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Parlamento italiano

Ddl n. 406

Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive

 

Articolo 1

Definizioni

1. Sono beni o demani civici i terreni, appartenenti in proprietà collettiva, fin dall'origine, a comunità di varia natura ed organizzazione, e destinati in perpetuo alla utilità dei loro componenti; si considerano di demanio civico le terre pervenute alle comunità, in applicazione delle leggi di liquidazione degli usi civici, emanate dopo la formazione del Regno d'Italia, e quelle intestate ai Comuni, in patrimonio disponibile, purchè soggette all'esercizio di diritti civici alla data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

2. Sono gravati da usi civici i terreni, appartenenti a privati cittadini e ad Enti pubblici, diversi dai Comuni, qualora i componenti delle comunità titolari abbiano il diritto collettivo di trarne particolari utilità e a condizione che tale diritto non sia stato liquidato nelle forme di legge.

 

Articolo 2

Regime di destinazione e di utilizzo dei demani collettivi

1. Le terre di demanio collettivo non sono suscettibili di usucapione e sono assolutamente escluse da ogni atto di commercio, tra vivi o mortis causa, salvo quanto stabilito dall'articolo 4; esse hanno tutte destinazione agro-silvo-pastorale e sono gestite, mediante un apposito Ente a carattere rappresentativo, dalle stesse popolazioni proprietarie, nel proprio interesse economico e per la conservazione dell'ambiente naturale a beneficio della collettività nazionale.

2. I singoli cittadini, che compongono la popolazione proprietaria, esercitano individualmente sulle terre del demanio civico i diritti loro tradizionalmente riconosciuti dagli statuti e regolamenti.

3. Gli Enti di gestione possono sempre stabilire forme di gestione organizzata delle terre civiche, da esercitare direttamente o per il tramite di imprese concessionarie; in tal caso, la possibilità, aperta a tutti gli aventi diritto, di parteciparvi, tiene luogo, per la durata necessaria, dell'esercizio diretto degli usi civici.

 

Articolo 3

Regime d'utilizzo dei demani civici — Gestioni consortili — Concessioni d'uso

1. Ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile, più Enti di gestione possono costituire un'organizzazione comune per la gestione consortile, con contabilità separate, dei rispettivi patrimoni o di parte di essi.

2. I consorzi, di cui al comma 1, possono a loro volta associarsi a consorzi di proprietari fondiari, per la gestione consortile dei comprensori territoriali appartenenti ai rispettivi associati.

3. Porzioni del demanio collettivo, specificamente determinate, possono essere affidate in concessione onerosa a singole imprese, su preventivo parere della Giunta regionale che autorizza la gara d'appalto e ne stabilisce le condizioni tecniche, organizzative e finanziarie, dettando altresì le prescrizioni opportune per la salvaguardia del patrimonio collettivo e per il recupero, al termine, dell'uso comune.

4. Gli Enti di gestione dei terreni collettivi, singoli o consorziati, sono direttamente legittimati a far richiesta dei contributi per le iniziative agro-forestali, previsti nel bilancio delle Comunità europee, ed hanno priorità nella loro assegnazione.

5. Apposite leggi regionali potranno prevedere per gli Enti di gestione dei demani collettivi altre particolari contribuzioni finanziarie, in ragione della estensione delle terre e previa verifica tecnica sulla effettività della loro gestione conservativa.

6. I proventi della gestione delle terre collettive non sono soggetti alle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle persone giuridiche (Irpeg).

 

Articolo 4

Regime d'utilizzo dei demani civici — Sdemanializzazione

1. Gli Enti di gestione possono disporre la sdemanializzazione di limitate porzioni del demanio collettivo loro affidato, per destinarle a particolari utilizzi di interesse comune, a carattere non conservativo, che non siano altrimenti praticabili.

2. La proposta di sdemanializzazione, deliberata dall'ente, va sottoposta al preventivo parere della Giunta regionale che ne verifica la praticabilità tecnica, il costo economico e ambientale e i benefici per la popolazione proprietaria; essa è sottoposta infine a referendum popolare tra gli utenti ed è approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. I proventi della alienazione conseguente alla sdemanializzazione vanno destinati all'acquisto di nuove terre da sottoporre al regime collettivo, da reperire preferibilmente entro i confini del territorio comunale. Fino a quando il patrimonio collettivo non sia stato reintegrato nella sua superficie, non sono consentite nuove sdemanializzazioni e i contributi finanziari previsti dalle leggi vigenti rimarranno sospesi.

 

Articolo 5

Procedimento giurisdizionale conclusivo per la ricognizione dei diritti collettivi ancora esistenti — Princìpi

1. Separatamente per ciascun territorio comunale, il commissario agli usi civici o il commissario aggiunto da lui incaricato promuove d'ufficio, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accertamento conclusivo dei demani e dei diritti civici tuttora esistenti.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e amministrativi legalmente emessi, per il territorio considerato, dopo la formazione del Regno d'Italia, e ha di regola carattere ricognitivo.

3. Con l'atto di costituzione o di intervento, le parti possono chiedere che il giudizio sia esteso all'accertamento della natura collettiva di determinati comprensori territoriali e/o dell'esistenza di diritti civici, specificamente indicati, mai fatti oggetto in passato di accertamenti definitivi. Ogni successiva domanda di accertamento è preclusa e i relativi diritti si considerano estinti per decadenza.

4. Con la trascrizione sui libri immobiliari, gli accertamenti contenuti nella sentenza che conclude il giudizio di cui al presente articolo acquistano forza di legge in generale.

5. Divenuta definitiva la sentenza di cui al presente articolo, sulla base degli accertamenti in essa contenuti, il commissario dà solennemente inizio sul luogo alle operazioni di apposizione dei confini, valendosi per le operazioni dei tecnici dell'Ufficio regionale competente in materia di usi civici; sulla richiesta delle parti, o d'ufficio, egli decide in via breve le questioni che si pongono in questa fase.

 

Articolo 6

Procedimento giurisdizionale per la ricognizione dei diritti collettivi ancora esistenti — Procedura

1. L'accertamento di cui all'articolo 5 è disposto dal commissario con apposito decreto, da notificare, a cura e spese dell'ufficio, al Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano le terre e al rappresentante dell'ente, cui le stesse risultino intestate sui libri immobiliari, se diverso dal Comune.

2. Entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 1, il Comune e l'ente intestatario trasmettono al commissario gli inventari patrimoniali con i dati catastali delle terre collettive di loro pertinenza o esistenti nel loro territorio, accompagnati da sommarie informazioni circa la loro attuale destinazione, il tipo e lo stato delle colture cui sono adibiti e gli eventuali occupatori abusivi. Contestualmente, l'inventario è affisso all'albo del Comune o dell'ente e deve esser rilasciato in copia a chiunque vi abbia interesse.

3. Entro due mesi dal ricevimento dell'inventario di cui al comma 2, il commissario fissa con decreto l'udienza di prima trattazione, disponendo la citazione del Comune, dell'ente intestatario e di ogni altro interessato, anche nelle forme per pubblici proclami.

4. Notizia del procedimento di cui al comma 3 viene spedita anche alla Regione territorialmente competente, mediante apposito avviso di segreteria; dalla sua notificazione, sono sospesi di diritto i procedimenti pendenti in sede amministrativa sul medesimo territorio comunale.

5. Entro sessanta giorni dalle notifiche di cui ai precedenti commi, potranno intervenire al giudizio, nella loro qualità e in favore dei diritti civici, i cittadini del Comune e gli utenti associati negli altri Enti di gestione, come singoli, la Regione, il Comune, gli altri Enti di gestione, aventi sede nel territorio del Comune sottoposto a giudizio.

6. Gli atti di costituzione o di intervento nel giudizio demaniale devono indicare, a pena di nullità, le generalità delle persone fisiche che li sottoscrivono, l'ente da loro eventualmente rappresentato, nonchè, per il caso di nuovi accertamenti, i terreni oggetto della domanda; l'indicazione dei terreni è fatta con riferimento ai contrassegni catastali dei comprensori specificatamente considerati.

7. Nella prima udienza, il commissario, verificata la regolarità delle notifiche e la costituzione delle parti, affida a un esperto in materie storico-giuridiche, coadiuvato da un tecnico, le indagini necessarie ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 5.

8. Nel termine assegnato, il consulente tecnico deposita la propria relazione, corredata delle necessarie cartografie, presso la segreteria commissariale e, in copia, presso la competente conservatoria dei libri immobiliari, per la trascrizione prescritta dall'articolo 2653, primo comma, numero 1), del Codice civile e per le necessarie variazioni catastali,

9. Dell'avvenuto deposito, il commissario dà notizia alla parti, fissando udienza per l'ulteriore trattazione e per le eventuali conclusioni.

10. La sentenza, che decide il procedimento, determina la consistenza e l'estensione dei demani civici tuttora esistenti nel territorio del Comune considerato, la consistenza e l'estensione dei terreni privati gravati da usi civici, nonchè quant'altro è necessario per la individuazione di tali diritti collettivi e per la loro liquidazione.

11. La sentenza di cui al presente articolo è immediatamente esecutiva e può essere impugnata davanti alla Corte d'Appello di Roma, sezione usi civici, competente per tutto il territorio nazionale.

12. A cura della segreteria commissariale, la sentenza di cui al presente articolo, una volta passata in giudicato, è trasmessa per estratto, unitamente ai necessari allegati tecnici, alla conservatoria dei libri immobiliari, per la trascrizione prescritta dall'articolo 2653, primo comma, numero 1), del Codice civile e per le necessarie variazioni catastali. La trascrizione e la voltura sono effettuate senza spese.

13. Con la trascrizione sui libri immobiliari, gli accertamenti contenuti nella sentenza commissariale di cui al presente articolo sono vincolanti per chiunque.

14. Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo, nel procedimento davanti al commissario si applica la normativa procedimentale prevista dal Codice di procedura civile, con esclusione delle norme relative alle preclusioni e alle decadenze; quanto alle nullità, sono rilevabili, anche d'ufficio, soltanto quelle che comportino incertezza assoluta sulle parti e sui terreni sottoposti al giudizio o l'inosservanza della regola del contraddittorio.

 

Articolo 7

Liquidazione degli usi civici gravanti sui terreni privati

1. Alla liquidazione degli usi civici gravanti su terreni privati provvede la Regione territorialmente competente, sulla base dell'accertamento giudiziale di cui all'articolo 5, divenuto definitivo.

2. La liquidazione degli usi civici su terreni privati avviene sempre mediante pagamento di una somma di denaro, pari al reddito agrario catastale del terreno gravata, rivalutato in ragione del coefficiente previsto dalle legge ai fini del calcolo delle imposte dirette sui suoli.

3. Il propretario dei terreni privati gravati e l'ente di gestione possono stabilire di comune accordo che la liquidazione dei diritti civici gravanti su un determinato terreno abbia luogo mediante cessione all'ente, in demanio collettivo, di una quota pari almeno a metà del terreno stesso o di altro terreno di superficie non inferiore, contiguo al demanio esistente.

4. Il privato interessato può apporsi davanti al commissario agli usi civici contro agli atti esecutivi promossi dalla Regione interessata; tale apposizione va proposta del commissariato competente entro sessanta giorni dalla notifica del preavviso o dal compimento dell'atto esecutivo. Il giudice commissariale decide con sentenza.

 

Articolo 8

Liquidazione degli usi civici gravanti sui terreni privati-Procedimento

1. Entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza commissariale di accertamento, l'ufficio amministrativo usi civici comunica al proprietario del terreno e all'ente di gestione preavviso con la determinazione della somma dovuta per la liquidazione.

2. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le parti possono ricorrere al commissario per una diversa determinazione della somma dovuta ovvero stipulare tra di loro l'accordo di cui all'articolo 7, comma 3; in mancanza, il proprietario del terreno resta obbligato a pagare la somma stabilita, in ratei mensili pari a un ventiquattresimo della somma stessa, senza interessi o spese.

3. Ove il proprietario del terreno rimanga moroso per tre mensilità, la Regione, sulla base del preavviso comunicato ai sensi del comma 1, provvede coattivamente, in via amministrativa, alla riscossione in unica soluzione dell'intera indennità di liquidazione, maggiorata di una penalità pari al 30 per cento della somma stessa, oltre agli interessi legali dal preavviso al saldo ed alle spese del procedimento esecutivo.

4. Gli usi civici in liquidazione si estinguono con il pagamento della ventiquattresima rata del corrispettivo; l'ente di gestione ha privilegio sul terreno stesso per il pagamento dell'indennità e, nei casi di cui al comma 3, anche per le penalità, gli interessi e le spese di riscossione.

5. Nei casi previsti dal comma 3, il terreno viene acquisito dall'ente, pro quota o per intero, in proprietà collettiva.

 

Articolo 9

Reintrega delle terre collettive occupate-Sanatoria

1. Sulla base della sentenza di accertamento, di cui all'articolo 5, la Regione territorialmente competente provvede senza ritardo, in via amministrativa, per la restituzione alla popolazione proprietaria, e per essa all'ente di gestione, delle terre dichiarate di demanio collettivo, che si trovino nel possesso di altri soggetti, ovvero alla cessione delle stesse agli occupatori.

2. La reintegra è disposta con ordinanza del presidente della Giunta regionale, dietro proposta dell'assessore competente in materia di agricoltura e foreste, sulla base della semplice notorietà dell'occupazione; l'ordinanza è notificata a tutte le parti interessate, anche nelle forme per pubblici proclami.

3. Mediante ricorso, depositato presso la segreteria del commissariato entro novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza di cui al comma 2, il possessore delle terre da reintegrare può opporsi alla loro restituzione, se ricorrono, alternativamente, le seguenti circostanze:

a) se il terreno è destinato alla edificazione o già attualmente edificato e comunque non più suscettibile, anche per la sua collocazione, di destinazioni d'interesse collettivo a carattere agro-silvo-pastorale;

b) se il ricorrente, originario del Comune, esercita sul terreno da almeno dieci anni una impresa agraria economicamente attiva, con durevoli e consistenti migliorie del terreno medesimo;

c) se il ricorrente intende permutare il terreno da restituire con un altro di superficie non inferiore, contiguo al demanio civico esistente.

4. Entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso, il commissario sospende il procedimento esecutivo e dispone la citazione davanti a sè del ricorrente, dell'eventuale controinteressato, dell'ente di gestione e del dirigente dell'ufficio amministrativo usi civici, per l'accertamento delle circostanze di fatto dedotte a fondamento dell'opposizione e del valore dei corrispettivi offerti o dovuti. In proposito, disposte anche d'ufficio le prove necessarie, il commissario decide con sentenza immediatamente esecutiva e inappellabile.

5. I corrispettivi monetari delle alienazioni o delle permute proposte dall'occupatore sono commisurati al reddito dominicale dei terreni controversi, rivalutato secondo i coefficienti in vigore per le imposte dirette sui suoli.

6. Dopo il deposito della sentenza, che decide in ordine alla proposta opposizione, la segreteria commissariale trasmette senza ritardo gli atti per l'esecuzione all'ufficio regionale usi civici; la Regione, a seconda dei casi, completa il procedimento di restituzione delle terre all'ente di gestione, ovvero trasferisce il terreno controverso nella proprietà del privato occupatore, assegnando termini per gli eventuali pagamenti in denaro o per la consegna delle terre offerte in permuta.

7. Durante ogni fase del procedimento di cui al presente articolo, le parti possono raggiungere un accordo transattivo su tutte le questioni controverse; tale accordo sospende il procedimento commissariale, ma produce i propri effetti solo dal momento dell'approvazione della Giunta regionale.

 

Articolo 10

Modifiche all'organizzazione dei commissariati agli usi civici

1. Il commissario agli usi civici di Roma esercita le funzioni giurisdizionali in materia di usi civici e demani collettivi su tutto il territorio nazionale, direttamente o per il tramite delle sezioni regionali usi civici.

2. I commissariati regionali agli usi civici diversi da quello di Roma sono mantenuti come sezioni regionali del commissariato agli usi civici di Roma.

3. Le sezioni regionali usi civici esercitano funzioni giurisdizionali, limitatamente al territorio assegnato alla loro competenza con decreto del Ministero della giustizia.

4. Fino a nuova determinazione, sono prorogate le ripartizioni territoriali attualmente in vigore per i commissariati regionali agli usi civici; il commissariato agli usi civici di Roma esercita direttamente le funzioni di sezione regionale usi civici per Lazio, Toscana ed Umbria.

5. Al commissariato usi civici di Roma sono destinati, a tempo pieno, almeno cinque magistrati di grado non inferiore a quello di magistrato di Corte d'Appello; ad ogni sezione regionale sono applicati uno o più magistrati di grado non inferiore a magistrato di tribunale, iscritti nei ruoli organici di un ufficio della magistratura ordinaria compreso nel territorio di competenza della sezione.

6. Le destinazioni e le applicazioni dei magistrati al commissariato usi civici di Roma e alle sezioni regionali usi civici sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio superiore della magistratura.

7. Il Ministro della giustizia ridefinisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti di ruolo del personale di cancelleria addetto al commissariato usi civici di Roma, distinto per mansioni e livelli; esso provvede poi alla copertura di tali posti con proprio decreto.

8. La prima copertura dei posti di cui al comma 7 è assicurata, preferibilmente, mediante assegnazione o trasferimento del personale attualmente in servizio presso i soppressi commissariati regionali, da qualunque esso provenga.

9. Le sezioni regionali usi civici non hanno un proprio organico di personale; alle loro necessità si fa fronte mediante il comando di personale addetto agli uffici giudiziari del distretto o dei distretti, cui si estende la loro giurisdizione, nella misura e per il tempo necessari.

10. Le applicazioni di cui al comma 9 sono disposte con provvedimento del presidente della Corte d'Appello dove ha sede la sezione regionale usi civici, sentiti il commissario agli usi civici di Roma e i presidenti delle altre Corti, ricomprese nella ripartizione territoriale della sezione considerata.

11. Per la copertura delle spese derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è iscritta annualmente nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di lire 3 miliardi.

 

Articolo 11

Modifiche logistiche e strumentali

1. I locali destinati alla sede del commissariato agli usi civici di Roma sono individuati dall'ufficio tecnico del Comune di Roma, d'intesa con il commissario dirigente; le spese di affitto e di gestione sono a carico del bilancio del Ministero della giustizia.

2. I locali destinati alle sezioni regionali usi civici sono individuati dagli uffici tecnici dei Comuni dove esse hanno sede, d'intesa con il commissario dirigente di Roma, di regola presso la Corte d'Appello del luogo; le eventuali spese sono a carico del Ministero della giustizia.

3. Di iniziativa del Ministero della giustizia, le Regioni comprese nell'ambito della competenza territoriale di ogni sezione regionale possono essere consorziate, anche coattivamente, al fine di individuare, acquisire e gestire una sede comune per la sezione regionale usi civici e per l'ufficio amministrativo usi civici delle Regioni consorziate; in tal caso, le spese di affitto e gestione fanno carico al bilancio del Ministero della giustizia per una quota non superiore alla metà.

 

Articolo 12

Archivio nazionale usi civici

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a promuovere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un appalto-concorso per la memorizzazione informatica dei provvedimenti amministrativi e giudiziari emessi nella materia degli usi civici e dei demani collettivi dopo la formazione del Regno d'Italia.

2. Copia dei provvedimenti memorizzati, su adeguato supporto ottico o magnetico, sarà conferita gratuitamente, insieme alla necessaria apparecchiatura, alle sezioni staccate del commissariato usi civici; altre copie saranno conferite, anche per estratto, agli uffici amministrativi usi civici delle Regioni, agli altri Enti pubblici e ai privati interessati, dietro equo compenso.

3. Fino alla consegna delle memorizzazioni informatiche di cui al comma 2, gli archivi cartacei del commissariato di Roma e delle sezioni regionali usi civici sono conservati presso i rispettivi uffici e tenuti aperti anche ai terzi interessati per la consultazione; successivamente, essi sono conferiti in un unico archivio nazionale usi civici, presso l'ufficio commissariale di Roma.

4. Per la copertura delle spese derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è iscritta annualmente nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di lire 500 milioni.

 

Articolo 13

Disposizioni varie

1. Sono soppressi gli istituti della legittimazione e della quotizzazione delle terre agrarie.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni disciplinano con legge le attribuzioni di propria competenza, riorganizzando i propri uffici amministrativi; con la stessa legge esse destinano congrue somme al finanziamento, tramite gli Enti di gestione, di nuove iniziative di utilizzo conservativo delle terre collettive, disciplinando altresì i necessari, periodici controlli.

3. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2 è interrotta ove le modalità di gestione delle terre adottate dagli Enti di gestione non garantiscano la conservazione del patrimonio ambientale.

4. Dopo la trascrizione sui libri immobiliari dei provvedimenti che riconoscono la proprietà collettiva, i piani regolatori e gli altri strumenti di pianificazione terroriale sono aggiornati con l'indicazione dei suoli e degli usi civici accertati.

5. Quando all'interno dei parchi nazionali o regionali di qualunque genere e denominazione vi siano demani civici riconosciuti e trascritti ai sensi della presente legge, gli Enti di gestione sono rappresentati negli organismi deliberanti e nella burocrazia di parco in proporzione dell'estensione dei loro possessi.

6. La normativa dettata dalla presente legge ha valore di legge quadro.

 

Articolo 14

Copertura finanziaria

1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

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