Dm Ambiente 11 febbraio 2005
Legge 1° giugno 2002, n. 120 - Programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra - Finanziamenti
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 11 febbraio 2005
(Gu 13 aprile 2005 n. 85)
Attuazione dei programmi pilota a livello internazionale di cui all'articolo 2, punto 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
Il Ministro delle attività produttive
Visti il Regio decreto n. 2440/1923 ed il Regio decreto n. 827/1924, recanti le disposizioni e il regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge n. 468/1978 recante la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio e successive modificazioni;
Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003 e la legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004;
Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003, e la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004;
Vista la decisione 2002/358/Ce del 25 aprile 2002 del Consiglio, riguardante l'approvazione a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che impegna l'Italia alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;
Vista la decisione del 25 marzo 2004 del Consiglio europeo, che ha confermato l'impegno dell'Unione europea per la attuazione degli obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del protocollo di Kyoto e della successiva citata decisione 2002/358/Ce;
Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del protocollo di Kyoto;
Visto in particolare l'articolo 2, punto 3, della citata legge, in base al quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio, con l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi del protocollo di Kyoto "Joint Implementation" e "Clean Development Mechanism";
Considerato che le conclusioni della settima conferenza delle parti alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (Cop 7), tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001, in merito all'attuazione del protocollo di Kyoto:
a) hanno riconfermato l'impegno dei Paesi "Annex I" (Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione) per la riduzione delle emissioni dei sei principali gas serra, non controllati dal protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono, individuati in: anidride carbonica (Co2), metano (Ch4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (Hfc), perfluorocarburi (Pfc) e esafloruro di zolfo (Sf6);
b) hanno stabilito che i Paesi "Annex I" possono rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni attraverso l'acquisizione di "crediti di emissione" e "crediti di carbonio" generati da progetti comuni "Annex I" (Joint Implementation — JI), o mediante progetti con i Paesi in via di sviluppo "Non Annex I" (Clean Development Mechanism-Cdm);
c) hanno istituito il "Cdm Executive Board" presso il Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, al fine della certificazione dei progetti che possono generare "crediti di emissione" e "crediti di carbonio";
d) hanno individuato i progetti nel settore energetico che possono generare "crediti di emissione" nell'ambito del Cdm;
e) hanno riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione per la generazione di "crediti di carbonio" nell'ambito del meccanismo di JI, purché tali attività risultino addizionali ed abbiano avuto inizio dopo il 2000;
f) hanno riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione per la generazione di "crediti di carbonio" nell'ambito del Cdm, purché tali attività risultino addizionali ed abbiano avuto inizio dopo il 2000. Su tali attività si applica il limite dell'1% del valore delle emissioni del 1990, che per l'Italia corrisponde a circa 5 MtCO2 l'anno;
Viste le conclusioni della nona conferenza delle parti alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (Cop 9), tenutasi a Milano dal 1° al 12 dicembre 2003, che hanno confermato il ricorso ai meccanismi JI e Cdm, ed hanno individuato le tipologie dei progetti di afforestazione e riforestazione ammissibili nell'ambito del Cdm;
Vista la delibera Cipe n. 123 del 19 dicembre 2002 "Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra";
Vista la direttiva 2003/87/Ce che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissione di anidride carbonica nella Comunità;
Considerato che la citata direttiva 2003/87/Ce stabilisce una sanzione per le emissioni di ogni tonnellata eccedente il limite stabilito pari a € 40/anno nel periodo 2005-2007, e pari a € 100/anno nel periodo 2008-2012;
Tenuto conto che il costo attualmente stimato dei "crediti di emissione" e dei "crediti di carbonio" generati attraverso i progetti realizzati nell'ambito dei meccanismi JI e Cdm è stimato tra € 4 e 10/anno per ogni tonnellata equivalente di anidride carbonica;
Considerato che la citata delibera Cipe n. 123/2002 stima che il ricorso ai meccanismi JI e Cdm dovrebbe coprire uno "sforzo di riduzione delle emissioni" nel periodo 2008-2012 pari ad almeno 40 milioni di tonnellate/anno, al fine di ridurre i costi di abbattimento delle emissioni;
Tenuto conto che in data 24 giugno 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha istituito presso la Banca mondiale in Washington l'"Italian Carbon Fund" (Icf), a partecipazione pubblico/privato, amministrato dalla Banca mondiale e dotato di un capitale iniziale di 15 milioni di dollari messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di acquisire per l'Italia "crediti di carbonio" e "crediti di emissione" generati da progetti JI e Cdm, con priorità per i progetti realizzati da imprese italiane, ad un costo fisso compreso tra € 4 e 6/anno per ogni tonnellata equivalente di anidride carbonica;
Tenuto conto che dal 1° gennaio 2004 l'Icf è aperto alla partecipazione di aziende private ed agenzie pubbliche italiane, con un contributo minimo per la partecipazione di 1 milione di dollari;
Considerato che il citato Icf presso la Banca mondiale rappresenta uno strumento innovativo ed efficace, che si configura come "iniziativa pilota a livello nazionale e internazionale" finalizzata a ridurre i costi di abbattimento delle emissioni, e a sostenere nello stesso tempo gli investimenti delle imprese italiane all'estero nello sviluppo delle tecnologie ed energie pulite nonché nella realizzazione di progetti di afforestazione e riforestazione;
Considerato che l'Icf corrisponde alle caratteristiche dei programmi pilota da attuare a livello internazionale, ai sensi del punto 3 dell'articolo 2 della legge n. 120/2002, poiché consente di acquisire crediti di emissioni di gas ad effetto serra utilizzabili per il raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto ad un costo competitivo e consente inoltre, di acquisire esperienze ed informazioni sulla realizzazione di progetti di JI e Cdm in quanto il portafoglio di progetti è diversificato sia per tipo di tecnologia che per Regione geografica;
Visto che le risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge n. 120/2002, per l'attuazione dell'articolo 2, punto 3, per il periodo 2002-2004 assommano a € 75 milioni;
Vista la legge 30 luglio 2004, n. 191 "di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" la quale, tra le altre, ha ridotto del 50% la dotazione di bilancio relativa all'anno 2004 per l'attuazione dell'articolo 2 della legge n. 120 del 2002;
Ritenuto di destinare € 25.000.000 all'attuazione dei programmi pilota a livello internazionale di cui all'articolo 2, punto 3, della legge n. 120/2002;
Considerato che le predette risorse sono disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, allocate nel CDR 4 — U.P.B. 4.2.3.15 — Accordi ed organismi internazionali — capitolo 7923 impegnate per € 50.000.000 con decreti n. 724 del 30 dicembre 2002 e n. 977 del 23 dicembre 2003 e per € 12.500.000 disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 28 ottobre 2004;
Decreta:
Articolo 1
1. È disposta l'erogazione di € 25.000.000 a favore dell'"Italian Carbon Fund", istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presso la Banca mondiale in Washington in data 24 giugno 2003, al fine di acquisire per l'Italia "crediti di carbonio" e "crediti di emissione" generati da progetti JI e Cdm, con priorità per i progetti realizzati da soggetti italiani, ad un costo predeterminato compreso tra € 4 e 6/anno per ogni tonnellata equivalente di anidride carbonica.
Articolo 2
1. Il Direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive è incaricato di dare attuazione alla presente disposizione e di assicurare, secondo quanto previsto nell'Accordo istitutivo dell'"Italian Carbon Fund" (Icf), che sia data priorità ai progetti JI e Cdm realizzati da imprese italiane nel rispetto dei criteri stabiliti dal "Cdm Executive Board" presso il Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
2. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma, il Direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive presenta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive e al Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dal 31 dicembre 2004, una relazione semestrale sulle attività e sul funzionamento di Icf.
3. Per accrescere la cooperazione tra Stato, Regioni, Province e Comuni al fine di assicurarne la migliore partecipazione dei soggetti italiani, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio presenta alla Conferenza unificata, a partire dal 31 dicembre 2004, una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento di Icf.
Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.