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Giurisprudenza

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Ordinanza Tribunale di Bologna 8 marzo 2005, n. 1886

Stazioni radio-base - Installazione su tetto condominiale - Possibile offesa del diritto di proprietà - Configura

Tribunale

Tribunale di Bologna, Sezione seconda - Ordinanza 8 marzo 2005, n. 1886

Tribunale di Bologna, Sezione seconda — Ordinanza 8 marzo 2005, n. 1886

 

(omissis)

Oggetto: Denuncia di nuova opera o di danno temuto (articolo 688 C.p.c.)

 

Attori/Ricorrenti/Appellanti

(...)

Avv. Baraldi Amalia

Avv. Klun Alessandro

 

Convenuti/Ingiunti/Appellati

Cond. Via Calzolari 14 Bologna

Avv. Ruffolo Ugo

H3G Spa

Avv. Di Giovanni Isidoro

 

Il Giudice sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza 3 marzo 2005 nella causa n. 1886/2005 R.G. osserva quanto segue.

Il ricorrente ha proposto ricorso per denunciare nuova opera esponendo di essere proprietario di un appartamento nel condominio di Via Calzolari 14 in Bologna e che, a seguito di delibera condominiale, cui egli era stato contrario, la società H3G era in procinto di installare sul tetto dell'edificio condominiale una stazione radio base per telefonia cellulare. Afferma che sussisteva una lesione del diritto di proprietà sulle parti comuni ed esclusive dello stabile condominiale, che sarebbe derivata dalla installazione autorizzata da delibera condominiale, che avrebbe tra l'altro cagionato un deprezzamento del valore dell'immobile "in forza della potenziale pericolosità per la salute umana delle emissioni elettromagnetiche che promanano dai ripetitori per telefonia cellulare", e prospettava una lesione del decoro architettonico. Chiedeva pertanto un provvedimento di inibizione" per impedire a H3G Spa la continuazione dei lavori dell'installazione dell'antenna", concludendo in tal senso anche nei confronti del condominio.

Con decreto del 17 febbraio 2005 il Giudice sospendeva l'esecuzione dell'opera e fissava l'udienza del 3 marzo 2005 per la comparizione delle parti. All'udienza si costituivano entrambi i convenuti, resistendo. In particolare, il condominio ricordava che pendono presso questo tribunale due cause nelle quali l'attuale ricorrente ha impugnato le due delibere assembleari relative a questa vicenda, asserendo in particolare che il Giudice della causa 18386/2004 R.G. sarebbe "l'unico competente nel presente procedimento". Sosteneva pertanto che il decreto di sospensione emesso da questo Giudice sarebbe nullo per incompetenza funzionale in quanto l'istanza proposta in questa sede avrebbe dovuto proporsi davanti al Giudice istruttore del merito e vi sarebbe quindi anche un difetto di legittimazione a giudicare di ogni Giudice dell'ufficio diverso dal Giudice istruttore dinanzi al quale "pende la causa di merito".

Sussisterebbe inoltre nullità del decreto per litispendenza e comunque continenza rispetto all'altra causa di impugnativa di delibera assembleare del condominio, cioè la causa 11799/2004 R.G. nella quale sarebbe stata chiesta la sospensione della delibera. Asseriva poi che condizione essenziale per la denuncia di nuova opera sarebbe il pericolo di danno ingiusto mentre nel caso di specie l'installazione della stazione radio base sarebbe "lecita esecuzione di legittime delibere condominiali", l'accertamento della cui validità sarebbe comunque pregiudiziale alla presente controversia. Negava la sussistenza della lesione al diritto di proprietà assumendo anzi che l'installazione sarebbe finalizzata "al maggior rendimento della cosa comune". Contestava in particolare l'esistenza di un deprezzamento del valore del bene in quanto l'installazione avrebbe rispettato i dettati normativi, evidenziando che del resto "come più volte affermato dalla giurisprudenza gli asseriti effetti cancerogeni dell'esposizione a campi elettromagnetici" sono attualmente "del tutto incerti". Negava l'esistenza di un lesione al decoro architettonico e negava pure che sussistesse "pregiudizio imminente ed irreparabile", chiedendo infine il risarcimento per lite temeraria.

La società a sua volta eccepiva inammissibilità della denuncia di nuova opera per sussistenza del giudizio di merito, rilevando che "per stessa ammissione di parte Ricorrente" pende avanti questo tribunale la causa 18386 del 2004 che sarebbe giudizio di merito e al cui Giudice andava presentata l'istanza cautelare ex articolo 669 quater C.p.c., in quanto questa avrebbe effetti anticipatori, se accolta, "di una sentenza di un giudizio di merito già pendente". Sosteneva poi l'inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti in quanto l'opera non avrebbe un carattere di stabilità permanente e non avrebbe come conseguenza "danni non facilmente riparabili", né si tratterebbe comunque di danni provenienti da un facere illecito, in quanto la società agisce in forza di un contratto di locazione autorizzato e deliberato dall'assemblea del condominio.

Sosteneva che era stato fatto un uso improprio della denuncia di nuova opera, in quanto questa non è utilizzabile per tutelare danno alla salute, per il quale deve utilizzarsi il provvedimento d'urgenza, e in quanto non vi sarebbe danno irreparabile alla proprietà — l'antenna è rimovibile-, danno che dovrebbe inoltre derivare da una nuova opera intrapresa da altri sul proprio fondo.

Sosteneva poi l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell'azione di merito e affermava che tutte le questioni poste, nel merito, da controparte "si fondano su presupposti che non attengono al presente giudizio in quanto vertono sull'eventuale legittimità della formazione del titolo" in forza del quale la società "è stata immessa nel possesso del bene". Negava quindi il danno alla proprietà e la limitazione dell'uso delle parti comuni, nonché la lesione del decoro architettonico e l'inesistenza della potenziale dannosità alla salute, per il totale rispetto del principio cosiddetto di precauzione dettato dalle normative vigenti: in particolare l'impianto avrebbe avuto "potenze elettromagnetiche ben al disotto dei limiti (già esageratamente prudenziali) imposti dalla legge italiana".

Insistendo il ricorrente nella sua pretesa, il Giudice si riserva quindi decidere.

Il primo aspetto da affrontare tra le ampie difese delle parti resistenti, che si sono appena sintetizzate, è quello della inammissibilità del ricorso per non essere stato proposto davanti al Giudice dell'asserito giudizio di merito. Che la presente controversia abbia una connessione oggettiva con le cause, pendenti davanti a questo tribunale, nelle quali l'attuale ricorrente ha impugnato le delibere assembleari relative all'installazione dell'impianto di cui si tratta, non è contestabile. Che invece in una di tali cause si debba ravvisare il giudizio di merito relativo alla presente pretesa nunziatoria non appare una prospettazione condivisibile. Invero, nelle due cause già pendenti il perseguimento dello scopo di evitare l'installazione dell'impianto è indiretto, in quanto il diretto petitum è la caducazione delle delibere assembleari. Ma soprattutto deve rilevarsi che nelle cause suddette il contraddittorio riguarda esclusivamente, come del resto è proprio di tale tipo di controversie, il condomino impugnante e il condominio. Nella presente controversia invece l'ordine di sospensione dell'opera (che è ovviamente dal punto di vista giuridico cosa diversa rispetto alla sospensione dell'esecutività di una delibera) ha in realtà come effettivo e diretto destinatario proprio la società installante, nei cui confronti incidentalmente alle altre due cause — dove non è parte — non si sarebbe potuta ottenere alcuna tutela cautelare. Il fatto che il ricorrente abbia notificato il ricorso anche al condominio e abbia riversato nel ricorso stesso difese già dispiegate nell'ambito delle altre due cause di per sé non può mutare quanto appena rilevato: sia per petitum sia per effettivo legittimato passivo dell'inibitoria (è la società, non il condominio, che ha dichiarato l'inizio dei lavori, come si evince dal documento 10 del ricorrente) la presente causa è distinta dalle già pendenti cause di impugnazione delle delibere assembleari, che non ne rappresentano il "merito", ma sono qualificabili semplicemente cause connesse (e nella fase di merito della nunziatoria si porrà presumibilmente una questione di legittimazione passiva del condominio, in questa sede sommaria non affrontabile). Ciò comporta anche l'insussistenza di qualunque "difetto di legittimazione" del presente giudicante, come pure della pretesa nullità del decreto. (È meramente ad abundantiam che si ricorda che l'estraneità della società installante alle cause di impugnazione delle delibere assembleari è stata espressamente riconosciuta dallo stesso condominio nella comparsa di risposta della causa 11799 a pagina 7 laddove per "terzi estranei alla controversia" viene indicata proprio la società installante.)

Sempre sul piano del rito va ricordato che la società ha eccepito la nullità del ricorso perché non sarebbe identificata l'azione di merito. L'eccezione non appare pregevole, a livello ovviamente di cognizione sommaria, in quanto l'azione di merito, in una causa nunziatoria, è tipica e già predeterminata dalla legge. Ancora a livello di puro rito, la società eccepisce un cosiddetto uso improprio della denuncia di nuova opera in quanto non potrebbe essere diretta a tutelare il diritto alla salute. In realtà, come si evince anche dalla sintesi sopra tracciata della prospettazione del ricorrente, il diritto alla salute non viene indicato come oggetto della lesione in modo diretto, bensì come causa, nella misura in cui sarebbe posto a rischio dalla potenziale dannosità rispetto ad esso dell'impianto, di un deprezzamento del valore del bene, rientrandosi quindi comunque nella tutela del diritto di proprietà.

Quanto poi all'ulteriore eccezione della società che la nuova opera dovrebbe essere intrapresa dal danneggiante sul proprio fondo, si ricorda che l'articolo 1171 C.c. recita, ponendosi dal punto di vista appunto di chi intraprende l'opera, che quest'ultima deve essere "intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo". Il fondo altrui rispetto a chi intraprende l'opera è il fondo di qualunque altro soggetto diverso da chi intraprende l'opera, quindi può essere anche il fondo del danneggiato. Oltre a ciò, va ricordato che la società ha stipulato un contratto di locazione in relazione allo spazio su cui intraprendere a installare, e sotto tale aspetto la sua posizione potrebbe analogicamente equipararsi a quella del proprietario che intraprende sul "proprio" fondo. Che poi il danno denunciato debba essere "non facilmente riparabile" come sostiene la società o che debba rilevare l'insussistenza di un pregiudizio "imminente e irreparabile" come argomenta il condominio, non appare trovare riscontri nella norma appena citata, che semplicemente si riferisce a un generico "danno" del tutto privo di aggettivi. E infine, che l'opera debba essere permanente e pertanto che non possa esercitarsi l'azione di denuncia nei confronti di impianti rimovibili, come prospetta la società, è una lettura ingiustificatamente restrittiva della norma citata, la quale anzi, prevedendo al secondo comma la demolizione dell'opera, non ha affatto un dettato incompatibile con un'opera come quella di cui è causa, dovendosi intendere non rilevante soltanto un'opera assolutamente instabile e non "radicata" e "avvinta" materialmente in modo idoneo a durare per un tempo apprezzabile al fondo su cui è installata o costruita. Ulteriore questione sollevata è quella della pretesa pregiudizialità rispetto alla causa di impugnazione della delibera che autorizza la società all'installazione. Come quella della legittimazione passiva del condominio, anche questa questione in rapporto al condominio stesso andrà approfondita nella fase di merito, comunque rilevandosi fin dalla presente fase di cognizione sommaria che non appare sussistere una fattispecie ex articolo 295 C.p.c. rispetto a una causa della quale non è parte la società installante, vale a dire il soggetto destinatario dell'inibitoria in questa sede richiesta. Tale rilievo, si ricorda, vale ovviamente anche per i pretesi profili di litispendenza (già trattato a proposito del "giudizio di merito") e continenza.

Passando quindi al merito, come già sintetizzato il ricorrente denuncia una pretesa lesione al diritto di proprietà sotto vari aspetti. Alcuni di questi aspetti attengono in realtà al rapporto del ricorrente con il condominio e non con la società installante (si rimanda a quanto detto più sopra sul riversamento in questa sede, da parte del ricorrente, di argomenti utilizzati nelle impugnative delle delibere assembleari). Ciò che deve essere considerato in questa controversia, muovendosi ovviamente a livello di sommaria cognizione, è quanto attiene appunto al rapporto diretto tra il ricorrente e la società installante, in quanto è dall'opera di questa che deve provenire, secondo la legge, il danno denunciato. In quest'ottica, non appare prospettabile una lesione del diritto di proprietà del ricorrente per l'occupazione da parte della società installante degli spazi a essa concessi in locazione dal condominio, non trattandosi di spazi esclusivi del condomino ed essendo la proprietà comune gestita appunto dal condominio. Quello che può rilevare invece è una eventuale conseguenza pregiudizievole dell'opera intrapresa dalla società sulla proprietà esclusiva del ricorrente. Al riguardo, si osserva che nel ricorso il ricorrente prospetta come lesione del diritto di proprietà "il deprezzamento di valore cui sono esposti lo stabile condominiale e le singole unità immobiliari che lo compongono in forza della potenziale pericolosità per la salute umana delle emissioni elettromagnetiche" (pag. 5) nonché (pag. 6) "una compressione del godimento dello stabile condominiale e delle singole unità che ne fanno parte, sia in relazione alla loro quotidiana fuizione (condurre la propria vita in un appartamento con il dubbio che ne possano derivare danni alla salute riduce notevolmente la godibilità dello stesso) sia in rapporto al loro valore commerciale che risulterà decurtato, specie ove si consideri che sono ubicati in una zona della città a destinazione prevalentemente residenziale". Queste prospettazioni vanno prese in considerazione, per quanto appena detto, espungendo il riferimento allo "stabile condominiale" e limitandole quindi alle ivi menzionate singole unità immobiliari, cioè nel caso di specie considerando l'unità immobiliare di proprietà esclusiva del ricorrente. Ora, che l'installazione di un impianto come quello di cui si tratta provochi deprezzamento del valore commerciale delle singole unità immobiliari poste nell'edificio è stato contestato da entrambi i resistenti. Entrambi hanno in sostanza fondato la contestazione sul rilievo che l'installazione sarà conforme alle normative del settore e che quindi non vi sarà alcuna pericolosità per la salute. In questa sede, come già più sopra accennato, non sono in questione il diritto alla salute e la sua tutela, ma il diritto di proprietà (si ripete relativo alla singola unità immobiliare del ricorrente) sotto l'aspetto del deprezzamento del valore commerciale e del pregiudizio al godimento rappresentato dalla consapevolezza o dal timore di un preteso rischio alla propria salute connesso al godimento stesso. Non è quindi questo il luogo per trattare ex professo la questione della dannosità o meno delle emissioni elettromagnetiche alla salute umana quando queste rispettino i limiti normativi, vale a dire se il diritto alla salute sia da ritenere tutelato esaustivamente tramite il rispetto di tali limiti o vi sia spazio per accertamenti concreti e specifici anche quando tale rispetto sussiste. Quello che in questa sede deve vagliarsi, a livello sommario, è se la presenza in prossimità dell'immobile di un impianto come quello di cui è causa cagiona i due pregiudizi sopra indicati (turbamento del godimento e deprezzamento del valore commerciale). L'assenza di deprezzamento del valore commerciale non può ritenersi insita in re ipsa nel rispetto delle normative di settore sulle emissioni elettromagnetiche: si tratta di due piani diversi. È notorio che il valore commerciale di un immobile dipende da una serie di fattori, tra i quali anche la presenza di determinati impianti in prossimità; impianti, è da presumere in quanto l'ipotesi deve essere fisiologica, rispettosi dei limiti ad essi normativamente imposti, ma che tuttavia, nonostante tale liceità, di fatto possono incidere negativamente sul valore commerciale. Infatti il valore commerciale si rapporta non solo all'immobile di per sé ma anche al contesto in cui si inserisce: si pensi, alla luce del notorio, all'effetto negativo sul valore commerciale d'un immobile che può avere la prossimità a un aeroporto (per l'eccessivo inquinamento acustico) o a una discarica di rifiuti. L'esistenza di un deprezzamento come conseguente a un impianto quale quello di cui si tratta, non esclusa quindi a priori dal rispetto delle normative di settore, appare sussistente, a livello di cognizione sommaria, alla luce proprio del notorio. La questione della potenziale pericolosità delle emissioni elettromagnetiche, infatti, è argomento di discussione e di indagini da parte degli scienziati, ma è anche pervenuta alla conoscenza dell' "uomo della strada". Il fatto che da anni la questione sia dibattuta, senza che si siano raggiunti livelli di certezza della dannosità ma al contempo senza che si sia finora potuto assolutamente escluderla, e ciò in rapporto a elementi di forte impatto emotivo come l'ipotesi di effetti cancerogeni, ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla percezione "comune" di tali impianti, nel senso di indurre a non concepirli come apparati certamente sicuri e innocui, ma quantomeno come fonte di "sospetto"; e non sospetto di rischi modesti, ma di influssi anche gravi sulla salute. Come correttamente ricorda il ricorrente, l'esistenza di tale deprezzamento, in una fattispecie di installazione di impianto analogo, è già stata riconosciuta, in sede di nunziatoria, da un precedente, anche se non del tutto conforme, di questo Foro (Pretura Bologna, 12 aprile 1999). Più recente riscontro al notorio sopra evidenziato si ravvisa nel documento 7 prodotto da parte ricorrente (non oggetto di specifica contestazione dei resistenti), nel quale per due volte (pag. 4 e pag. 10) si fa espresso riferimento a quella che a pag. 10 viene definita "certa svalutazione degli immobili". Che possa poi sussistere una sorta di compensatio lucri cum damno in relazione al reddito derivante dalla locazione alla società installante, a parte ogni altra considerazione sul difetto di prova che tale reddito raggiunga dimensioni tali da creare dal punto di vista meramente "contabile" un contrappeso idoneo al deprezzamento di cui sopra, non pare prospettabile in quanto il reddito riguarda una parte comune, mentre il pregiudizio che viene qui considerato concerne la proprietà esclusiva.

L'esistenza quindi del deprezzamento appare sufficiente, a questo livello di cognizione, per confermare l'inibitoria, dovendosi altresì rilevare (e ciò si riflette anche sulla già accennata questione della pretesa pregiudizialità di cui sopra si è esclusa la sussistenza a livello di sommaria cognitio) che il facere della società consistente nella installazione non può, a livello di sommaria cognitio, ritenersi legittimo in forza delle delibere condominiali invocate, in quanto il diritto qui cautelarmente tutelato è il diritto di proprietà esclusiva, e non il diritto di comproprietà sulle parti comuni: è evidente, al di là di ogni valutazione — in questa sede estranea — sulla validità delle delibere assembleari, che queste non possono rendere legittima un'attività lesiva delle proprietà esclusive dei condomini.

Ad abundantiam, quindi, si valuta il secondo profilo di danno prospettato come rilevante, cioè il turbamento del godimento della proprietà, si ripete esclusiva. Per le considerazioni sopra svolte in ordine alla riconducibilità al notorio della questione aperta, a livello scientifico, del cosiddetto elettrosmog, e degli aspetti di impatto emotivo che questa coinvolge (effetti cancerogeni, anche a lungo termine), può ritenersi sussistente anche questo ulteriore tipo di danno. Garantendo al titolare della proprietà il diritto di godimento, la legge non può logicamente non tutelarlo sotto ogni aspetto del godimento, incluso quello psicologico, nei limiti ovviamente in cui il turbamento psicologico possa considerarsi originato da elementi oggettivi e apprezzabili dall'ordinamento, e non da caratteristiche puramente soggettive del titolare del diritto. L'ordinamento in effetti collega alle emissioni elettromagnetiche normative di "precauzione", con ciò implicitamente riconoscendo l'oggettiva natura di fonte di rischio dei relativi impianti. Che il rispetto di tali normative sia sufficiente a rendere non tutelabile dall'ordinamento l'eventuale turbamento del godimento della proprietà di un soggetto la cui proprietà è esposta a questo tipo di emissioni appare quanto meno discutibile, anche perché, si ripete, la questione scientifica è aperta e le indagini proseguono, rendendo progressivamente "non aggiornati" i limiti normativi (nel caso di specie il limite risale a una normativa del 1998, identificandosi nel 6 V/m prescritto dal Dm 381 del 10 settembre 1998; si noti, si rileva incidentalmente, che il livello di emissione dell'impianto in questione è talora a ridosso del limite secondo le valutazioni dell'Arpa di cui al documento 8 del ricorrente, pervenendosi a un massimo di 5,1; e si noti altresì che, sempre per quanto risulta da detto documento, entro 200 metri dal sito in oggetto sono collocate altre due stazioni radio base, rispettivamente di Tim e di Omnitel). A livello di sommaria cognizione dunque appare configurabile anche questa fattispecie di danno come conseguente all'opera intrapresa, dovendosi quanto alla asserita dai resistenti legittimità del facere richiamare quanto sopra dedotto sulla non idoneità a costituirla delle delibere condominiali, trattandosi sempre di diritto di proprietà esclusiva.

Deve dunque confermarsi il decreto di sospensione, con ogni conseguenza di legge, non essendovi luogo a decidere sulle spese e sulla lite temeraria, decisione che dovrà essere assunta in sede di cognizione piena.

 

PQM

 

Conferma il decreto 17 febbraio 2005 assegnando termine per l'instaurazione del giudizio di merito di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza.

 

Bologna, 8 marzo 2005

(omissis)

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2005

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