Albo gestori ambientali

Normativa Vigente

print

Dm Ambiente 5 luglio 2005

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 5 luglio 2005

(Gu 17 settembre 2005 n. 217)

Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

di concerto con

i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti

Visto la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/Ce sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi, 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 30, commi 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che prevede l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale è stato adottato il regolamento, delle modalità organizzative e di funzionamento del citato Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera i), del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 9: "Bonifica dei siti";

Visto, altresì, l'articolo 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;

Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, è necessario garantire un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi all'attività di bonifica dei siti;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 10, comma 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 dicembre 1999, n. 471, con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo di bonifica è fissata l'entità delle garanzie finanziarie per ogni singolo intervento, in misura non inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento, che devono essere versate a favore della Regione, per la corretta esecuzione ed il completamento dell'intervento;

Considerato che non è opportuno duplicare le garanzie di cui al comma precedente;

Ravvisata l'opportunità di differenziare gli importi delle garanzie finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate all'articolo 9, comma 4, del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;

 

Decreta:

Articolo 1

Garanzia finanziaria

1. L'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attività svolta.

Articolo 2

Durata e modalità

1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo e deve essere conforme allo schema allegato al presente decreto sotto la lettera "A".

2. La competente sezione regionale dell'Albo provvederà a comunicare tempestivamente e contestualmente al fidejussore ed al Ministero dell'ambiente ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'Albo nonché, qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 1, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalità previste dal citato schema allegato sotto la lettera "A".

Articolo 3

Ammontare della garanzia

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, in base alle classi d'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fidejussoria è fissato nei seguenti valori:

Classe Importo
Classe a) Euro 1.000.000
Classe b) Euro 500.000
Classe c) Euro 250.000
Classe d) Euro 90.000
Classe e) Euro 30.000.

2. Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al comma 1.

Articolo 4

Registrazione Emas

1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/Cee e successive modificazioni ed integrazioni si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente articolo.

Articolo 5

Obbligo di iscrizione

 

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, tutte le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti sono tenute ad iscriversi all'Albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e delle delibere del Comitato nazionale dell'Albo riguardanti i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria.

 

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 5 luglio 2005

 

Allegato A

Fidejussione per le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti

Premesso:

1) che l'impresa (ditta) ...., con sede in ...., Codice fiscale n. ........ intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di bonifica dei siti nell'ambito della classe ...., di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente ....;

2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza della attività svolta;

Ciò premesso:

la società .... abilitata al rilascio di cauzione o autorizzat all'esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1992, n. 348, con sede in ...., Codice fiscale n. ...... alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1936 e seguenti del Codice civile,

si costituisce fidejussore dell'impresa .... e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, Codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di .... (euro ...... ), secondo quanto previsto per la categoria ....classe ......., di appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente ...., a garanzia delle somme dovute per:

a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti;

b) bonifica;

c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;

d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349,

qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di bonifica dei siti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

 

 

Condizioni che regolano il rapporto tra società e il Ministero

Articolo 1

Delimitazione della garanzia

La società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di bonifica dei siti di cui in premessa.

Articolo 2

Efficacia della garanzia

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

Articolo 3

Durata della fidejussione

La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle imprese effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'articolo 2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo.

Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora la presente fidejussione non venga restituita alla società stessa.

Articolo 4

Facoltà di recesso

La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.

Articolo 5

Pagamento del premio

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Articolo 6

Avviso di sinistro — Pagamento

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo, con richiesta motivata inviata anche all'impresa, inviterà la società a versare al Ministero dell'ambiente la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la società provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la società provvederà al pagamento a seguito di sentenza esecutiva.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'articolo 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla società stessa.

Articolo 7

Rinuncia alla preventiva escussione

La società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice civile.

Articolo 8

Surrogazione

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 9

Forma della comunicazione alla società

Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dalla premessa.

Articolo 10

Foro competente

In caso di controversia tra la società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'articolo 25 del Codice di procedura civile.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598