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Decisione Consiglio Ue 2005/84/Euratom

Adesione alla Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Consiglio dell'Unione europea

Decisione 24 gennaio 2005, n. 2005/84/Euratom

(Guue 3 febbraio 2005 n. L 30)

Decisione del Consiglio del 24 gennaio 2005 che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla "convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi"

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è stata aperta alla firma dal 29 settembre 1997 fino alla sua entrata in vigore il 18 giugno 2001.

(2) Detta convenzione è ora aperta all'adesione delle organizzazioni regionali di integrazione economica o di altra natura, a condizione che tale organizzazione sia costituita da Stati sovrani e abbia competenza quanto alle negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali nelle materie contemplate dalla presente convenzione e che la Comunità abbia scelto di aderirvi.

(3) Tenuto conto dei compiti assegnati alla Comunità dal titolo II, capo 3, "Protezione sanitaria" del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, dovrebbe essere approvata l'adesione della stessa Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione congiunta.

(4) Nell'aderire alla presente convenzione, la Comunità europea dell'energia atomica dovrà presentare una riserva in relazione alla non conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/3/Euratom relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa1 con la specifica prescrizione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera i), della convenzione congiunta che richiede il consenso dello Stato di destinazione nell'ambito dei movimenti transfrontalieri.

(5) Nel diventare parte della presente convenzione, l'articolo 39, paragrafo 4, punto iii), della stessa obbliga tale organizzazione a comunicare al depositario una dichiarazione in cui risulti quali Stati ne sono membri, quali articoli della convenzione si applicano ad essa e qual è la sfera delle sue competenze nel settore disciplinato da tali articoli.

(6) A norma delle convenzione congiunta le competenze degli Stati membri in quanto parti contraenti della stessa non sono influenzate dall'adesione della Comunità,

 

decide:

 

Articolo unico

1. È approvata l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

2. Il testo della dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica in conformità delle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 4, punto iii), della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è allegato alla presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2005.

Allegato

Dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica ai sensi delle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 4, punto iii), della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi

I seguenti Stati sono attualmente membri della Comunità europea dell'energia atomica: Regno del Belgio, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica di Estonia, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato del Lussemburgo, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Comunità dichiara che gli articoli da 1 a 16, gli articoli 18, 19 e 21, nonché gli articoli da 24 a 44 della convenzione congiunta si applicano ad essa.

La Comunità possiede competenze, condivise fra i suddetti Stati membri, nei settori disciplinati dall'articolo 4, dagli articoli da 6 a 11, dagli articoli da 13 a 16, dall'articolo 19 e dagli articoli da 24 a 28 della convenzione congiunta come previsto dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica nell'articolo 2, lettera b), e nei pertinenti articoli del titolo II, capo 3, intitolato "Protezione sanitaria".

Note ufficiali

1. Gu L 35 del 12.2.1992, pag. 24.
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