Inquinamento (altre forme di)

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 8 ottobre 2004, n. 3634

Inquinamento derivante da onde elettromagnetiche - Ordinanza contingibile ed urgente - Sospensione installazione di stazioni radio base - Motivata con riferimento alle lamentele dei cittadini ed a possibili problemi di ordine pubblico - Illegittimità

Tar Veneto

Tribunale amministrativo regionale Veneto, Sezione seconda - Sentenza 8 ottobre 2004, n. 3634

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,

seconda Sezione,

con l'intervento dei signori Magistrati:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

sul ricorso n. 2675/2004 proposto dalla Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Mantovan, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Marco 4255;

 

contro

il Comune di Padova in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Simoni, Alessandra Montobbio, Vincenzo Mizzoni, Marina Lotto e Paolo Bernardi, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

il Sindaco del Comune di Padova quale Ufficiale di Governo, non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 22.9.2004 n. 0240177 avente ad oggetto: "Installazione ed attivazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare. Misure contingibili ed urgenti".

 

Visto il ricorso, notificato il 25.9.2004 e depositato presso la Segreteria il 28.9.2004, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova, depositato il 4.10.2004;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 6 ottobre 2004, convocata a' sensi dell'articolo. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'articolo 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205 — relatore il Presidente f.f. Lorenzo Stevanato — l'avv. Mantovan per la parte ricorrente e gli Avv.ti De Simoni e Montobbio per il Comune di Padova;

Rilevata, a' sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che l'ordinanza contingibile ed urgente, che può essere emanata dal sindaco ex articolo 54, comma 2, Dlgs n. 267 del 2000 per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie.

Nella specie, l'incolumità pubblica sarebbe messa in pericolo, secondo la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha sospeso per 60 giorni l'installazione e l'attivazione di tutte le stazioni radio base di telefonia mobile, dal fatto che sono giunte "molteplici lamentele di privati cittadini", che negli incontri presso i Quartieri è emersa una "forte criticità sociale" con "possibili problemi di ordine pubblico", cosicché la sospensione sarebbe finalizzata ad "evitare e prevenire situazioni di forte tensione sociale con implicazioni di ordine pubblico".

Sennonché, le generiche ragioni esposte nell'ordinanza non evidenziano una situazione di emergenza, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento, che nella fattispecie (legge 36/01 e decreti ministeriali attuativi) già contempla la fissazione di limiti di radiofrequenza ispirati al principio di precauzione.

Che le lamentele e la preoccupazione diffusa nei cittadini non sembra essere smodata in manifestazioni pericolose per il mantenimento dell'ordine pubblico e per l'incolumità dei cittadini stessi.

che, quindi, il ricorso è fondato.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

 

PQM

 

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2004.

(omissis)

Sentenza depositata in Segreteria l' 8 ottobre 2004

 

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