Dlgs 19 novembre 2007, n. 257
Attuazione della direttiva 2004/40/Ce sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - Campi elettromagnetici
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Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257
(Gu 11 gennaio 2008 n. 9)
Attuazione della direttiva 2004/40/Ce sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2005", ed in particolare l'articolo 1 e l'Allegato B;
Vista la direttiva 2004/40/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attuazione della direttiva 89/391/Cee, della direttiva 89/654/Cee, della direttiva 89/655/Cee, della direttiva 89/656/Cee, della direttiva 90/269/Cee, della direttiva 90/270/Cee, della direttiva 90/394/Cee, della direttiva 90/679/Cee, della direttiva 93/88/Cee, della direttiva 95/63/Ce, della direttiva 97/42/Ce, della direttiva 98/24/Ce, della direttiva 99/38/Ce, della direttiva 2001/45/Ce e della direttiva 99/92/Ce, della direttiva 2003/10/Ce e della direttiva 2003/18/Ce riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari regionali e le autonomie locali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo
n. 626 del 1994", è sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee, 90/269/Cee,
90/270/Cee, 90/394/Cee, 90/679/Cee, 93/88/Cee, 95/63/Ce, 97/42/Ce, 98/24/Ce, 99/38/Ce, 99/92/Ce, 2001/45/Ce, 2003/10/Ce, 2003/18/Cee 2004/40/Ce riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro." .
Articolo 2
Modifica della rubrica del titolo V— bis e inserimento del titolo V-ter nel decreto legislativo n. 626 del 1994
1. La rubrica del titolo V-bis è sostituita dalla seguente: "Protezione da agenti fisici: rumore".
2. Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, è inserito il seguente:
(omissis)
Articolo 3
Sanzioni
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
(omissis)
Articolo 4
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, nell'esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle Regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.
Articolo 5
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione degli articoli dal 49-terdecies al 49-vicies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 6
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 entrano in vigore il 30 aprile 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 2007
Allegato
(omissis)