Rifiuti

Giurisprudenza

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Sentenza Corte di Cassazione 26 febbraio 2004, n. 8426

Detenzione non autorizzata di autoveicoli sprovvisti di targhe e radiati dal Pra - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Reato di cui all'articolo 51, comma 1 Dlgs 22/1997 - Sussiste

Corte di Cassazione

Corte di Cassazione, Sezione terza penale - Sentenza 26 febbraio 2004, n. 8426

Corte di Cassazione, Sezione terza penale — Sentenza 26 febbraio 2004, n. 8426

 

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

La Corte osserva

Con la decisione indicata in premessa, il Gip presso il Tribunale di Modena, a seguito di giudizio svoltosi con rito abbreviato, condannava (...), titolare della ditta "Palm-Auto", opponente a decreto penale, alla pena di lire 4.000.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'articolo 51, comma 1, del Dlgs n. 22 del 1997, accertato il 26/07/99, perché effettuava un'attività non autorizzata di raccolta e commercio di rifiuti non pericolosi (n. 6 autoveicoli radiati dal Pra).

L'imputato, svolgente attività autorizzata di soccorso stradale (recupero e trasporto veicoli), ricorre per Cassazione, deducendo:

1) erronea applicazione degli articoli 51 e 28 del Dlgs n. 22 del 1997 ed inosservanza dell'articolo 103 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (in relazione all'articolo 606 C.p.p., lettera b)), fondandosi la sentenza sull'erroneo presupposto che la radiazione di un veicolo dal Pra determini l'assunzione della qualità di rifiuto del medesimo, mentre la radiazione consegue semplicemente alla volontà di far cessare la circolazione del veicolo, rimanendo facoltà esclusiva del proprietario il futuro destino dello stesso;

2) erronea applicazione degli articoli 51 e 28 del Dlgs n. 22 del 1997 ed inosservanza dell'articolo 1766 C.c. e segg., nonché omessa motivazione sul punto (articolo 606 C.p.p., lettera b) e lettera e)), in quanto il "Soccorso stradale", che riceve in deposito gli automezzi, non ha alcuna disponibilità di essi, essendone solo detentore, e nel caso di specie manca la prova contraria, e cioè che la ditta Palm-Auto avesse iure proprio la disponibilità dei veicoli in questione;

3) omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, giacché il veicolo diventa un rifiuto solo quando il proprietario decide di rottamarlo, consegnandolo all'uopo ad un apposito Centro, e non quando si trovi ancora in deposito, ancorché privato delle targhe (magari per non pagare la tassa di proprietà), in attesa di essere consegnato ad un Centro di rottamazione;

4) violazione degli articoli 51 e 28 del Dlgs n. 22 del 1997 e carenza di motivazione (articolo 606 C.p.p., lettera b) e lettera e)) sulla qualificazione dell'attività svolta dalla Palm-Auto come finalizzata alla raccolta e smaltimento di rifiuti.

All'odierna udienza dibattimentale, il Pg conclude come riportato in premessa.

Il ricorso è infondato.

L'imputato contesta innanzi tutto che i veicoli in questione possano qualificarsi "rifiuti" ai sensi della vigente disciplina.

Deve, quindi, preliminarmente accertarsi detta circostanza, alla luce del disposto dell'articolo 6 del Dlgs n. 22 del 1997, comma 1, lettera a), e dunque verificare se i veicoli fuori uso rientrino nell'elenco Cer (e vi rientrassero all'epoca dei fatti) ed indi se di quelli in questione il detentore si fosse disfatto, avesse deciso o avesse l'obbligo di farlo.

Ebbene, per quanto concerne il primo aspetto, nel nuovo Cer i veicoli fuori uso figurano alla voce 16 01 04 come rifiuti pericolosi e sono stati oggetto, in sede comunitaria, di una decisione ad hoc (dec. 27/01/2001, n. 119/2001/Ce); nel previgente elenco Cer erano annoverati tra i rifiuti speciali (cod. 16 01 00), coerentemente con la disposizione dell'articolo 7, comma 3, lettera l), del decreto Ronchi. Pertanto sussiste la prima condizione.

Riguardo all'atteggiamento psicologico dei proprietari dei veicoli de quibus, non appare dubbio — desumendolo dalle circostanze oggettive e pacifiche della mancanza delle targhe (quindi dalla probabile cancellazione dal Pra) e dello stato in cui si trovavano — che, se non se ne fossero già disfatti, quanto meno sussistesse la chiara intenzione di farlo, oltre all'obbligo giuridico, ex articolo 46 del Dlgs n. 22 del 1997.

Quindi i veicoli in questione dovevano considerarsi "rifiuti speciali" prodotti da terzi e la ditta Palm-Auto, sprovvista dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del Dlgs n. 22 del 1997, non poteva tenerli nell'area a sua disposizione, vietando l'articolo 51, comma 1, del Dlgs n. 22 del 1997 sia la raccolta, che il recupero e lo smaltimento di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione. Il (...), peraltro, non ha neppure tentato di dimostrare un diverso titolo di detenzione dei menzionati veicoli, né che per essi siano state osservate le prescrizioni di cui all'articolo 46 del Dlgs n. 22 del 1997, citato, pur non potendosi applicare ai fatti de quibus, accertati nel luglio 1999, il disposto dell'articolo 13 del Dlgs n. 209 del 2003, attuativo della Direttiva comunitaria n. 2000/53/Ce, relativa ai veicoli fuori uso.

D'altronde non può parlarsi, nella fattispecie in esame, di deposito temporaneo, peraltro neanche prospettato dalla difesa. Infatti, come definito dall'articolo 6, comma 1, lettera m), del decreto Ronchi, esso consiste nel "raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti", purché ricorrano una serie di condizioni specificamente indicate dalla norma. Orbene, a parte la considerazione (già di per sé assorbente) che i rifiuti in questione non sono prodotti dalla ditta del prevenuto, non sussistono neppure le altre condizioni dettate dal legislatore e comunque il deposito temporaneo deve essere effettuato sull'area a ciò abilitata e non altrove.

 

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2004.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004

 

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