Sicurezza sul lavoro

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Circolare MinLavoro 30 marzo 2004, n. 36

Piattaforme sviluppabili su carro, munite di portelli di accesso sollevabili verso l'alto, non conformi ai requisiti di sicurezza - Necessità di adeguamenti costruttivi

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Circolare 30 marzo 2004, n. 36

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Circolare 30 marzo 2004, n. 36

(Gazzetta ufficiale 15 novembre 2004 n. 268)

Piattaforme sviluppabili su carro, munite di portelli di accesso sollevabili verso l'alto, non conformi ai requisiti di sicurezza — Necessità di adeguamenti costruttivi

Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro

Alla div. VII della D.G.AA.GG.

Al Ministero delle attività produttive

Agli assessorati alla sanità delle Regioni

Alle Province autonome di Trento e Bolzano

All'Ispesl — D.T.S. e D.OM

Alle Asl

Alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro

Alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori

 

La Commissione europea, con due distinte decisioni assunte in data 1° luglio 2004, ha ritenute giustificate le motivazioni con cui le autorità svedesi preposte al controllo di mercato hanno disposto il divieto di commercializzazione di talune piattaforme sviluppabili su carro.

Le decisioni in argomento sono state adottate in seguito all'esame dei risultati di una inchiesta condotta dalle suddette autorità a seguito di un infortunio mortale sul lavoro occorso ad un lavoratore caduto dalla piattaforma a causa dell'improvvisa apertura del portello di accesso alla piattaforma.

L'inchiesta (successivamente estesa ad altre macchine della stessa tipologia di quella che aveva causato l'infortunio) ha messo in evidenza che il portello in questione — il cui dispositivo di blocco era difettoso al momento del fatto — può essere aperto anche per effetto di una spinta laterale esercitata involontariamente dal corpo dell'operatore. In particolare è stato riconosciuto che la configurazione costruttiva del portello non soddisfa il requisito di sicurezza di cui al punto 6.3.2 dell'all. I alla direttiva 98/37/Ce (macchine): in questo caso, infatti, non risultano essere stati compiutamente rispettati i principi di "integrazione della sicurezza" di cui al p. 1.1.2 del citato allegato in base ai quali le misure di sicurezza adottate dal costruttore debbono tener conto dei rischi derivanti da situazioni anormali prevedibili. Nella fattispecie non è garantito il mantenimento della chiusura del portello nel caso si eserciti una spinta laterale e il portello non risulti bloccato.

Esperita la procedura di consultazione di cui all'articolo 7 della citata direttiva, la Commissione europea ha ritenuto che le seguenti macchine:

piattaforma sviluppabile su carro marca Up Right, tipi UL II (UL 25, UL 32, UL 40) e AB 46;

piattaforma sviluppabile su carro marca JLG, tipi Axxessor 15 DVL e 20DVL,

non rispettano i requisiti essenziali di sicurezza di cui al p. 6.3.2 dell'all. I alla direttiva 98/37/Ce nella misura in cui i loro abitacoli sono dotati di portelli di accesso sollevabili verso l'alto e verso l'esterno, atteso che sussiste un rischio di caduta dall'abitacolo in caso di scorretta chiusura e bloccaggio dello stesso, circostanza che costituisce una grave minaccia per la sicurezza dei lavoratori e di altri utenti. Di conseguenza è stato ritenuto giustificato il divieto di immissione sul mercato adottato dalle autorità svedesi.

Da quanto esposto deriva che le piattaforme di cui sopra attualmente in servizio non possono essere considerate pienamente sicure rispetto al rischio sopra evidenziato.

Pertanto — fatte salve le competenze del Ministero delle attività produttive per quanto riguarda l'estensione del divieto di cui sopra anche al territorio nazionale — risulta necessario che i datori di lavoro che utilizzano le macchine delle marche e dei tipi già menzionati provvedano ad apportarvi tempestivamente le modifiche costruttive necessarie per eliminare detto rischio, in applicazione degli obblighi che loro incombono:

mettere "a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro ... ovvero adattate ..." (articolo 35.1, decreto legislativo n. 626/1994);

attuare "le misure tecniche ... adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro ..." (articolo 35.2, decreto legislativo n. 626/1994).

Fino a quando le modifiche di cui sopra non saranno state realizzate, le macchine in questione dovranno essere tenute fuori servizio, a meno che vengano adottate, nel frattempo, misure di sicurezza equivalenti (ad es. utilizzo da parte dell'operatore di cintura di sicurezza ancorata a punto fisso di cui siano state verificate le caratteristiche di resistenza).

Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo di darne più ampia diffusione ai soggetti interessati.

 

Roma, 30 settembre 2004.

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