Disposizioni trasversali/Aua

Documentazione Complementare

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Parere Commissione Ambiente Senato 26 luglio 2006

Schema di decreto legislativo di modifica del Dlgs 152/2006

Parlamento italiano

Parere XIII Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) Senato della Repubblica 26 luglio 2006

Schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (n. 12)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e raccomandazioni)

 

(…)

 

Parere redatto dal Relatore sull'atto di Governo n. 12

 

La 13ª Commissione del Senato della Repubblica,

 

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale",

 

premesso che:

 

— la legge delega 15 dicembre 2004, n. 308, all'articolo 1, comma 6, delega il Governo, entro due anni dalla entrata in vigore del Decreto legislativo n. 152 del 2006, ad emanare decreti legislativi "integrativi o correttivi", nel "rispetto dei principi e dei criteri direttivi" stabiliti nella citata legge delega;

 

— fra i principi ed i criteri direttivi, di cui all'articolo 8 della citata legge delega, si indica:

a) la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie e l'affermazione dei principi comunitari;

b) la riaffermazione del ruolo delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

c) la garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente e la garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale;

 

— sono aperte procedure della Commissione europea nei confronti dell' Italia, in particolare in materia di definizione di rifiuto, di esclusione dai rifiuti di rottami utilizzati in attività siderurgiche, di combustibile ottenuto dai rifiuti, di terre e rocce per rinterri, riempimenti e macinati, mentre la Corte europea di giustizia ha emesso sentenze relativamente alla incompatibilità con il diritto comunitario di alcune norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti e di alcune procedure semplificate per attività di recupero dei rifiuti;

 

— la Conferenza delle Regioni ha espresso un parere che sollecita modifiche necessarie per la riaffermazione del ruolo delle Regioni e degli Enti locali per una più efficace tutela in materia ambientale;

 

— ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 dello schema di provvedimento in esame sono fissate due date, 31 gennaio 2007 e 30 novembre 2006, rispettivamente indicate per due futuri decreti legislativi correttivi, il primo da adottarsi nel rispetto delle norme comunitarie, il secondo recante l'indicazione delle norme della parte terza e quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e dei relativi decreti attuativi, abrogate e di quelle che invece continuano ad applicarsi;

 

— i decreti correttivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 devono essere adottati rapidamente per contenere il più possibile l'incertezza delle norme e delle modifiche, per ridurre il contenzioso con l'Unione europea e per ristabilire, in materia, una leale collaborazione con le Regioni e gli Enti locali;

 

— pare troppo ravvicinato il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 3 dell'articolo 1;

esprime parere favorevole a condizione che:

1. Al comma 1 dell'articolo 1 sia eliminato il riferimento alla data del 31 gennaio 2007;

 

2. Al comma 2 dell'articolo 1, sia eliminato il riferimento alla data del 30 novembre 2006;

 

3. Al comma 3 dell'articolo 1 sia sostituita la data "31 dicembre 2006" con la data "30 giugno 2007".

 

4. Siano sin d'ora inserite nel testo del decreto legislativo in esame disposizioni correttive o integrative del Decreto legislativo n. 152 del 2006 volte a:

 

a) sostituire, correggere o abrogare le disposizioni riguardanti la definizione e la classificazione di rifiuto difformi dalla normativa comunitaria, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, formalmente non necessarie, ma che possono essere utilizzate per sostenere interpretazioni restrittive in contrasto col diritto comunitario. In particolare:

— eliminare la nozione di "sottoprodotto", eliminare la nozione di "materia prima secondaria" e sostituirla con quella di "prodotto recuperato";

— ricondurre il combustibile derivato da rifiuti, di qualità elevata, nell'ambito della gestione dei rifiuti;

— ricondurre i rottami recuperati per attività metallurgiche e siderurgiche al recupero dei rifiuti, con la previsione di procedure semplificate;

— adeguare il trattamento delle terre e rocce da scavo alla normativa europea;

— adeguare le definizioni di smaltimento e di recupero al diritto comunitario;

b) adeguare le disposizioni sulla raccolta ed il trasporto di rifiuti di cui all'articolo 212 alla sentenza della Corte europea di giustizia del 9 giugno 2005;

c) adeguare le disposizioni sulle procedure semplificate di cui all'articolo 214 alla sentenza della Corte europea di giustizia del 7 ottobre 2004;

d) adeguare le disposizioni di cui all'articolo 227, in modo che si rispettino gli obblighi e gli obiettivi delle direttive europee in materia di recupero di rifiuti elettrici ed elettronici, con contributi da parte dei produttori ai Comuni per la raccolta ed il conferimento in piattaforme dedicate, semplificando gli adempimenti dei distributori finali, precisando criteri e modalità operative dei produttori e dei soggetti titolati alla gestione di tali rifiuti, aggiornando di conseguenza le scadenze;

e) dare piena attuazione alla direttiva 2000/60/CE in materia di acque, in particolare definendo i distretti idrografici quali bacini omogenei e assicurando una effettiva ed efficace integrazione dei piani e dei programmi per la tutela e la gestione, della qualità e degli usi delle risorse idriche;

f) assicurare la corrispondenza della normativa dettata dal Decreto legislativo n. 152 del 2006 alle direttive sulla valutazione d'impatto ambientale (Via), sulla valutazione ambientale strategica (Vas), sulla valutazione ambientale integrata (Ippc), sul danno ambientale;

g) rivedere l'articolo 271 e gli allegati 1 e 5, che riconducono i limiti di emissione in atmosfera per impianti già autorizzati a quelli in vigore nel 1988, in contrasto con i principi comunitari di "elevata tutela ambientale" e in violazione della direttiva Ippc relativa all'impiego delle migliori tecniche disponibili.

h) ripristinare la nozione di scarico (lettera ff, comma 1, articolo 74), quale immissione diretta tramite condotta, per non determinare confusione di norme e difficoltà di gestione con riferimento ai rifiuti liquidi;

i) modificare l'articolo 96, assicurando maggiore coordinamento fra prelievo idrico e tutela ambientale, evitando disposizioni statali di eccessivo dettaglio gestionale, facendo salva la diversa disciplina delle Regioni e delle Province autonome;

l) modificare l'articolo 121, comma 1, in modo che il Piano regionale di tutela delle acque sia un piano stralcio del piano di bacino;

m) in relazione al comma 5 dell'articolo 148, fare salva l'operatività delle gestioni esistenti e, qualora si intenda tener ferma tale norma, prevedere una congrua fase di regime transitorio per l'adesione volontaria alla gestione unica del servizio idrico integrato dei Comuni fino a 1000 abitanti;

n) assicurare l'unitarietà della gestione anziché l'unicità (articolo 147 e articolo 150) e fare riferimento all'articolo 113 del Decreto legislativo 267/2000, e non ad un unico modello basato sulle gare, per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti (articolo 202, comma 1);

o) rivedere, d'intesa con le Regioni, le modalità di definizione delle tariffe del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154;

p) abrogare gli articoli 159 e 160, che istituiscono e regolano il funzionamento di un'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, non prevista dalla legge delega e lesiva delle competenze delle Regioni e degli Enti locali;

q) rivedere l'articolo 206, comma 2, eliminando la possibilità di derogare a disposizioni ordinarie mediante accordi volontari;

r) rivedere, accogliendo le indicazioni degli Enti locali e delle Regioni, le norme sulla assimilazione ai rifiuti urbani di cui all'articolo 195,comma 2, lettera e);

s) riportare in capo alle Province la competenza in materia di procedure semplificate, di autosmaltimento e di recupero dei rifiuti e stabilire che, salvo diversa disposizione di legge regionale, gli ambiti ottimali coincidono con il territorio provinciale;

t) in relazione alle sanzioni e ai relativi proventi (articoli 135 e 136), fare salva l'eventuale diversa attribuzione delle funzioni stabilita dalla legislazione regionale;

u) in relazione alle norme sulla bonifica dei siti contaminati, vista l'assenza di un regime transitorio che consenta di chiudere le numerose bonifiche in corso sulla base delle previgenti norme e data l'assenza di un modello validato di analisi e valutazione del rischio per tali siti e la necessità di formare competenze per utilizzarlo, considerate altresì la necessità di chiarire il rapporto fra gli obblighi tabellari per la qualità delle acque di falda previsti dalla direttiva sulle acque 2000/60/Ce e la previsione di bonifica con analisi di rischio delle norme citate, nonché le incertezze interpretative ed una ripartizione di competenze inadeguata, procedere ad una rapida correzione o almeno sospendere, per un periodo congruo, l'efficacia degli articoli dal 239 al 253, ripristinando, temporaneamente, la normativa precedente in materia.

La 13ª Commissione, inoltre, raccomanda al Governo, al fine di ridurre l'attuale fase di incertezza, di intervenire su norme che stanno provocando difficoltà e che risultano carenti, come rilevato da regioni, province e comuni, predisponendo, successivamente al primo e parziale intervento correttivo attuato con il provvedimento in esame, un più generale intervento correttivo ed integrativo entro il termine e nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge delega.

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