Veicoli fuori uso, Cassazione esclude presunzione di “non pericolosità”
Rifiuti
La natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti quando risulti, anche soltanto per le modalità di gestione, che non è stato sottoposto ad alcuna operazione di rimozione delle componenti pericolose.
La rimozione dei componenti pericolosi (combustibili, oli, detergenti e alcune parti dell’impianto elettrico e del motore), sottolinea la Cassazione nella sentenza 11030/2015, richiede operazioni di oggettiva complessità ed è dunque evidente che le effettive modalità di conservazione del veicolo, nonché la presenza o meno dei mezzi necessari per le attività di rimozione, costituiscono dati obiettivi di valutazione
Precisati in questi termini i numerosi precedenti con cui la stessa Cassazione aveva stabilito che un veicolo dismesso può essere considerato pericoloso solo quando contiene (ancora) componenti pericolosi, il Giudice ha legittimato l’operato della Corte di Appello di Milano la quale, senza alcuna particolare verifica, aveva classificato come rifiuti pericolosi 250 autoveicoli depositati in maniera incontrollata sul terreno di una ditta.
Veicoli fuori uso - Nozione - Articolo 3, Dlgs 209/2003 - Articolo 231, Dlgs 152/2006 - Obiettiva condizione di abbandono - Rifiuto - Presunzione di non pericolosità - Esclusa - Assenza di trattamento per la rimozione dei componenti pericolosi - Pericolosità - Particolari accertamenti - Non richiesti
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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