Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

Prassi

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Ministero dell'interno

Lettera-circolare 20 dicembre 2005, prot. Dcpst/A4/Rs/ 3600

Oggetto: Decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 recante "Attuazione della direttiva 2003/105/Ce, che modifica la direttiva 96/82/Ce, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"

 

Ministero dell'interno

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica

Area rischi industriali

 

Alle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

loro sedi

Ai Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco

loro sedi

e per conoscenza:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Direzione salvaguardia ambientale

Via C. Colombo, 44 — 00147 Roma

 

Al Ministero delle attività produttive

Dgerm

Via Molise, 2 — 00187 Roma

 

Al Ministero dell'interno:

— Gabinetto del Ministro

— Dipartimento P.S.

Ufficio per gli Affari della Polizia amministrativa e sociale

 

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

— Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna

Viale dell'Arte, 18 — 00144 Roma

 

A tutte le Regioni per il tramite delle Prefetture — Utg Capoluoghi di Regione

 

Alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e alle Questure

Loro sedi

Al Commissario dello Stato nella Regione Sicilia Palermo

Al Rappresentante del Governo nella Regione Sardegna Cagliari

Al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia Trieste

Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta Aosta

Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento

 

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, di seguito denominato "decreto", come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n.238, contiene elementi che interessano in maniera sostanziale le attività che questo Dipartimento svolge nel settore della sicurezza delle attività industriali a rischio di incidente rilevante e della prevenzione incendi.

Al fine di rendere organico ed omogeneo lo svolgimento delle attività di competenza, vengono di seguito esaminati gli aspetti maggiormente significativi per questa Amministrazione e vengono forniti i necessari indirizzi attuativi per il raccordo con le procedure di prevenzione incendi finalizzate al rilascio del Certificato prevenzione incendi e dei pareri di competenza del Ministero dell'interno di cui alla lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/600 del 28 febbraio 2005.

 

a) Ambito di applicazione

La nuova formulazione del decreto include nel campo di applicazione attività precedentemente non ricomprese, quali:

a) le operazioni di trattamento chimico o termico dei minerali estratti da cave o miniere che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;

b) gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali;

c) i porti industriali, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze pericolose di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto.

A proposito delle attività portuali, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento previsto al comma 3 dell'articolo 4, si ritiene opportuno effettuare un monitoraggio della situazione esistente nel territorio di competenza, anche con riferimento allo stato di applicazione del Dm 16 maggio 2001,

n.293, e agevolare i rapporti di collaborazione con le Autorità Marittime e/o Portuali (cfr. nota prot. NS 4962/4192 sott.1 del 17 luglio 2001).

 

b) Obblighi generali del gestore

Osservando che non sono stati modificati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 concernenti gli obblighi generali dei gestori — a prescindere dai quantitativi e dalla classificazione delle sostanze pericolose detenute — si rileva l'abrogazione del comma 3 e del connesso allegato B riguardante l'obbligo di presentare una specifica relazione tecnica da parte dei gestori di alcuni stabilimenti rientranti nel campo di applicazione della pregressa normativa in materia.

Al riguardo, appare opportuno porre la massima attenzione all'eventualità che le attività precedentemente soggette al comma 3 dell'articolo 5 possano comunque rientrare, anche in conseguenza delle modifiche apportate all'allegato I, nel novero di quelle di cui all'articolo 2, comma 1 e, pertanto, tenute all'osservanza di quanto stabilito dagli artt.6, 7 e 8.

 

c) Notifica

Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio viene incluso tra i destinatari della notifica e della scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui all'articolo 6 del decreto, nonché della comunicazione, che il gestore è tenuto a trasmettere prima dell'avvio dell'attività, relativa alla realizzazione di un nuovo stabilimento o di una modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto di cui all'articolo 10 (cfr.articolo 3 del Dlgs 238/05).

Si evidenzia che il gestore deve aggiornare tempestivamente, nelle forme dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto e la scheda di cui all'allegato V in caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito, ovvero nel caso di aumento significativo della quantità e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, nonché di variazioni delle informazioni di cui al comma 2 del citato articolo 6.

Le informazioni di cui all'allegato V, che riportano anche le autorizzazioni e le certificazioni adottate in campo ambientale dallo stabilimento, debbono fare esplicito riferimento ai piani di emergenza interna di cui all'articolo 11 e ai piani di emergenza esterna di cui all'articolo 20 del decreto (cfr. articolo 21 del Dlgs 238/05).

Per quanto sopra, ricevuta la notifica, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco effettua una verifica della stessa. Al fine di evitare successive osservazioni di carattere formale (cfr. Dpr 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), tale verifica deve riguardare la correttezza delle forme dell'autocertificazione attraverso le quali la notifica è stata sottoscritta dal gestore. Il Comando comunica alla Direzione regionale, per quanto di competenza, ed all'Area rischi industriali di questo Dipartimento, per l'attività di monitoraggio, le risultanze degli accertamenti effettuati specificando se l'attività è soggetta alla presentazione del rapporto di sicurezza e/o al rilascio del Certificato prevenzione incendi.

 

d) Rapporto di Sicurezza

Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II e l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonché le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti. (cfr.articolo 4 del Dlgs 238/2005).

Il suddetto allegato II deve riportare, tra l'altro, la valutazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati, nonché piante, immagini o adeguata cartografia delle zone suscettibili di essere colpite da tali incidenti derivanti dallo stabilimento (cfr.articolo 19 del Dlgs 238/2005).

 

e) Nuovi stabilimenti e modifiche con aggravio del rischio

L'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 9 elimina la possibilità dei gestori di ricorrere alla"perizia giurata" in caso di decorrenza dei termini previsti dalla procedura di cui all'articolo 21.

Appare evidente che tale abrogazione, derivata dagli esiti dalla procedura di infrazione 2003/2014 avviata dalla Commissione europea, comporta per i Comitati di cui all'articolo 19 un ulteriore impegno per il rispetto dei tempi per l'espressione del "nulla osta di fattibilità" e del"parere tecnico conclusivo" di cui all'articolo 21 del decreto.

Nel caso in cui il nuovo stabilimento non risulti soggetto all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza, sarà necessario acquisire il parere preliminare del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del Dpr 577/82, trattandosi di attività a rischio di incidente rilevante ed in relazione alle esigenze di pianificazione dell'assetto del territorio introdotte dal comma 5-bis dell'articolo 14, di pianificazione dell'emergenza esterna introdotte dal comma 6-bis dell'articolo 20 ed in analogia a quanto già disposto con la sopra citata lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/600 del 28 febbraio 2005.

 

f ) Piano di emergenza interno

Il personale delle imprese subappaltatrici a lungo termine, in analogia al personale di stabilimento, dovrà essere consultato per la predisposizione, il riesame, la sperimentazione e l'eventuale revisione e aggiornamento del piano di emergenza interno (cfr articolo 6 del Dlgs 238/05).

Si richiamano, al riguardo, le connessioni tra gli obblighi dei gestori in materia di predisposizione della pianificazione dell'emergenza all'interno degli stabilimenti e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di sicurezza antincendi negli stabilimenti industriali in relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 12 della legge 469/61 e dall'articolo 3 del Dpr 577/1982.

 

g) Effetto domino

Dalla nuova formulazione dell'articolo 12 del decreto deriva, per il Comitato di cui all'articolo 19, il compito di accertare lo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle azioni finalizzate alla sicurezza dell'esercizio e della gestione dell'eventuale emergenza esterna agli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (cfr. articolo 7 del Dlgs 238/2005).

Fino a quando il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio non individuerà tali stabilimenti e in attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è auspicabile che venga favorita la cooperazione tra i diversi gestori al fine di trasmettere al Prefetto le informazioni necessarie per la predisposizione dei piani di emergenza esterna e scambiare le informazioni utili per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione.

 

h) Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione

Ai sensi del nuovo comma 5 bis dell'articolo 14, nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, gli Enti territoriali tengono conto, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghie le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone residenziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree ricreative e ad aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, il gestore deve, altresì, adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente; tali misure vanno esaminate nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 21 e la loro mancata adozione viene sanzionata come disposto all'articolo 27, comma 7.

 

i) Pianificazione di emergenza esterna

La novità più rilevante riguarda l'obbligo di predisporre la pianificazione di emergenza esterna anche per gli stabilimenti non soggetti alla presentazione del rapporto i sicurezza; il piano di emergenza esterna è redatto sulla scorta delle informazioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 12.

Evidenziando, altresì, il maggiore risalto conferito alle azioni di cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di Protezione civile, si ricorda che il riferimento normativo per tale pianificazione è costituito dalle linee guida emanate con Dpcm 25 febbraio 2005 (cfr. lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/1600 del 1° luglio 2005).

 

l) Procedure per la valutazione del Rapporto di sicurezza

Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 21 del decreto comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente lasituazione dello stabilimento (cfr.articolo 12 del Dlgs 238/2005).

Per le conclusioni delle istruttorie, che vanno formulate nel rispetto dei tempi previsti dal medesimo articolo 21, si richiama il contenuto della lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/2300 del 15 settembre 2005 e del punto A) in particolare, per sottolineare che l'azione amministrativa deve essere correttamente portata a termine senza discapito né per gli interessi delle imprese private né per la sicurezza delle persone e la salvaguardia dell'ambiente.

Le misure di controllo, espletate nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 21, devono essere svolte anche al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di:

a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;

b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;

c) non aver modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.

Particolare attenzione deve essere posta per le attività ricadenti anche nel campo di applicazione del Dpr 420/98 e/o dell'articolo 47 del regolamento della navigazione marittima, per le quali i Comitati di cui all'articolo 19 devono essere integrati dal rappresentante del Dipartimento della pubblica sicurezza (cfr.lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/2600 dell'11 novembre 2004).

 

m) Consultazione della popolazione

Si richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 23 del decreto in ordine al diritto della popolazione interessata di esprimere il proprio parere nei casi previsti dal comma 1.

In attesa del trasferimento alle Regioni delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti, secondo quanto disposto dall'articolo 72 del Dlgs 112/98 e dall'articolo 18 del Dlgs 334/99, i Comitati tecnici regionali, contestualmente all'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 21, chiederanno al Sindaco di provvedere alla consultazione della popolazione nelle forme ritenute opportune e accerteranno che il gestore abbia avviato la procedura relativa alla valutazione di impatto mbientale, se prescritta, ovvero, nel caso in cui non lo sia, abbia fornito le necessarie informazioni attraverso la stampa locale.

Le Prefetture — Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di Regione sono pregati di trasmettere copia della presente circolare ai competenti uffici di ciascuna Regione.

Attesa la rilevanza della materia per le attività istituzionali di questo Dipartimento, si confidanella consueta, fattiva collaborazione.

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