Disposizioni trasversali/Aua

Documentazione Complementare

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Convenzione Corpo forestale dello Stato - Wwf Italia 10 marzo 2005

Convenzione operativa contro i crimini ambientali e per la difesa giuridica del patrimonio naturale

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Convenzione 10 marzo 2005

Convenzione tra Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato e Wwf Italia

Il Ministero delle Politiche agricole e forestali — Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato — di seguito denominato "Cfs" con sede in Roma, Via G. Carducci 5, C.F./P.I. 80202870582, rappresentato dal Capo del Corpo forestale dello Stato, Ing. Cesare Patrone, domiciliato per la carica come sopra

e

L'Associazione italiana per il World Wide fund for Nature — Onlus — di seguito denominata "Wwf Italia" con sede in via Po, 25,c — 00198 Roma -, C.F. 80078430586, rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Dr. Maurizio Santoloci, domiciliato per la carica come sopra

 

Premesso

 

  • che la legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato" attribuisce al Corpo Forestale dello Stato competenze in materia di difesa del patrimonio agroforestale italiano, di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema;
  • che l'attività di prevenzione e repressione dei reati in questi settori consiste, anche, nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause dei fenomeni e finalizzate alla deterrenza delle azioni illegali e criminose commesse in danno dell'ambiente e delle risorse del territorio agroforestale nazionale;
  • che l'attività istituzionale del "Cfs" per la conservazione e la difesa dell'ambiente richiede una collaborazione tra l'Ispettorato Generale e specifiche istituzioni e associazioni per affrontare e risolvere i complessi problemi riguardanti i reati ambientali e la salvaguardia del territorio rurale e montano;
  • che la prevenzione e il contenimento delle aggressioni all'ambiente, non possono oggi prescindere dal potenziamento delle attività di contrasto dei reati congiunte in modo sinergico ad un processo di sensibilizzazione della pubblica opinione nei confronti dei valori della natura e del territorio agroforestale, quale patrimonio comune da difendere con la collaborazione dell'intera collettività;
  • che è opportuno promuovere una collaborazione con le Associazioni ambientaliste finalizzata a fornire un contributo alle attività di prevenzione e repressione dei reati commessi in danno del patrimonio agroforestale e ambientale e attivare una vasta azione educativa e culturale al fine di valorizzare l'azione dei volontari delle Associazioni ambientaliste per la sensibilizzazione e l'educazione ambientale come elemento che costituisce una importante e significativa evoluzione nella crescita dell'impegno e della collaborazione civile;
  • che il "Wwf Italia", svolge l'attività di promuovere e incentivare i rapporti tra i cittadini e le istituzioni finalizzata alla sensibilizzazione sui temi di difesa dell'ambiente e la partecipazione attiva dei volontari alla difesa del patrimonio naturalistico ed agroforestale;
  • che il "Wwf Italia" offre garanzie di competenza professionale, struttura organizzativa e dotazioni strumentali adeguate:

 

Si stipula e si conviene quanto segue

Articolo 1

Lo scopo della Convenzione è quello di attuare la collaborazione tra il Cfs e il Wwf Italia nei settori relativi alla prevenzione e repressione dei reati nei settori:

a) della tutela del patrimonio forestale e delle aree protette;

b) della difesa dei boschi dagli incendi boschivi;

c) del rispetto dei vincoli ambientali;

d) della tutela del territorio rurale e montano;

e) dell'inquinamento delle acque interne e marine;

f) del traffico di rifiuti;

g) dell'irregolare utilizzazione di cave e discariche;

h) della tutela della fauna autoctona ed esotica (Cites).

Articolo 2

Per i settori operativi sopra specificati, il Cfs e il Wwf Italia attueranno la collaborazione relativa:

1. allo scambio di dati finalizzati alla costituzione di parte civile del Wwf Italia nei procedimenti giudiziari di rilievo;

2. allo scambio di dati finalizzati all'attivazione da parte del Wwf Italia delle indagini difensive nei casi di particolare rilievo investigativo;

3. alla formazione del personale del Wwf Italia da parte del Cfs;

4. allo scambio di informazioni e dei dati relativi ai fenomeni, alle cause determinanti gli eventi criminosi, alle sentenze di particolare interesse;

5. a specifiche attività finalizzate a migliorare gli aspetti di sensibilizzazione della popolazione per la tutela del patrimonio agroforestale ed ambientale nazionale.

Articolo 3

La durata della presente Convenzione è di dodici mesi dalla data della sua registrazione.

Articolo 4

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà impiegato per l'esecuzione delle attività.

Articolo 5

Il Wwf Italia si impegna a dare inizio alle attività di cui si tratta dalla data di ricezione della comunicazione del Cfs dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione della presente Convenzione.

Articolo 6

Nell'esecuzione delle attività in oggetto il Wwf Italia si avvarrà di proprio personale che opererà sotto la direzione e la responsabilità di propri referenti. L'Ufficio legale del Wwf Italia, curerà le attività della presente Convenzione con gli Uffici dell'Ispettorato generale del Cfs competenti per materia.

Articolo 7

Il Wwf Italia, previo assenso del Cfs, potrà portare a conoscenza di terzi informazioni, documenti e notizie relative alle attività in questione. Qualora il Wwf Italia o il Cfs intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati dell'attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno termini e modi di pubblicazione e comunque sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta l'attività.

Articolo 8

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere nell'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione.

Articolo 9

Il presente atto redatto in duplice originale sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 II comma del Dpr 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese connesse all'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 10 marzo 2005.

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