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Normativa Vigente

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Dm Agricoltura 18 febbraio 2004

Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine - Area prospiciente Amantea

Ultima versione disponibile al 05/05/2024

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Decreto 18 febbraio 2004

(Gazzettta ufficiale 4 marzo 2004 n. 53)

Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine - Area prospiciente Amantea

Il Sottosegretario di Stato

 

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ed in particolare l'articolo 98;

Visto l'articolo 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha previsto l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle di riposo di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998;

Vista la nota 17 novembre 2003, n. 3998 con la quale la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina ha comunicato alla scrivente il parere favorevole della locale commissione consultiva;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

 

Decreta:

Articolo 1

È istituita, in via sperimentale per tre anni, una zona di tutela biologica denominata «Area prospiciente Amantea» nell'area di estensione pari a 75 km2 circa, delimitata:

a terra: dalla linea di costa;

a mare: dalla congiungente i punti A e B individuati dalle seguenti coordinate:

A: lat. 39°04'55'' N — long. 16°00'00'' E;

B: lat. 39°11'40'' N — long. 16°00'00'' E;

dalle perpendicolari tracciate dai punti di coordinata A e B alla linea di costa.

Articolo 2

1. Nell'area indicata all'articolo precedente è fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del novellame di qualsiasi specie ed è altresì interdetta la pesca con il sistema a strascico.

2. Con successivo provvedimento sarà istituito il Comitato di gestione previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.

3. Nell'àmbito delle finalità di cui al citato articolo 7, il Comitato di gestione provvede alla individuazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche dell'area.

Articolo 3

1. I contravventori alle norme di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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