Rifiuti

Giurisprudenza

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Sentenza Corte di Cassazione 9 gennaio 2004, n. 299

Rifiuti - Area sulla quale insiste la discarica - Sentenza di patteggiamento - Appartenenza dell'area ad una persona giuridica - Confisca dell'area - Obbligo - Sussistenza

Corte di Cassazione

Corte di Cassazione, Sezione terza penale - Sentenza 9 gennaio 2004, n. 299

Corte di Cassazione, Sezione terza penale — Sentenza 9 gennaio 2004, n. 299

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

La Corte Suprema di Cassazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

(omissis)

ha pronunciato la seguente:

 

Sentenza

sul ricorso proposto da:

(...), nato a Manduria il 23 ottobre 1952;

avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Potenza datata 13/05/'02;

 

Letti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;

Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché manifestamente infondato;

 

La Corte Suprema di Cassazione

Osserva:

Con sentenza del 13/05/'02 il Giudice monocratico del Tribunale di Potenza applicava ad (...), su richiesta dello stesso e con il consenso del Pm, previo riconoscimento al medesimo delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente di cui all'articolo 444 C.p.p., la pena di 90 giorni d'arresto ed Euro 2.065,83 di ammenda e, con la sostituzione di quella detentiva nella corrispondente pecuniaria, la pena complessiva di Euro 5.552,00 di ammenda, in ordine ai reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli articoli 51 comma 1 e 51 comma 3 Dlgs 5/02/'97, n. 22, dei quali era chiamato a rispondere per avere, quale rappresentante legale della "Cia S.r.l.", esercente attività di produzione di fertilizzanti e concimi vari, effettuato, sebbene sprovvisto della necessaria autorizzazione, operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da utilizzazione di cenere leggera e pollina per concimi, nonché realizzato e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti, per circa seicento quintali, costituiti da cenere leggera derivante dalla combustione della sansa esausta di olive (Cer 10.01.02) e pollina derivata da escrementi di pollame e materiali di lettiere a base vegetale (Cer 02.01.06), carta e cartone (Cer 15.01.01), materiale in plastica (Cer 15.01.02) e materiale ferroso (Cer 20.01.06), come accertato il 9/05/'01. Con la stessa sentenza veniva disposta, d'ufficio, la confisca dell'area sulla quale era stata realizzata la discarica abusiva.

Contro tale decisione lo (...) ha proposto ricorso per Cassazione onde chiederne lo annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.

Deduce, in particolare, il ricorrente:

— che dai reati ascrittigli avrebbe dovuto essere assolto con formula piena, ai sensi dello articolo 129 C.p.p., in quanto all'epoca dell'accertamento egli era Commissario liquidatore della "Cia S.r.l.", la quale aveva sospeso la produzione il 13/04/'01, data prima della quale egli non ne era mai stato rappresentante legale;

— che la confisca dell'area su cui era stata realizzata la discarica sarebbe stata disposta illegittimamente, non essendo essa di proprietà sua, ma della "Cia s.r.l".

 

Motivi della decisione

Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In tema di applicazione di pena patteggiata, l'obbligo generale della motivazione — per tutte le sentenze imposto dagli articoli 125 e 426 C.p.p. — deve essere correlato al particolare tipo di decisione previsto dall'articolo 444 del Codice di rito.

Confiscare, delle quali il reo abbia avuto la disponibilità, non appartengano a terzi estranei al reato, intendendosi per "estraneo" solo colui che in nessun modo abbia partecipato alla commissione di esso o all'utilizzazione dei relativi profitti.

Orbene, quando l'attività illecita viene posta in essere da una persona giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro farà capo la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, ogni altra conseguenza patrimoniale non potrà che ricadere sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica abbia agito, con esclusione della sola ipotesi di avvenuta rottura del rapporto organico per avere, l'imputato colpevole, agito di propria, esclusiva iniziativa (v. conf. Cass. Sez. 3a, 3/04/'79, rv. 141689; Sez. 1a, 31/07/'91, rv. 188391; Sez. 2a, 18/11/'92, rv. 193422; Sez. 6a, 3/07/'00, rv. 217567 e Sez. 3a, 28/04/'01, rv. 219698).

Nella fattispecie in esame lo (...) è stato imputato e condannato, in ordine al reato ascrittogli, per avere agito quale rappresentante legale della "Cia S.r.l.", sicché il fatto che l'area nella quale la discarica abusiva era stata realizzata fosse di proprietà di quest'ultima, non era ostativa alla confisca -obbligatoria — di essa.

 

PQM

 

La Corte di Cassazione

Rigetta il ricorso proposto da (...) avverso la sentenza in data 13/05/'02 del Tribunale, in composizione monocratica, di Potenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004

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