Sicurezza sul lavoro

Prassi

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Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Circolare 18 marzo 1997, n. 41/97

(Gu 1° aprile 1997 n° 75)

Decreto legislativo 14 agosto 1997, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione

 

Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro.

Alle regioni — Assessorati alla sanita'.

Alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

e, per conoscenza:

Al Ministero dei lavori pubblici.

Al Ministero della sanita'.

Al Ministero dell'industria.

Al Ministero dell'interno.

Al Dipartimento della funzione pubblica e affari regionali.

Al Ministero della difesa.

Al Ministero dei trasporti.

 

L'art. 25 del decreto legislativo n. 494/1996 dispone l'entrata in vigore delle relative prescrizioni dopo sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso, per tener conto dei tempi necessari alla preparazione delle nuove figure professionali introdotte dal provvedimento.

Considerata l'imminente entrata in vigore del decreto in questione (24 marzo 1997) ed i quesiti sinora formulati al riguardo, si danno di seguito le direttive utili ad una sua uniforme applicazione.

 

1. Applicazione iniziale

In virtu' del principio generale della irretroattivita' e tassativita' della legge penale, le disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 si applicano ai cantieri per i quali l'incarico di progettazione sia stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo 1997, data di entrata in vigore del decreto stesso.

Nell'ipotesi di affidameuto della progettazione mediante procedura concorsuale, si deve fare riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando.

 

2. Campo di applicazione

Il campo di applicazione e' definito dagli articoli 1 e 2, comma 1, lettera a), integrati dagli elenchi degli allegati I e II.

In particolare l'art. 3, comma 1, lettera a), stabilisce che la nuova normativa trova applicazione nei cantieri temporanei o mobili, intesi come "luoghi in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco e' riportato nell'allegato I".

Tale elenco e' da intendersi come tassativo e non meramente esemplificativo, tenuto conto del fatto che trattasi di norme la cui violazione e' penalmente sanzionata e pertanto non suscettibili di applicazione analogica o estensiva.

Va altresi' sottolineato che gli elenchi delle lavorazioni e dei lavori comportanti rischi particolari contenuti rispettivamente negli allegati I e Il non sono l'unico elemento da considerare ai fini della individuazione del campo di applicazione, il quale discende invece da una lettura integrata fra i suddetti elenchi e i contenuti degli articoli 1, commi 1 e 2 e 2, comma 1, lettera a).

Pertanto le lavorazioni individuate nell'allegato I e i lavori comportanti rischi particolari di cui all'allegato II rientrano nel campo di applicazione solo nella ipotesi in cui si svolgano all'interno di un cantiere edile o di genio civile ovvero comportino lavori di tal genere.

A titolo esemplificativo, l'attivita' di manutenzione di un impianto, che di norma non rientra nella ordinaria tipologia dei lavori edili o di genio civile, e' assoggettata alle disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 solo qualora venga svolta all'interno di un cantiere edile o di genio civile, cosi' come i lavori di bonifica e sistemazione forestale o di sterro e quelli svolti negli studi televisivi e nei teatri o in tutti i luoghi di ripresa cinematografica e televisiva.

 

3. Destinatari

a) Il committente.

Il committente e' "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione", secondo quanto dispone l'art. 2, lettera b).

Questa definizione in primo luogo fa escludere che possano essere considerati "committenti" gli eventuali appaltatori di tutta l'opera (ad es. raggruppamenti temporanei di imprese).

In secondo luogo, va precisato che il "committente" deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Pertanto, nell'ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori.

 

b) Il responsabile dei lavori.

Il decreto, in conformita' ad analoga disposizione della direttiva Cee 92/57 ha previsto che il committente possa, a sua discrezione, designare un responsabile dei lavori cui affidare uno o piu' dei seguenti incarichi: progettazione, esecuzione, controllo dell'esecuzione dell'opera, nonche' assolvimento degli altri compiti posti a carico del committente dagli articoli 3 e 11.

Si tratta, come evidente, di una facolta' e non di un obbligo, poiche' gli adempimenti di cui agli articoli 3 e 11 vengono posti indifferentemente a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Nell'ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei lavori per l'adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo incarico puo' essere affidato sia ad un lavoratore subordinato, sia ad un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale. In entrambi i casi, come si evince dall'art. 6, comma 1, il committente rimane comunque responsabile per "culpa in eligendo o in vigilando".

 

4. Coordinamento del decreto n. 494/1996 con altre norme dell'ordinamento giuridico

Non si pongono problemi di incompatibilita' con la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, per un duplice ordine di considerazioni sia perche' il regolamento previsto dall'art. 31 di detta legge non e' stato ancora emanato sia in quanto il citato articolo dispone espressamente che detto regolamento dovra' comunque conformarsi alla direttiva quadro 89/391 ed alla direttiva particolare 92/57 e quindi alle relative normative nazionali di recepimento. Con riferimento, poi, all'art. 18 punto 8 della legge n. 55/90, che stabilisce tra l'altro, l'obbligo di presentazione al committente del piano di sicurezza da parte degli appaltatori, va detto che tale articolo deve ritenersi non piu' applicabile, poiche' le disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 regolamentano in maniera diversa la stessa materia.

 

5. Articolo 19

I quattro anni di effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni, o di direttore tecnico di cantiere, devono essere trascorsi entro la data di entrata in vigore del decreto in questione.

La trasmissione all'organo di vigilanza degli attestati comprovanti l'effettivo svolgimento della attività sopra richiamata puo' avvenire anche successivamente alla data di entrata in vigore ma, comunque, prima dell'accettazione di incarichi di coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori.

L'organo competente a ricevere dette attestazioni e' quello situato nel territorio del domicilio dell'interessato.

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