Dm Agricoltura 30 novembre 1998
Disciplina delle zone di tutela biologica
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Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Decreto 30 novembre 1998
(Gu 19 febbraio 1999 n. 41)
Disciplina delle zone di tutela biologica
Il Ministro per le politiche agricole
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il V Piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997, che contempla, tra le misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la previsione di periodi di interruzione tecnica;
Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca ed acquacoltura;
Visti i decreti ministeriali 16 giugno 1998 e 9 luglio 1998 con i quali sono state rispettivamente fissate le interruzioni tecniche dell'attività di pesca per l'anno 1998 e disciplinate le modalità di attuazione delle relative misure sociali di accompagnamento;
Ritenuto necessario prorogare il termine di entrata in vigore del regime delle zone di tutela biologica, previste dall'articolo 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 e dall'articolo 1 del decreto ministeriale 9 luglio 1998, al fine di acquisire definitivi elementi di valutazione da parte delle associazioni professionali della pesca e degli istituti scientifici incaricati di valutare le risorse demersali;
Ritenuta altresì l'opportunità di acquisire in materia le indicazioni parlamentari derivanti dall'indagine conoscitiva sugli strumenti di politica della pesca;
Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 3 novembre 1998, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;
Decreta:
Articolo 1
1. La disciplina delle zone di tutela biologica, di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 disciplinante le modalità di interruzione tecnica della pesca, è emanata entro il 28 febbraio 1999, avuto riguardo alle indicazioni parlamentari derivanti dalla indagine conoscitiva sugli strumenti di politica della pesca ed alle risultanze della ricerca scientifica;
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.