Rifiuti

Giurisprudenza

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Sentenza Corte di Cassazione 6 maggio 2004, n. 21576

Attività di raccolta e recupero di rifiuti non pericolosi - Messa in riserva - Procedura semplificata - Applicabilità - Fattispecie relativa a materiale proveniente da demolizione non destinato al riutilizzo

La presente pronuncia è correlata ai seguenti provvedimenti

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Corte di Cassazione

Sentenza 6 maggio 2004, n. 21576

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

(omissis)

ha pronunciato la seguente:

 

Sentenza

sul ricorso proposto da:

1) (...), n. il 30/11/1975;

2) (...), n. il 03/09/1939;

avverso sentenza del 05/06/2001 Tribunale di Pordenone;

 

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in pubblica udicenza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Squassoni Claudia;

Udito il Pm nella persona del Dott. Esposito Vitaliano, che ha concluso: annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

 

Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe precisata, il Tribunale di Pordenone ha ritenuto gli imputati (...) e (...) responsabili del reato previsto dall'articolo 51 comma 1 lettera a Dlgs 22/1997 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e li ha condannati alla pena di giustizia.

Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha rilevato che gli imputati, abilitati alla procedura semplificata di cui agli articoli 32, 33 Dlgs 22/1997, hanno effettuato una operazioni di recupero di materiale proveniente da demolizione, da qualificarsi messa in riserva regolamentata dal Dm 5.2.1998; gli imputati hanno effettuato la comunicazione alla Provincia di inizio della attività, ma non hanno atteso il tempo richiesto dall'articolo 33 comma 1 Dlgs 22/1997 (giorni novanta) prima di intraprendere l'attività di messa in riserva impedendo all'autorità competente le eventuali verifiche. Pertanto il Giudice ha reputato che la operazione per cui è processo sia intervenuta senza la necessaria autorizzazione e, come riferito, ha ritenuto gli imputati responsabili del reato loro ascritto. Per l'annullamento della sentenza, i (...) ricorrono in Cassazione deducendo violazione di legge. Sostengono, con articolati motivi, che la norma applicabile al caso non è il comma 1 del ricordato articolo 33, bensì il comma 10 (in quanto i rifiuti in oggetto non vengono riutilizzati con operazioni di recupero previste dall'allegato C del Dlgs 22/1997) per cui la attività era soggetta solo alle prescrizioni, che sono state ottemperate, della tenuta dei registri di carico e scarico e delle bolle di trasporto.

Il Collegio ritiene che le deduzioni siano meritevoli di accoglimento. Deve, innanzi tutto, precisarsi come non vi sia incertezza alcuna sulla ricostruzione storica dei fatti posti alla base del processo in quanto è indiscusso che i (...) (titolari di una ditta di demolizione di immobili le cui macerie sono sottoposte a frantumazione e vaglio con frantoio mobile) abbiano posizionato in un cantiere, in attesa del recupero, materiale proveniente da demolizione effettuata in altro sito.

La condotta è stata correttamente qualificata dal Giudice come messa in riserva da intendersi come un insieme di operazioni rientranti nella definizione di stoccaggio, che costituiscono attività di recupero di rifiuti e che possono generate prodotti direttamente sottoponibili al regime delle materie secondarie.

Il referente normativo, come ritenuto dal primo Giudice e dai ricorrenti, è da individuarsi nel Dm 5.2.1998 che, all'articolo 6, disciplina la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi individuati e destinati ad una delle attività comprese negli allegati 1, 2 (l'allegato 1 al punto 7/1 annovera i rifiuti provenienti da demolizione e destinati alla produzione di materie secondarie per la edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granuvolumetrica). In virtù dell'articolo 6 comma 1 del Dm 5.2.1998, la messa in riserva è sottoposta alla proceduta semplificata di cui all'articolo 33 Dlgs 22/1997 (qualora vengano rispettate alcune condizioni che, nel caso concreto, devono ritenersi ottemperate in quanto il primo Giudice non ha mosso rilievi sul punto).

Il comma 1 dell'articolo 33 citato disciplina le operazioni di recupero dei rifiuti prevedendo che possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Provincia; il comma 10 stabilisce che, in assenza dei trattamenti di recupero indicati nell'allegato C, l'operatore è tenuto esclusivamente ad attenersi alle disposizioni di cui agli articolo 10 commi 3, 11, 12, 15.

Tale ultima norma è applicabile al caso perché nessuna delle operazioni indicate da R1 a R12 dello Allegato C alla Dlgs 22/1997 riguarda la frantumazione di materiali inerti da demolizione da convertire in materie prime secondarie a granulometria variabile. Pertanto, gli imputati erano obbligati solo ad ottemperare alle incombenze imposte dall'articolo 33 comma 10 Dlgs 22/1997 che, nello specifico, erano la tenuta dei registri di carico e scarico e delle bolle di trasporto che sono allegati agli atti.

Di conseguenza la procedura seguita dai ricorrenti era quella normativamente richiesta.

 

PQM

 

La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2004.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2004

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