Ordinanza Tar Puglia-Lecce 9 marzo 2005, n. 230
Realizzazione di un impianto fognario sotterraneo - Necessità di autorizzazione paesaggistica - Non sussiste
Tribunale amministrativo regionale (Tar)
Ordinanza 9 marzo 2005, n. 230
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia — Lecce
Prima Sezione
(omissis)
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nella Camera di Consiglio del 09 marzo 2005
Visto il ricorso 183/2004 proposto da:
(...)
rappresentata e difesa da:
Quinto Pietro
con domicilio eletto in Lecce
via Garibaldi 43
presso
Quinto Pietro
contro
Comune di Cisternino
rappresentato e difeso da:
Pellegrino Giovanni
con domicilio eletto in Lecce
via Augusto Imperatore, 16
presso la sua sede
e nei confronti di
(...), non costituita;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, di tutti gli atti del procedimento finalizzato all'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di tronchi di fognatura nera in ampliamento a servizio di insediamenti abitativi esistenti" ed in particolare della deliberazione n. 258 in data 20.10.2003 con la quale la G.C. di Cisternino ha approvato il relativo progetto definitivo prendendo altresì atto del progetto esecutivo;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti i motivi aggiunti depositati il 24 febbraio 2005;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
Comune di Cisternino
Udito il relatore Ref. Carlo Dibello e uditi altresì per le parti l'Avv. Millefiori, in sostituzione dell'Avv. Quinto, e l'Avv. Valeria Pellegrino, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Pellegrino;
-considerato che il profilo della sostanziale divergenza tra il progetto preliminare di realizzazione delle opere fognarie in esame e quello definitivo — argomento di specifica censura da parte del ricorrente— è stato oggetto di valutazione da parte del Commissario delegato per l'emergenza ambientale, il quale, con nota dell'8 aprile 2004, ha formulato il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, finendo col recepire le articolate giustificazioni di carattere tecnico che il comune ha posto a base della divergenza tra i progetti;
-considerato che la realizzazione dell'impianto fognario in questione sembra non richiedere l'autorizzazione paesaggistica, trattandosi di opere che non hanno alcun impatto sui valori del sito, a motivo della loro collocazione sotterranea oltrechè per la modesta entità del manufatto destinato ad ospitare l'impianto di sollevamento della rete fognaria, anche alla luce della previsione del Putt varato nella Regione Puglia;
Visti gli articoli 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'articolo 36 del Rd 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato articolo 21;
PQM
Respinge (Ricorso numero 183/2004) la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Lecce, lì 09 marzo 2005
(omissis)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09 marzo 2005