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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Emilia Romagna 20 maggio 2004, n. 558

Installazione di stazioni radio base - Autorizzazione comunale - Diniego - Assenza di indicazioni di localizzazioni alternative - Illegittimità

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 20 maggio 2004, n. 558

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna Sezione seconda

composto dai Signori:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso N. 857/2003 proposto da Vodafone Omnitel N. V.., rappresentata e difesa dagli Avv. ti Riccardo Troiano e Pier Mario Telmon, ed elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Ilaria Bonsignori D'Achille, in Bologna, via delle Lame n. 4;

 

contro

il Comune di Montescudo, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Campana, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Silvia Mulazzani in Bologna, via del'Orso n. 10;

 

per l'annullamento

Quanto al ricorso introduttivo:

-della nota del Comune di Montescudo prot. n. 2174 del 23 maggio 2003, nella parte in cui diffida la società Vodafone Omnitel N. V. a non eseguire alcuna opera d'istallazione della stazione radio base da realizzarsi in via della Briglia "non essendo la stessa autorizzata ai sensi dell'articolo 8 della Lr 30/00";

— della nota del Comune di Montescudo prot. n. 5535 del 7 dicembre 2001, nella parte in cui, in relazione al programma annuale delle istallazioni fisse di telefonia mobile per l'anno 2002 rileva che "viste le norme urbanistiche vigenti ed adottate, si è rilevato che le aree di ricerca proposte (A1, A2, A3, 4997-A1) sono situate in zone di interesse paesaggistico ed ambientale tali da farle ritenere incompatibili con le tutele disposte dal Prg e dagli strumenti di pianificazione urbanistica sovraordinati;

— dell'articolo 20, comma 8, del piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) vigente nella Provincia di Rimini, nella parte in cui dispone che gli impianti per le telecomunicazioni sono ammesse nelle aree di particolare interesse paesaggistico— ambientale "qualora siano previsti in strumenti di panificazione nazionali, regionali, e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica delle compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesagistiche del territorio interessato. I progetti delle opere devono in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali";

-di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e comunque connesso;

quanto ai motivi aggiunti di ricorso:

-della nota del Comune di Montescudo prot. n. 4836 del 27/11/2003, comunicata alla Vodafone Ominitel, nella parte in cui riscontrando la nota del Ministero delle Comunicazioni prot. n. 12611 del 19/11/2003, dichiara che non rilascerà alcuna autorizzazione fino all'approvazione da parte della Provincia di Rimini di un regolamento volto a disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione all'esposizone ai campi elettromagnetici;

-della nota del Comune di Montescudo prot. n. 39 del 7 gennaio 2004, comunicata alla Vodafone Omitel, con la quale ribadisce che non rilascerà alcuna autorizzazione fino all'approvazione da parte della Provincia del suddetto regolamento;

-di ogni altro atto presusupposto, connesso o conseguente;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla Camera di Consiglio del 18/3/2004 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d'udienza, anche in ordine alla possibile emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 1034 del 1971, come modificata dall'articolo 9 della legge n. 205 del 2000;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

1. Con il ricorso introduttivo la società Vodafone Ominitel ha impugnato la nota del Comune intimato con la quale è stata diffidata a non eseguire alcuna opera d'istallazione della stazione radio base da realizzarsi in via della Briglia nonché la nota Comune intimato che evidenzia profili di ritenuta incompatibilità con gli strumenti urbanistici per le aree di ricerca del programma annuale delle istallazione fisse di telefonia mobile per l'anno 2002. La società ricorrente ha, altresì, impugnato l'articolo 20 comma 8, del piano territoriale di coordinamento vigente della Provincia di Rimini nella parte in cui detta alcune disposizioni per gli impianti di telecomunicazione.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha contro dedotto alle avverse doglianze ed ha chiesto il rigetto dei ricorso.

Successivamente la società Vodafone Ominitel ha notificato motivi aggiunti di ricorso diretti ad impugnare le ulteriori determinazioni del Comune intimato, in epigrafe indicate, sostanzialmente di diniego alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di impianti di telefonia mobile sul territorio.

All'odierna Camera di Consiglio, sentiti sul punto i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 1034 del 1971, come modificata dall'articolo 9 della legge n. 205 del 2000.

2. Va preliminarmente rilevata la ritualità della notificazione del ricorso introduttivo, disattendendo l'eccezione contenuta nella memoria di costituzione del Comune, essendo stato presentato per la notifica da parte degli ufficiali giudiziari presso l'apposito ufficio in data 23 luglio 2003. A seguito dei recenti interventi della Corte Costituzionale (vedi in particolare la sentenza n. 477 del 2003) ai fini del computo del termine per la proposizione del ricorso si considera la data di consegna dell'atto all'ufficiale dizionario e non la data di effettivo ricevimento della notifica da parte dell'intimato, essendo irrilevante, pertanto, la circostanza che la stessa sia pervenuta il giorno successivo.

3. Va, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità dell'impugnativa dell'articolo 20, comma 8, del piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) vigente, per mancata notificazione del presente ricorso alla Provincia di Rimini. Nel merito l'impugnativa, per questa parte, è, comunque, anche infondata per le ragioni che saranno di seguito indicate.

4. Va, invece, respinta la prima censura dedotta concernente il primo provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo ossia la nota del Comune di Montescudo del 23 maggio 2003, prot. n. 2174, nella parte in cui diffida la società ricorrente ad eseguire le opere d'istallazione della stazione radio base da realizzare in via della Briglia. Infatti, contrariamente a quanto dedotto con la suddetta censura non può ritenersi formato il cosiddetto silenzio — assenso previsto dalla normativa regionale in ordine all'istallazione in parola. Costituisce un presupposto sostanziale della formazione del silenzio-assenso l'avvenuta presentazione del programma annuale delle installazioni di telefonia mobile. Vero è che, nel caso concreto, il programma annuale per l'anno 2002 era stato presentato ma il Comune di Montescudo, con uno specifico provvedimento, lo aveva ritenuto in contrasto con gli strumenti urbanistici e gli strumenti di pianificazione sovraordinate. A prescindere dalla legittimità o meno del suddetto provvedimento, impugnato anch'esso con il ricorso introduttivo, la sua emanazione impedisce comunque la configurabilità di un silenzio-assenso concernente le singole installazioni.

5. Né possono essere prese in considerazione le argomentazioni tratte dal decreto legislativo n. 198 del 1002, il cosiddetto decreto "Gasparri", perché lo stesso è stato successivamente dichiarato incostituzionale e, pertanto, non può assumere alcun rilievo nel caso in esame.

6. Per quanto concerne l'esame degli ulteriori profili d'illegittimità sollevati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti di ricorso, questi ultimi diretti ad impugnare ulteriori provvedimenti, va preliminarmente osservato, come ampiamente chiarito da numerose sentenze della Corte Costituzionale (vedi in particolare le sentenze n. 307 del 7 ottobre 2003 e 331 del 6 novembre 2003), che va garantito il "giusto" contemperamento tra l'esigenza di installazione di nuovi impianti per garantire una integrale copertura del servizio di telefonia mobile (che corrisponde ad impegni di origine europea e all'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi), il rispetto della tutela della salute e le competenze in tema di governo del territorio.

7. La Corte Costituzionale ha ampiamente chiarito che compete allo Stato la fissazione di "limiti di esposizione", definiti come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per assicurare la tutela della salute e "valori di attenzione" intesi come valori di campo da non superare, a titolo di cautela rispetto ai possibili effetti a lungo termine, negli ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi stabiliti a permanenze prolungate.

8. Compete, invece, alle Regioni ed agli Enti Locali il perseguimento di "obiettivi di qualità" che non possono però portare alla fissazione di valori-soglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato ma sono diretti alla indicazione di criteri di localizzazione, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo della miglior tecnologia disponibile, o alla cura dell'interesse regionale e locale all'uso più congruo del territorio, sia pur nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonché dai già citati valori— soglia stabiliti dallo Stato.

Le Regioni, pertanto, ben possono perseguire gli "obiettivi di qualità" attraverso criteri localizzativi stabiliti nell'esercizio del potere normativo di competenza mentre agli Enti Locali compete il concreto esercizio del potere pianificatorio nel rispetto della normativa statale e regionale suddetta, fermo restando che le decisioni dell'Ente Locale debbono sempre rispettare la necessità di una sempre possibile localizzazione, anche alternativa, e non possono determinare l'impossibilità della localizzazione stessa.

9. Nel particolare caso in esame, il Ministero delle Comunicazioni con nota del 19 novembre 2003, prot. 12611 e con nota del 5 dicembre 2003 prot. n. 13220, ha evidenziato che nella zona del Comune di Montescudo vi è una cattiva qualità o la mancanza delle comunicazioni ed è, dunque, necessario procedere all'istallazione di una stazione radio base per assicurare il servizio pubblico di telefonia mobile da parte della società ricorrente.

10. In applicazione dei principi sopra esposti, autorevolmente chiariti dalle sentenze della Corte Costituzionale sopra indicate, pertanto, sono illegittimi i provvedimenti adottati dal Comune intimato ed impugnati con i motivi aggiunti di ricorso in quanto diretti sostanzialmente di impedire ogni localizzazione non potendo costituire motivo ostativo l'asserita futura predisposizione di un regolamento da parte del servizio ambiente della Provincia di Rimini. Così come è illegittimo il provvedimento del 7 dicembre 2001, prot. n. 5535, impugnato con il ricorso introduttivo, con il quale si rileva un contrasto con gli strumenti di pianificazione del programma annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile per l'anno 2002 in quanto, pur dimostrando una teorica disponibilità alla valutazione di soluzioni alternative, non indica in concreto quali esse possono essere ed anzi con i successivi provvedimenti smentisce in radice questa possibilità. Anch'esso si risolve, pertanto, in un'illegittimo e generalizzato diniego di installazioni di impianti di telefonia nel territorio comunale.

11. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va respinto per la parte concernente l'impugnativa della nota del Comune di Montescudo del 23 maggio 2003, n. 2174, va dichiarato inammissibile per la parte concernente l'impugnativa dell'articolo 20, comma 8, del piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) vigente nella Provincia di Rimini e va accolto, per quanto concerne l'impugnativa degli ulteriori provvedimenti e precisamente la nota del Comune di Montescudo prot. n. 5535 del 7 dicembre 2001, impugnato con il ricorso introduttivo, e le note del Comune di Montescudo prot. n. 4836 del 27/11/2003 e prot. n. 39 del 7 gennaio 2004, impugnate con i motivi aggiunti di ricorso che, pertanto, vanno annullati.

12. Le spese seguono la soccombenza parziale del Comune e si liquidano come dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, in parte lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati indicati in motivazione, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile come indicato in motivazione.

Condanna il Comune di Montescudo al pagamento delle spese di causa in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.500 (millecinquecento), oltre Iva e Cpa., compensandole per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, il giorno 1°/4/2004.

(omissis)

Depositata in Segretaria ai sensi dell'articolo 55 legge 18/4/82, n.186.

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