Rifiuti

Giurisprudenza

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Sentenza Corte di Cassazione 11 maggio 2001, n. 19125

Rifiuti - Petrolio grezzo - Sottoprodotti - Filter-cake - Natura di rifiuto - Inclusione - Fondamento

Corte di Cassazione

Corte di Cassazione, Sezione terza penale - Sentenza 11 maggio 2001, n. 19125

Corte di Cassazione, Sezione terza penale — Sentenza 11 maggio 2001, n. 19125

 

(omissis)

Osserva

Con ordinanza 13.11.2000 il Tribunale di Cagliari annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio di 62 sacchi contenenti filter cake provenienti dal pretrattamento delle acque di lavaggio dei syngas realizzato nell'impianto di gassificazione della società s.l. Sarlux, di cui è responsabile (...), indagato per i reati di cui agli articoli 51 comma 1 (stoccaggio di rifiuti senza la prescritta autorizzazione regionale) e 53 (traffico illecito di rifiuti) del decreto legislativo n. 22/1997.

Osservava che la Sarlux produce il Syngas risultante dalla gassificazione dei residui di idrocarburi pesanti; che dalle ceneri del Syngas si ottiene fango in pannelli (filter cake) contenente in percentuale, tra le altre sostanze, vanadio; che tale sostanza veniva venduta ad una società tedesca per il recupero negli Usa del vanadio e veniva temporaneamente depositata nella raffineria della Sarlux a cura dell'acquirente attraverso una società affidataria; che i fanghi compressi, che non rientrano tra le ceneri e i residui di vanadio, non possono essere qualificati rifiuti ai sensi della circolare ministeriale del 28.06.1999 perché rientranti tra le materie prime secondarie, essendo direttamente ed oggettivamente destinate all'impiego in un ciclo produttivo.

Proponeva ricorso per Cassazione il Pm, il quale denunciava violazione di legge per avere ritenuto il Tribunale insussistente il fumus commissi delicti omettendo di considerare che i fanghi contenevano, oltre al vanadio, solfuro e cianuro ferrico e nichel, costituenti scarti di lavorazione, essendo irrilevante il loro valore commerciale e la possibilità che, attraverso un nuovo processo industriale presso altro stabilimento, di una parziale riutilizzazione di uno dei metalli in essi contenuti.

In ogni caso, la destinazione al riutilizzo non elimina la natura di rifiuti agli scarti di lavorazione anche se ceduti onerosamente per il recupero di metalli ad altra industria, considerato pure che tutti i metalli presenti nei fanghi pressati sono compresi negli allegati del Dlgs n. 22/1997 e classificati con apposito Cer.

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

Premesso che il controllo della Corte deve essere limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute in sede di merito e che esse non si sottraggono al sindacato di legittimità se il processo formativo del convincimento del giudice sia stato condizionato da un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero da un esame incompleto e impreciso, va puntualizzato che, nel procedimento incidentale di sequestro, l'imposizione della misura cautelare reale è subordinata al controllo del fumus commissi delicti, ossia all'accertamento dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all'agente in una determinata ipotesi di reato, non occorrendo l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Nello stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, il giudice, pur dovendosi limitare ad una presa d'atto della tesi accusatoria, non può, però, prescindere dalla individuazione di concreti elementi di fatto che, in tema di reati ambientali, attengono anche alla natura delle sostanze indicate come rifiuti, sicché su tale base fattuale deve essere operata la verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all'indagato nelle ipotesi di reato enunciate.

In tema di smaltimento di rifiuti, la definizione di rifiuto deve esser improntata al criterio oggettivo della destinazione naturale dell'abbandono, non rilevando l'eventuale riutilizzazione né la volontà di disfarsi della sostanza o dell'oggetto (Cass. Sezione III n. 1726, 12.05.1996, Aprile, RV 205431), sicché, quando il residuo abbia il suddetto carattere, ogni successiva fase di smaltimento (e, quindi, anche le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero e simili) rientra nella suddetta disciplina in quanto tutte le varie fasi possono risultare pregiudizievoli all'uomo e all'ambiente.

Tale concetto è stato sostanzialmente accolto anche dal Dl 7 gennaio 1994, n. 12 (che detta disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo di combustione), il cui articolo 3, nel definire le nozioni di "riutilizzo" e di "residuo", esclude che possa considerarsi "materia prima secondaria" quella che non venga concretamente versata in un ulteriore ciclo attivo di produzione o di combustione energetica.

Al suddetto principio, più volte affermato da questa Corte (in RV. 187130 e 192984), non è conforme la decisione impugnata che ha erroneamente escluso che siano rifiuti le sostanze provenienti dall'esaurimento del ciclo produttivo e destinate al parziale riutilizzo mediante processi chimici da eseguire presso altro stabilimento industriale sito negli Usa, trattandosi sicuramente di scarti di lavorazione la cui unica ed obiettiva destinazione non poteva essere che l'abbandono, per l'inidoneità a soddisfare i bisogni cui erano destinati e perché non direttamente reimpiegabili nel ciclo produttivo aziendale (Cass. Sezione III n. 10931 9.07.1990, Imbarrato, RV 185040 secondo cui "per rifiuto deve intendersi non soltanto la cosa destinata alla discarica o a divenire res nullius, ma anche quella che sia soltanto abbandonata o di cui il soggetto si sia comunque disfatto. (nella specie la Cassazione ha ritenuto che costituiscono rifiuti i fanghi della depurazione e l'acido solforico — prodotti di risulta — ceduti a terzi i quali utilizzavano l'acido come materia prima", conformità RV 179749).

Pertanto, i materiali in questione, pur se non ancora privi di valore economico, costituiscono rifiuti e non materia prima secondaria sia alla stregua delle accertate caratteristiche (i fanghi da trattamento sono indicati al n. 050101 del Cer di cui all'allegato A del Dlgs; il vanadio e il nichel sono compresi nell'allegato H (C2 e C5) e presentano le caratteristiche richieste dagli allegati G2 ed I, sia perché non direttamente e concretamente versati in un ulteriore ciclo attivo di produzione o di combustione energetica. (Cass. Sezione III n. 5545, 26.02.1991, Sperandio, RV 187120 secondo cui "è applicabile la disciplina sui rifiuti, quando la riutilizzazione sia soltanto eventuale ed avvenga a notevole distanza di tempo dalla formazione del sottoprodotto). (Nella specie trattavasi di solfato di calcio accumulato in enormi ammassi incompatibili con la tutela ambientale. La Cassazione ha escluso che si fosse in presenza di materia prima secondaria)".

Pertanto, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, sicché rivive l'annullato decreto di sequestro probatorio.

 

PQM

 

La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

(omissis)

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