Dm Attività produttive 16 giugno 2005
Termini, criteri e modalità di effettuazione del bando tematico per l'agevolazione di programmi di sviluppo precompetitivo, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia
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Ministero dello sviluppo economico
Decreto 16 giugno 2005
(Gu 1° luglio 2005 n. 151)
Termini, criteri e modalità di effettuazione del bando tematico per l'agevolazione di programmi di sviluppo precompetitivo, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica
Il Ministro delle attività produttive
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, che ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Fit);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto in particolare l'articolo 11 della precitata direttiva del 16 gennaio 2001 che destina una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del Fit all'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240 esplicativa delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni del Fit;
Vista la circolare del Ministero delle attività produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il parere positivo espresso dal Comitato tecnico, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nella riunione del 22 marzo 2005 in merito all'emanazione di un bando tematico avente come obiettivo programmi di sviluppo precompetitivo al fine di favorire il miglioramento dell'efficienza energetica e la diffusione delle fonti rinnovabili di energia nell'intero territorio nazionale; tenuto, altresì, conto delle indicazioni formulate dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive in merito all'opportunità di promuovere, nell'ambito del suddetto bando, specifiche tematiche finalizzate al perseguimento degli obiettivi generali sopra indicati;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 7 aprile 2005, concernente la ripartizione tra gli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica delle risorse derivanti dalla prima applicazione dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione;
Considerata pertanto la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive pari a 30,0 Meuro, derivanti dalla premialità nazionale e comunitaria attribuita al Pon — Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000-2006 per le aree dell'Obiettivo 1 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), da erogare ai programmi che prevedono, secondo le modalità operative della Misura 2.1, lo svolgimento di attività in area Obiettivo 1 per una quota di almeno il 75% dei costi ammissibili;
Decreta:
Articolo 1
Ambito operativo e risorse disponibili
1. Il presente bando tematico, di seguito denominato bando, è destinato ad agevolare programmi di sviluppo precompetitivo, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale e le attività connesse ai centri di ricerca, così come definite dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, di seguito denominata direttiva, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia.
2. Le risorse disponibili per il presente bando ammontano ad euro 50.000.000,00 di risorse nazionali Fit (Fondo Innovazione Tecnologica) con riserva almeno del 30% per le Pmi, oltre risorse aggiuntive per euro 30.000.000,00 cofinanziate dal Fesr (Fondo europeo di Sviluppo Regionale) derivanti dal Pon Sviluppo imprenditoriale locale, con riserva almeno del 70% per le Pmi.
Articolo 2
Soggetti beneficiari
1. Possono partecipare al presente bando i seguenti soggetti, purché possiedano una stabile organizzazione in Italia:
a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
b) imprese che esercitano un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
c) imprese agro-industriali, intendendosi per tali quelle imprese agricole che svolgono attività di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;
d) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a), b) e c);
f) consorzi e società consortili a condizione che la partecipazione al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e) sia superiore al 50 per cento. Il valore della predetta partecipazione è fissata al 30% per i consorzi e le società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda anche congiuntamente tra loro ovvero con Università ed Enti pubblici di ricerca. In questo caso le attività svolte da parte dei soggetti di cui al comma 1 devono avere un costo superiore al 50% di quello complessivo del programma, ovvero al 30% ove il programma preveda il completo svolgimento delle attività nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di un unico progetto presentato congiuntamente, l'agevolazione è concessa ed erogata ai singoli soggetti partecipanti in misura corrispondente alle attività svolte e documentate da ciascuno di essi.
Articolo 3
Programmi ammissibili
1. I programmi di sviluppo precompetitivo ammissibili alle agevolazioni del presente bando, con spesa di importo non inferiore a euro 1.500.000 e non superiore a euro 5.000.000, devono avere per oggetto le tematiche riguardanti lo sviluppo di metodologie, sistemi e prodotti per favorire il miglioramento dell'efficienza energetica e la diffusione delle fonti rinnovabili di energia coerentemente con gli obiettivi a breve termine sanciti nel VI Programma Quadro di Ricerca della Commissione Ue In particolare, dette tematiche devono essere finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili o con bassa emissione di Co2, incluso l'accumulo, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e l'utilizzo finale;
b) risparmi energetici ed efficienza energetica, inclusi quelli che si possono avere con l'impiego di materie prime rinnovabili;
c) carburanti alternativi.
2. Nel caso di utilizzo delle risorse cofinanziate dal Fesr, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non sono ammissibili i programmi che prevedono costi relativi ad unità produttive dell'impresa beneficiaria ubicate al di fuori dei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 in misura superiore al 25% dei costi complessivi previsti.
Articolo 4
Durata dei programmi e spese ammissibili
1. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 24 mesi dalla data di presentazione del progetto definitivo al gestore, di cui all'allegato 4 al presente decreto. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficoltà di ordine tecnico o tecnologico non prevedibili, il Ministero delle attività produttive può autorizzare una sola proroga per non più di 6 mesi. Detta proroga non è concedibile qualora il programma sia stato agevolato con risorse cofinanziate dal Fesr
2. Sono ammissibili i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione del programma definitivo al gestore, oltre gli eventuali studi di fattibilità a decorrere dalla data di presentazione del progetto di massima, e per le relative voci di costo.
3. Per la determinazione e la valutazione delle spese e dei costi ammissibili si applicano le disposizioni della direttiva e della circolare 11 maggio 2001, n. 1034240 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominata circolare.
Articolo 5
Misura delle agevolazioni
1. Per i programmi di cui all'articolo 3, sono concesse agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato da un contributo alla spesa nelle misure e con le modalità indicate all'articolo 4 della direttiva e nel punto 4 della circolare. Non viene riconosciuta la maggiorazione, nella forma di contributo alla spesa, di cui all'articolo 4, comma 5 e 6, della succitata direttiva.
2. Per i programmi agevolati con risorse cofinanziate dal Fesr, i costi sostenuti relativi ad unità produttive dell'impresa beneficiaria ubicate al di fuori dei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 2, potranno essere agevolati con risorse nazionali che dovessero rendersi disponibili, nell'ambito delle disponibilità previste per il presente decreto, a seguito di eventuali successive economie di agevolazione dei programmi selezionati.
Articolo 6
Presentazione delle domande
5. I soggetti di cui all'articolo 2 propongono il progetto di massima, da redigere secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 1 al presente decreto, utilizzando il modulo di richiesta il cui fac-simile è riportato nell'Allegato 2, a partire dal trentesimo e sino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il Modulo per la richiesta delle agevolazioni deve essere elaborato, pena l'invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero, stampando il relativo file su carta comune in formato A4. Detto software sarà disponibile presso il sito del Ministero (www. attivitaproduttive.gov.it) e dei gestori convenzionati.
6. Al Modulo per la richiesta delle agevolazioni dovrà essere allegata la Scheda tecnica, compilata secondo lo schema di cui all'Allegato 3. Le pagine del Modulo e della Scheda Tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa richiedente; sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le modalità previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda deve essere compresa una duplice copia del supporto informatico (floppy disk o cd-rom) contenente il file relativo al Modulo di richiesta, generato attraverso il predetto software, ed il file relativo alla scheda tecnica. La domanda, in bollo e completa dei relativi allegati, deve essere presentata al Ministero delle attività produttive — Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese — Ufficio C1, via Giorgione, 2/b — 00147 Roma, a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini predetti. Le domande presentate fuori dai termini non saranno prese in considerazione.
7. Nel caso di progetto di massima proposto congiuntamente da più soggetti, la domanda deve essere redatta, con le medesime modalità previste ai commi 1 e 2, utilizzando il Modulo di richiesta, il cui fac-simile è riportato nell'Allegato 4 al presente decreto e dovrà essere allegata la Scheda tecnica, compilata secondo lo schema di cui all'Allegato 5. Il suddetto Modulo deve essere firmato dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali designano uno dei soggetti medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero delle attività produttive ed il gestore.
8. Nel Modulo deve essere altresì indicato il gestore, scelto tra quelli convenzionati con il Ministero delle attività produttive, come riportati nell'Allegato 6 al presente decreto.
9. Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati utili ai fini della determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria comunicate dai soggetti richiedenti dopo la scadenza dei termini di chiusura del bando.
Articolo 7
Modalità procedurali per la formazione della graduatoria
1. Gli interventi del presente bando sono attuati secondo le modalità procedurali di carattere valutativo a graduatoria di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Il Ministero delle attività produttive può avvalersi, per la valutazione dei programmi di massima presentati, di specifici gruppi di lavoro costituiti da esperti nelle diverse discipline scientifiche, selezionati nell'ambito dell'apposito Albo, a supporto dal competente Ufficio della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 8, comma 3, della direttiva, sulla base degli indicatori di cui al successivo articolo 8, redige una graduatoria di merito, secondo un ordine decrescente, dei progetti di massima ammissibili fino ad individuare quelli che, nel limite delle risorse disponibili maggiorate del 20% — allocando prima le risorse nazionali e, successivamente, quelle cofinanziate dal Fers, con le rispettive riserve per le Pmi — possono accedere alla fase successiva con la presentazione dei programmi definitivi. La comunicazione alle imprese selezionate avviene con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione della suddetta graduatoria di merito.
Articolo 8
Criteri per la determinazione del punteggio
1. Il punteggio che ciascun programma di massima consegue e che determina la posizione dello stesso nella graduatoria è ottenuto sommando i valori dei seguenti indicatori, fino ad un punteggio massimo complessivo di 16 punti, fatte salve le eventuali maggiorazioni di cui al successivo comma 4:
a) progetto finalizzato a realizzare un nuovo prodotto che rappresenti, in termini di originalità e complessità progettuale dell'innovazione, un significativo avanzamento tecnologico rispetto allo stato dell'arte mondiale: punti 6; ovvero novità in relazione allo sviluppo del settore di riferimento: punti 4; in aggiunta ai due punteggi precedenti, nel caso di progetto finalizzato a realizzare un'innovazione di prodotto tramite l'impiego di criteri e metodologie di progettazione volti a ridurre l'impatto ambientale (cd. "ecoprogettazione"), come specificato nel successivo comma 2: punti 2;
b) progetto alla cui realizzazione concorra significativamente lo sviluppo e la preindustrializzazione di uno o più brevetti già depositatati, alla data di pubblicazione del presente decreto, dal soggetto proponente: punti 4; qualora i brevetti, invece, siano acquisiti da terzi entro la data di presentazione della domanda: punti 2;
c) progetto proposto da impresa il cui fatturato in export diretto, in ciascuno degli ultimi due bilanci approvati prima della presentazione della domanda, risulti prevalente o, in alternativa, progetto proposto da impresa in fase di avvio (start up) nata da Università, Enti pubblici di ricerca, (spin-off): punti 4;
2. Ai fini di cui alla precedente lettera a) del comma 1, in conformità alle indicazioni di cui al Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti (Com(2001)068) e alla Comunicazione della Commissione europea recante "Politica integrata dei prodotti" (Com(2003)302), per "ecoprogettazione" deve intendersi l'impiego di criteri e metodologie di progettazione del prodotto volto a ridurre l'impatto ambientale relativo all'utilizzo di materie prime e di energia nell'intero ciclo di vita del prodotto stesso (produzione, distribuzione, uso e trattamento finale di smaltimento e/o recupero); l'adozione dei suddetti criteri deve essere dettagliatamente riportata nella Scheda Tecnica.
3. Ai fini del calcolo del punteggio di cui alla precedente lettera c) del comma 1:
a) la prevalenza del fatturato riferito all'export diretto, nel caso di programmi congiunti presentati da più imprese, è riconosciuta solo qualora detta condizione sussista per la maggioranza delle imprese partecipanti al programma;
b) per impresa in fase di avvio (start up) conseguente a "spin off" da Università, Enti pubblici di ricerca, si intende l'impresa costituita, da non più di tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, per l'utilizzazione industriale dei risultati di progetti di ricerca sviluppati nell'ambito delle predette strutture, e con la partecipazione azionaria o il concorso di professori e/o ricercatori di Università e/o Enti pubblici di ricerca.
4. Ai fini della graduatoria sono previste le seguenti maggiorazioni del punteggio ottenuto secondo gli indicatori di cui al comma 1:
a) Dal 5% al 10% per i programmi che prevedono l'affidamento di commesse a Enti pubblici di ricerca o Università per un importo non inferiore al 10% e fino ad un massimo del 30% dei costi previsti del programma di sviluppo precompetitivo; detta maggiorazione sarà riconosciuta solo in presenza di apposita dichiarazione, allegata alla domanda di cui all'articolo 6, rilasciata dall'Ente pubblico di ricerca o dall'Università, attestante la disponibilità a svolgere le suddette attività;
b) 5% per i programmi presentati da Centri di ricerca privati di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 o da Consorzi e società consortili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, anche congiuntamente con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, punti a), b), c) e d);
c) 15% per i programmi presentati congiuntamente con Università o Enti pubblici di ricerca con una partecipazione dei medesimi soggetti non inferiore al 10% dei costi previsti;
d) 5% per lo svolgimento da parte di almeno un partner dell'Unione europea, nell'ambito di una iniziativa progettuale comune, di una quota di attività, escluso il mero acquisto di macchinari e attrezzature, non inferiore al 20% dei costi totali previsti, purché tra il soggetto richiedente e il suddetto partner non sussistano rapporti di cui all'articolo 2359 del Codice civile; detta maggiorazione sarà riconosciuta solo in presenza di apposita dichiarazione, allegata alla domanda di cui all'articolo 6, rilasciata dal partner della Ue, attestante la disponibilità a svolgere le suddette attività;
e) 5% per i programmi che prevedono il completo svolgimento delle attività di sviluppo precompetitivo in un'unità produttiva ricadente in un distretto industriale o in un sistema locale di sviluppo riconosciuti ai sensi di vigenti normative regionali. Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili fino ad un massimo del 25%.
5. In caso di parità di punteggio, prevale il programma relativo ad una o più unità produttive per le quali, alla data di presentazione delle domande di agevolazione, le imprese abbiano ottenuto la certificazione relativa all'adesione al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento Emas (1836/93 e successive modificazioni) ovvero aderito a sistemi di gestione ambientale conformi alla norma Uni En Iso 14001 (il sussistere o meno di tale condizione deve essere obbligatoriamente indicato dall'impresa nella Scheda Tecnica e documentato con la relativa certificazione); nel caso di programma svolto in più unità produttive, il predetto requisito deve sussistere con riferimento alla maggioranza delle unità produttive interessate. Qualora permanesse lo stato di ex-aequo, prevale il programma nel quale le attività di ricerca e di sviluppo da svolgere siano suscettibili di applicazioni multisettoriali ovvero abbiano carattere multidisciplinare (cd. programma "multitematico").
Articolo 9
Presentazione dei progetti definitivi
1. La presentazione dei programmi definitivi al gestore avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, pena la decadenza, secondo le modalità e la modulistica individuate dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.
2. Il gestore esamina i programmi definitivi relativi ai progetti di massima di cui al presente bando, secondo le procedure indicate dalla direttiva e dalla circolare.
3. Il Ministero delle attività produttive entro sessanta giorni dalla conclusione delle istruttorie, verificatone l'esito, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, comma 3, emana il decreto di concessione delle agevolazioni, determinando l'entità, le modalità e le condizioni dell'intervento.
4. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, l'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici avvengono secondo le modalità e i termini individuati dalla direttiva e dalla circolare.
5. I soggetti beneficiari decadono dalla graduatoria e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando.
Analogamente si procederà alla revoca qualora, accertata l'insussistenza delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi di uno o più degli indicatori di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), e delle relative maggiorazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo e ricalcolato il punteggio complessivo medesimo, quest'ultimo assume un valore inferiore a quello del primo programma in graduatoria non agevolato per insufficienza delle risorse.
Roma, 16 giugno 2005
Allegati