Rifiuti

Giurisprudenza

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Sentenza Corte di Cassazione 3 febbraio 2004, n. 3978

Rifiuti - Petrolio grezzo - Sottoprodotti - Filter-cake - Natura di rifiuto - Esclusione - Fondamento

Corte di Cassazione

Corte di Cassazione, Sezione terza

Corte di Cassazione, Sezione terza penale — Sentenza 3 febbraio 2004, n. 3978

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

La Corte Suprema di Cassazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

(omissis)

ha pronunciato la seguente:

 

Sentenza

sul ricorso proposto da:

(...), nato a Bagheria il 20/3/1940;

avverso l'ordinanza del 29/5/2003 pronunciata dal Tribunale di Siracusa;

 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;

sentite le conclusioni del Pm, in persona del S. Procuratore Generale Dott. Iacoviello F. M., con le quali chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

sentito i difensori, avv. L. Acquarone e B. Leone, che insistono per l'accoglimento del ricorso;

la Corte osserva:

 

Fatto e diritto

Il Tribunale di Siracusa, con la gravata ordinanza, ha rigettato — ex articoli 322 bis C.p.p. — l'appello, presentato nell'interesse di (...), amministratore unico della "Econova S.r.l.", indagato in ordine al reato di gestione di rifiuti non autorizzata, avverso il diniego di dissequestro di un capannone di proprietà della menzionata ditta, nel quale veniva insaccata e stoccata una sostanza, denominata filter cake (o concentrato di vanadio), prodotta dall'impianto I.G.C.C., di Priolo Gargallo di proprietà della "Isab Energy S.r.l.".

Il capannone era stato oggetto di sequestro preventivo, in data 5/3/2002, da parte del Gip presso il Tribunale di Siracusa, provvedimento avverso il quale il (...) aveva proposto richiesta di riesame, che era stata rigettata dal Tribunale di Siracusa (25/3/2002).

Successivamente, in data 14/4/2003, il Gip presso il detto Tribunale rigettava la richiesta di dissequestro proposta dal (...), fondata sulla non ipotizzabilità del reato ascrittogli (articolo 51 Dlgs n. 22/1997), contro la quale veniva proposto l'appello, deciso con l'impugnata ordinanza.

Contro questa ricorre per Cassazione il (...), deducendo erronea applicazione della legge penale, in quanto la decisione del Tribunale, come del resto anche quella del Gip, si fonda sull'erroneo convincimento che il filter cake sia un rifiuto, quantunque detta natura sia esclusa da ben due consulenze tecniche, che non fanno riferimento al concetto di "recupero e riciclo" di metalli dalla menzionata sostanza, bensì al procedimento di "estrazione" dalla stessa di particelle di metalli. Quindi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 14 Dl n. 138/2002, si tratterebbe di sostanze e materie residuali di produzione, riutilizzate in analogo o diverso ciclo produttivo, per cui non rientrerebbero nella nozione di rifiuto, anche perché mancherebbe — comunque — la volontà di disfarsi del bene in questione.

Con motivi aggiunti, depositati il 23/10/2003, il ricorrente ribadisce il proprio assunto, evidenziando l'erronea applicazione dell'articolo 14 del detto decreto (convertito con legge n. 178/2002) e precisando che il concentrato di vanadio, denominato filter cake o metal cake, è una sostanza prodotta dall'impianto I.G.C.C. di Priolo Gargallo di proprietà della Isab Energy S.r.l., che ha come oggetto sociale la massificazione di oli pesanti per la produzione, tra l'altro, proprio di concentrato di vanadio, autorizzata dal decreto di valutazione impatto ambientale (Via); detto concentrato, contenente vanadio in misura dal 10% al 40%, non può pertanto essere considerato uno scarto di lavorazione, ma un prodotto commercializzato come tale; esso, infatti, veniva accumulato presso il capannone sequestrato, indi insaccato in appositi contenitori per essere spedito agli acquirenti stranieri (Germania e Usa), titolari di impianti per l'estrazione del vanadio, avente rilevante valore commerciale. Pertanto contesta assolutamente la qualifica di "rifiuto", ai sensi della normativa nazionale (compresa la recente legge n. 178/2002), da ritenersi peraltro conforme alla normativa comunitaria.

All'odierna udienza camerale il Pg e i difensori concludono come sopra riportato.

Il ricorso è ammissibile e fondato.

Questa Sezione — con sentenza 12 maggio 1994, n. 1512, Visciano — ha affermato:"In tema di misure cautelari reali, mezzo ordinario a disposizione dell'indagato per contestare la legittimità, anche nel merito, del sequestro è il riesame, a cui, in pendenza del termine per proporlo, può aggiungersi l'istanza di revoca per fatti preesistenti o sopravvenuti, la quale, per la sua rapida definizione, può essere preferita a detto rimedio. Una volta esaurita la fase del riesame (ivi compreso l'eventuale ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale) o anche in pendenza della stessa oppure in caso di mancata proposizione di questo mezzo di gravame, con implicito riconoscimento della legittimità ed adeguatezza della misura cautelare reale disposta e della sua conformità alle risultanze procedimentali o processuali, è possibile richiedere la revoca di detta misura, solo ove sia modificato il quadro processuale per "fatti sopravvenuti". Pertanto, ove la situazione processuale non sia mutata, diventa inammissibile ogni ulteriore richiesta di revoca della misura cautelare reale e, conseguentemente, l'appello proposto avverso l'ordinanza di rigetto o dichiarativa di questa inammissibilità, se non vengano dedotti "fatti sopravvenuti" tali da escludere la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità del sequestro."

Detto orientamento non è mutato (più recentemente: Sezione 3a, 14 febbraio 2001, Incitti; Sezione 3a, 19 aprile 2001, Santacolomba; Sezione 3a, 17 ottobre 2001, D'Orazio) ed è condiviso dal Collegio, per cui, nel caso di specie, per valutare innanzi tutto l'ammissibilità della stessa istanza di revoca del sequestro rivolta al Gip, e quindi dell'appello avverso la decisione di questi, occorre preliminarmente accertare se la detta richiesta fosse giustificata da "fatti sopravvenuti", rispetto a quelli già conosciuti e considerati dal Giudice, idonei a modificare l'originario quadro processuale. A tale domanda deve rispondersi affermativamente, rientrando di certo nella nozione di "fatto sopravvenuto" l'emanazione del Dl 8/7/2002 n. 138, convertito nella legge 8/8/2002 n. 178, recante "interpretazione autentica" della definizione di rifiuto; detta normativa, infatti, è successiva alla pronunzia del Tribunale del riesame (25/3/2002) e precede l'istanza di dissequestro dell'indagato. Lo stesso dicasi per la consulenza tecnica d'ufficio infra richiamata, affidata dal Pm di Siracusa in data 1/6/2002, che puntualizza e chiarisce i termini scientifici della questione.

Dunque la richiesta di dissequestro de qua, e quindi il presente ricorso, deve ritenersi ammissibile.

Nel merito il gravame deve essere accolto.

Il filter cake, infatti, non può essere considerato un rifiuto, come ritenuto invece dal Tribunale. Lo si evince chiaramente dalla relazione della menzionata consulenza tecnica di ufficio, disposta dal Pm di Siracusa ed effettuata dal prof. S. Sciacca, Ordinario di Igiene nell'Università degli Studi di Catania, e dalla Dott. M. Ferrante, ricercatrice presso lo stesso Ateneo.

Nell'elaborato viene, innanzi tutto, precisato (p. 17) che il filter cake, o concentrato di vanadio, è un prodotto di un "razionale processo industriale" e "rappresenta la quota inorganica del petrolio grezzo che si è concentrata sempre più con la contemporanea diminuzione della componente organica", trasformata in combustibili pregiati (benzine, nafta, gasoli, ecc.); la detta sostanza ha come principali componenti appunto il vanadio (V) ed il nichelio (Ni), riscontrati — nel campione analizzato — in misura rispettivamente del 24,5% e del 7,2%. Il primo metallo viene industrialmente impiegato come additivo di base di una lega utilizzata soprattutto nella produzione di acciaio, ma anche nella produzione di energia atomica, nella costruzione di aerei e nella tecnologia spaziale; l'ossido di vanadio, ricavabile dallo stesso, viene poi utilizzato, oltre che per la produzione di acciai speciali, anche per quella di farmaci; pure il nichelio, una volta separato, è abitualmente richiesto per la produzione di acciai e leghe pregiate.

L'estrazione degli altri elementi, presenti nel filter cake in concentrazioni estremamente basse, non risulta invece economicamente vantaggiosa, per cui essi, una volta separati dal vanadio e dal nichelio, possono sì considerarsi rifiuto. Peraltro anche il Ministero dell'ambiente ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale al progetto per la costruzione dello stabilimento Isab Energy, dove viene prodotto il filter cake, produzione espressamente indicata tra gli scopi societari (vedi statuto).

Dunque, quanto sequestrato nei capannoni della "Euronova S.r.l.", lungi dall'essere un rifiuto, anche alla luce delle specificazioni interpretative del sopravvenuto Dl n. 138/2002, costituisce un vero e proprio prodotto, e cioè il risultato di un razionale e mirato processo industriale, normativamente riconosciuto (v. Dpr 17 gennaio 1995 "Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Siracusa — Sicilia orientale"), peraltro avente non trascurabile valore commerciale, tanto da essere richiesto da ditte tedesche, inglesi e statunitensi (v. perizia menzionata, p. 30, nonché Dpr citato). Non si ravvisa, pertanto, il fumus del reato ipotizzato a carico del (...) (gestione non autorizzata di rifiuti) e conseguentemente il capannone della "Econova S.r.l.", dove era depositata la sostanza in questione, deve essere dissequestrato.

 

PQM

 

la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro 5/3/2002 del Gip presso il Tribunale di Siracusa e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto; manda alla cancelleria per gli incombenti di cui all'articolo 626 C.p.p..

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004.

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