di tale criterio per lo spandimento dei reflui sul terreno (in quanto stabilisce il carico in termini di azoto sopportabile dallo stesso), lo stesso non si può dire — almeno a una prima impressione — per la loro assimilabilità ai fini delle autorizzazioni e degli scarichi. Se non in virtù del fatto che assimilizione alle acque reflue urbane e fertirrigazione viaggino sempre assieme.

Sul punto, la Suprema Corte ha sempre avuto le idee chiare: o si ha un'utilizzazione agronomica "effettiva" e rispettosa dei parametri stabiliti dalla legge, o si ricade nello scarico di acque reflue industriali.

Portiamo ad esempio la sentenza 11 ottobre 1999, n. 11542 secondo cui "l'allevamento di bestiame non costituisce espressione dell`impresa agricola (legislativamente considerata insediamento civile) ma rientra nella nozione di insediamento produttivo quando nel rapporto terra-animali, con riferimento alla previsione dell'articolo 2135, secondo comma, C.c., non sia la prima ad avere ruolo e funzione preponderanti" (N.d.R.: vigeva allora l'articolo 1-quater del Dl 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 690/1976, che in relazione alla legge 319/1976 cd. "Merli" definiva la differenza tra scarichi provenienti da insediamenti civili e scarichi provenienti da insediamenti produttivi e stabiliva che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 C.c. fossero considerate insediamenti civili).

La sentenza esaminata in questo commento (1420/2006) cita a tal proposito un'altra sentenza (sentenza 7 marzo 2001, n. 9422) — relativa anch'essa alla legge 319/1976 — in base alla quale "l'attività di allevamento del bestiame, ontologicamente rientrante in quelle produttive, viene assimilata a quella agricola solo in via eccezionale e derogatoria alla generale disciplina, in cospetto di elementi tali da far ritenere che la stessa si svolga in connessione con la coltivazione della terra, alla condizione che quest'ultima sia, in concreto, capace di sopportare e smaltire naturalmente, in termini ecologici, e nell'ambito di un cd. 'ciclo chiuso', il peso dell'allevamento stesso".

Il corollario logico di tale impostazione — sottolineato nella stessa sentenza — è costituito dal fatto che "pur in cospetto del rapporto tra peso 'vivo' del bestiame ed estensione del fondo, lo scarico dei liquami zootecnici, ove non realizzi, in concreto, la fertirrigazione, necessiti comunque di autorizzazione: con la conseguenza che, in difetto di sversamento degli stessi correttamente ed integralmente sul fondo di proprietà, oggetto di coltivazione, lo scarico va qualificato di provenienza industriale e non civile".

 

Considerazioni finali

Per chiudere il quadro, segnaliamo il disposto di altri 2 commi del Dlgs 152/1999, entrambi sostituiti dal Dlgs 258/2000 (cd. "Acque-bis"):

Articolo 62

Norme transitorie e finali

(...)

10. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 38, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 54

Sanzioni amministrative

(...)

7. Salvo che il fatto non costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 38, comma 2, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

Alla luce di quanto detto sopra, appare superfluo evidenziare che il decreto ministeriale previsto dall'articolo 38 in relazione agli effluenti zootecnici a tutt'oggi non è stato emanato, con la conseguenza pratica che in materia continuano a rimanere in vigore le (previgenti) disposizioni regionali (che spesso, in deroga alla legge 319/76, assimilivano — ed ancora assimilano — tali scarichi a quelli da insediamenti civili).

 

Le novità del Dlgs di riformulazione ambientale

Il decreto delegato di "riformulazione" della normativa ambientale, approvato dal CdM il 29 marzo 2006 ed ora in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, introduce alcune importanti novità sulla questione.

Articolo 101

Criteri generali della disciplina degli scarichi

(...)

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 38, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

(...)

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

(...)

 

Rispetto al dettato del Dlgs 152/1999 compare difatti un riferimento — di conferma del filone giurisprudenziale predominante — al fatto che l'assimilazione è possibile per quelle imprese che, solo "per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2".

Va segnalata inoltre, sempre nei confronti del testo attualmente vigente, la scomparsa della "funzionalità" del terreno con l'allevamento e la coltivazione e le modifiche apportate alla tabella 6 dell'allegato 5 (sono cambiati alcuni valori e sono stati divisi in più categorie i suini , i bovini e gli avicoli).

Sembra comunque chiusa — a meno di future modifiche legislative — per sempre, la possibile assimilabilità degli scarichi dei reflui aziendali, a meno che non venga praticata l'utilizzazione agronomica degli effluenti.

 

Tabella 6

Peso vivo medio corrispondente ad una produzione di 340 Kg di azoto per anno, al netto delle perdite di rimozione e stoccaggio, da considerare ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche (articolo 1, comma 7, lettera b))

Categoria animale allevata Peso vivo medio per anno (t)
Scrofe con suinetti fino a 30 kg 3,4
Suini in accrescimento/ingrasso 3,0
Vacche da latte in produzione 2,5
Rimonta vacche da latte 2,8
Bovini all'ingrasso 4,0
Galline ovaiole 1,5
Polli da carne 1,4
Tacchini 2,0
Cunicoli 2,4
Ovicaprini 3,4
Equini 4,9

Per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica, il nodo decisivo — ora come prima — sembra risiedere nel futuro decreto del MinAgricoltura che dovrà determinare criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale delle attività di utilizzazione agronomica. Il 2° comma dell'articolo 112 del Dlgs di riformulazione ambientale non sancisce, a tal proposito, alcun termine per l'emanazione.

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