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Corte di Cassazione

Corte di Cassazione, Sezione terza 

Corte di Cassazione, Sezione terza  penale — Sentenza 26 marzo 2004, n. 14801

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

La Corte Suprema di Cassazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica

(omissis)

ha pronunciato la seguente:

 

Sentenza

sul ricorso proposto da:

(...);

avverso la sentenza in data 9.11.1999 del Tribunale di Lucca, con la quale venne condannato alla pena di lire 15.000.000 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'articolo 21, comma terzo, della legge 319/1976.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il Pm, in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione;

 

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Lucca ha affermato la colpevolezza del (...) in ordine al reato ascrittogli perché, quale responsabile aziendale dell'inquinamento atmosferico e delle acque della (...), effettuava uno scarico nel torrente Buliesina, superando i limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge 319/1976. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia con due motivi di gravame.

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ai sensi del Dlgs 152/1999, avendo quest'ultimo espressamente abrogato la legge 319/1976 ed in quanto la nuova normativa richiede, ai fini della configurabilità del reato, che siano superati i limiti fissati nella tabella 3 dell'allegato 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5. Si osserva, peraltro, che il giudice di merito non ha accertato la valenza penale del comportamento ascritto all'imputato alla luce della nuova normativa. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente deduce, infine, la prescrizione del reato, verificatasi prima del deposito della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto al (...) è estinto per prescrizione. Dalla data di commissione del fatto (9 agosto 1995), invero, è integralmente decorso il termine di anni quattro e mesi sei, di cui agli articoli 157 n. 5 e 160 C.p., di talché in data 9.2.2000 si è verificata la prescrizione del reato.

Per completezza di esame, con espresso riferimento al primo motivo di gravame, osserva la Corte che non sussistono le condizioni per il proscioglimento dell'imputato con formula ampia, ai sensi dell'articolo 129, secondo comma, C.p.p..

Deve, infatti, essere rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, vi è generale continuità normativa tra le ipotesi di reato di cui alla abrogata legge 319/1976 e quelle di cui al Dlgs 152/1999.

La fattispecie criminosa di cui all'articolo 59 richiamata in ricorso, inoltre, deve essere configurata, a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 258/2000, anche nell'ipotesi di superamento dei limiti previsti dal Testo unico, afferenti alle sostanze diverse da quelle indicate nella tabella 5 del Dlgs 152/1999, di talché anche con riferimento alla fattispecie di cui alla contestazione sussiste piena continuità normativa tra il reato di cui all'articolo 3, comma terzo, della legge n. 319/76, contestato al ricorrente, e quello di cui al citato articolo 59 del Dlgs 152/1999, come modificato dall'articolo 23, comma 1 lett. c), del citato Dlgs 258/2000 (cfr. sez. 3a, 29.10.2003 n. 1758, Pg in proc. Bonassi e Bonfiglio).

 

PQM

 

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 20 febbraio 2004.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004

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