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Dm Ambiente 7 giugno 2005

Legge 308/2004 - Predisposizione dei decreti legislativi attuativi - Modalità di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute, per la tutela dell'ambiente e per la tutela dei consumatori

Ultima versione disponibile al 12/10/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 7 giugno 2005

(Gu 16 giugno 2005 n. 138)

Modalità di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute, per la tutela dell'ambiente e per la tutela dei consumatori, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi attuativi della legge 15 dicembre 2004, n. 308

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 che prevede l'istituzione del Ministero dell'ambiente e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, che prevede il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — serie generale — n. 187/L del 27 dicembre 2004, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";

Visto il decreto GAB/DEC/007/2005 in data 21 gennaio 2005 con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha nominato i componenti della Commissione istituita dall'articolo 1, comma 11, della suddetta legge n. 308/2004;

Visto in particolare il comma 14 dell'articolo 1 della succitata legge n. 308/2004, il quale dispone che ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la tutela dell'ambiente e per la tutela dei consumatori;

Visto il decreto GAB/DEC/089/2004 in data 4 agosto 2004 con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha costituito il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali — Cespa — con l'obiettivo di:

ottimizzare l'efficacia delle strategie e dei provvedimenti in campo ambientale sul piano economico, sociale, produttivo ed occupazionale;

contribuire alla valorizzazione di una attiva partecipazione dei soggetti economici e sociali chiamati ad esprimersi sull'individuazione e sull'attuazione delle strategie di politica per l'ambiente;

aumentare la competitività delle nostre aziende anche attraverso una rivisitata politica di aiuti alle imprese basati sull'incentivazione della eco-efficienza;

avere a disposizione uno strumento condiviso per la valutazione degli effetti diretti ed indiretti delle politiche ambientali intraprese;

contribuire alla migliore integrazione e sinergia tra la programmazione del Governo centrale e quella delle istituzioni decentrate;

favorire l'armonizzazione tra le articolate competenze delle istituzioni;

inserire le nostre politiche in un più coordinato quadro normativo europeo ed internazionale;

contribuire alla cultura dello "sviluppo sostenibile";

promuovere e monitorare azioni e progetti congiunti e integrati degli aspetti ambientali, sociali ed economici;

Considerato che il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali — Cespa — è costituito dal vertice istituzionale delle maggiori organizzazioni nazionali delle parti economiche e sociali:

Casartigiani, Cgil, Cia, Cisal, Cisl, Claai, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confservizi, Confindustria, Lega delle cooperative, Ugl, Uil, Uic, Abi e che ogni organizzazione è rappresentata da propri rappresentanti in seno al Consiglio stesso;

Ritenuto che il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali — Cespa — possa, pertanto, proficuamente adempiere alle funzioni di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali disposte dalla suddetta legge n. 308/2004;

Ritenuto che per adempiere alle funzioni di consultazione disposte dalla suddetta legge n. 308/2004 vadano consultate le associazioni nazionale di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della succitata legge 8 luglio 1986, n. 349, così come integrato dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — serie generale — n. 189 del 14 agosto 1998, recante la "Disciplina dei diritti dei consumatori";

Visti in particolare gli articoli 4 e 5 della suddetta legge 30 luglio 1998, n. 281, che istituiscono il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, costituito dai rappresentati delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e ne disciplinano le funzioni;

Considerato che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ha tra i propri compiti di esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo e sugli schemi di regolamento che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti e di favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;

Ritenuto, pertanto che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti assolve alle funzioni di consultazione delle associazioni nazionale per la tutela dei consumatori disposte dalla suddetta legge n. 308/2004;

 

Decreta:

Articolo 1

1. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla consultazione di:

Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali — Cespa;

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

associazioni nazionale di protezione ambientale individuale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della succitata legge 8 luglio 1986, n. 349, così come integrato dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

2. Le funzioni di consultazione sono assicurate dal Gruppo di coordinamento istituito nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 308/2004, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio GAB/DEC/007/2005 del 21 gennaio 2005.

Articolo 2

1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, il gruppo di coordinamento della commissione provvede a convocare, di norma presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e secondo le modalità che riterrà opportune, il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali — Cespa, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e le associazioni nazionale di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della succitata legge 8 luglio 1986, n. 349, così come integrato dall'articolo 17, comma 3 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

2. Il gruppo di coordinamento terrà conto delle indicazioni e delle osservazioni degli organismi e delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto e le trasmetterà alla Commissione ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative, anche mediante la redazione di testi unici, nei seguenti settori e materie:

gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e fauna;

tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

procedure per la valutazione di impatto ambientale (Via), per la valutazione ambientale strategica (Vas) e per l'autorizzazione ambientale integrata (Ippc);

tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 7 giugno 2005

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