Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

Prassi

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Ministero dell'interno

Lettera-circolare 23 gennaio 2006, Prot. Dcpst/A4/RS/300

Oggetto: Attività a rischio di incidente rilevante. Articolo 23 del Dlgs 238/2005

Ministero dell'interno

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica

Area rischi industriali

 

Alle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

loro sedi

Ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco

loro sedi

 

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Direzione salvaguardia ambientale

Via C. Colombo, 44 — 00147 Roma

Al Ministero delle attività produttive

Direzione generale energia e risorse minerarie

Via Molise, 2 — 00187 Roma

Al Ministero dell'interno:

— Dipartimento P.S.

Ufficio per gli Affari della Polizia amministrativa e sociale — Sede

— Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ufficio coordinamento e relazioni esterne — Sede

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

— Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna

Viale dell'Arte, 18 — 00144 Roma

Alle Regioni

loro sedi

Alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo

loro sedi

 

L'articolo 23 del Dlgs 21 settembre 2005, n. 238, ha definito i termini per l'adempimento degli obblighi dei gestori delle attività che, per la prima volta, sono assoggettate al Dlgs 334/99 nonché delle attività per le quali l'entrata in vigore del Dlgs 238/2005 comporta obblighi diversi ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del Dlgs 334/99.

 

Tali termini sono i seguenti:

a) 6 marzo 2006 per:

— invio della notifica e della scheda di informazione;

— redazione del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;

— attuazione del Sistema di gestione della sicurezza;

— predisposzione del Piano di emergenza interno;

b) 6 dicembre 2006 per:

— invio del Rapporto di sicurezza;

— trasmissione delle informazioni per la predisposizione del Piano di emergenza esterno.

 

I gestori delle attività che, per effetto dell'entrata in vigore del Dlgs 238/2005, non sono più assoggettate agli articoli 6, 7 e 8 del Dlgs 334/99, fermo restando l'assolvimento degli obblighi generali di cui all'articolo 5, devono dare comunicazione ai destinatari della notifica e della scheda di informazione ai sensi dell'articolo 6, comma 6-bis, del Dlgs 334/99.

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