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Dm Sviluppo economico 25 giugno 2004

Gas naturale - Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno in caso di eventi climatici sfavorevoli

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 25 giugno 2004

(Gu 27 settembre 2004 n. 227)

Approvazione della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli, denominata "Procedura di emergenza climatica"

Il Ministero delle attività produttive

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale", emanato ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare, l'articolo 8, comma 7, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;

l'articolo 28, comma 2, il quale stabilisce che il Ministero delle attività produttive provvede alla sicurezza, all'economicità ed alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

l'articolo 28, comma 3, il quale stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero delle attività produttive può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il proprio decreto del 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 9 ottobre 2001 con cui è stato, tra l'altro, istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il Comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonchè di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;

Visto il proprio decreto del 29 ottobre 2001, con cui sono stati nominati i membri del Comitato;

Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;

Considerata la necessità di definire il ruolo, i compiti e le responsabilità delle imprese di gas naturale che gestiscono impianti del sistema nazionale del gas naturale e degli utenti del sistema del gas naturale coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza;

Ritenuto di dovere garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante ciascun anno termico, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno;

Su proposta del Comitato, formulata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 26 settembre 2001 e tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., responsabile per la trasmissione dell'energia elettrica, e degli utenti della rete nazionale di trasporto del gas naturale;

Ai fini della gestione di eventuali situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, causate da condizioni climatiche sfavorevoli;

Decreta:

Articolo 1

Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli

1. E' approvata la "Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli", nel seguito denominata Procedura di emergenza climatica, riportata in allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La Procedura di emergenza climatica definisce gli interventi e la loro sequenza, ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della sua attuazione, per far fronte a situazioni d'emergenza, nel bilanciamento complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni climatiche sfavorevoli.

3. Per quanto non diversamente specificato valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Articolo 2

Ruoli e compiti

1. I soggetti individuati nella Procedura di emergenza climatica hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalità ed i tempi previsti nella procedura stessa, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, facendo riferimento al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, definita dalla deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, dell'Autorità per l'energia elettrica, e il gas, nei casi indicati dalla procedura stessa.

2. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio sono responsabili dell'attuazione della Procedura di emergenza climatica e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dalla procedura stessa.

3. Le imprese di trasporto assicurano il bilanciamento fisico della rete di trasporto, rendendo accessibili le capacità di trasporto disponibili per fare fronte alle situazioni di emergenza di cui al presente decreto. Gli utenti hanno la responsabilità di rendere disponibile nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti i volumi di gas necessari in funzione del prelievo ai punti di riconsegna, nonchè di assicurare l'applicazione della procedura per l'eventuale riduzione o interruzione della fornitura di gas ai rispettivi clienti finali.

4. Tenuto conto dell'entità dei consumi di gas naturale, previsti in progressivo aumento nei prossimi anni per il settore termoelettrico, i produttori d'energia elettrica mediante impianti che utilizzano gas naturale, forniscono al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, tramite il Gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, i dati e le informazioni previsti nella Procedura di emergenza climatica, al fine di permettere, durante le situazioni di emergenza, una gestione razionale e tempestiva delle risorse di gas naturale, secondo le priorità ed i tempi stabiliti nella procedura stessa.

5. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, che lo sottopone al Comitato al fine del monitoraggio dello sviluppo e della gestione dell'intera fase di emergenza, del conseguente aggiornamento della Procedura di emergenza climatica e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.

Articolo 3

Responsabilità

1. Le imprese di trasporto e le imprese di stoccaggio, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nella Procedura di emergenza climatica di cui al presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto e di stoccaggio alcuna penale o risarcimento nè per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, nè per i danni che gli utenti stessi dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Parimenti, nessuna responsabilità potrà essere attribuita alle stesse imprese per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nella fase d'emergenza.

2. In relazione a quanto previsto all'articolo 17, comma 6, della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la formulazione della richiesta da parte dell'impresa maggiore di trasporto agli utenti di rendere massime le immissioni di gas in rete agendo sulle rispettive fonti di approvvigionamento, di cui al punto 6 della Procedura di emergenza climatica, sospende automaticamente l'applicabilità dei corrispettivi di cui all'articolo 17, comma 5, della deliberazione stessa, nonchè dei corrispettivi di scostamento presso i punti di entrata in rete degli stoccaggi e dei corrispettivi di disequilibrio di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 3 della citata deliberazione.

3. Entro trenta giorni dal termine della fase di emergenza, le imprese di trasporto e di stoccaggio interessate renderanno disponibili al Ministero delle attività produttive, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e agli utenti interessati la documentazione riepilogativa sulle operazioni effettuate in relazione all'utilizzo del gas di proprietà degli utenti stessi, al fine della eventuale compensazione tra gli utenti dei volumi di gas interessati, nonchè all'eventuale utilizzo degli stoccaggi strategici.

4. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell'esecuzione della Procedura di emergenza climatica, alle imprese di trasporto e alle imprese di stoccaggio, alla Società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ed al Comitato hanno carattere di riservatezza ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza in condizioni climatiche sfavorevoli, resta ferma la responsabilità civile:

a) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative alla massimizzazione delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato ai punti 6 e 7 della Procedura di emergenza climatica;

b) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell'attivazione della procedura di interruzione, come previsto al punto 10 della Procedura di emergenza climatica;

c) dei soggetti che abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, al fine della gestione della procedura, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nella Procedura di emergenza climatica;

d) dei titolari degli impianti individuati come interrompibili per i quali non risulti evasa la richiesta di interruzione.

6. Restano ferme le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di controversie, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Articolo 4

Situazioni di emergenza diverse da quella climatica

1. In attesa dell'emanazione di disposizioni specifiche, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora si verifichino situazioni di emergenza del sistema del gas naturale diverse dall'emergenza climatica, si applica la Procedura di emergenza climatica di cui al presente decreto, secondo specifiche indicazioni fornite dal Comitato.

Articolo 5

Sanzioni e disposizioni finali

1. Fatte salve le sanzioni e le responsabilità previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza della Procedura di emergenza climatica, nei casi più gravi, costituisce sufficiente motivo di revoca da parte del Ministero delle attività produttive di qualsiasi concessione, autorizzazione, nulla osta comunque denominati, rilasciati alle imprese del sistema del gas ed ai soggetti individuati nella Procedura stessa.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attività produttive.

 

Roma, 25 giugno 2004

 

Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie

Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del gas naturale

Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2001, n. 235).

 

Definizioni

Ministero: Ministero delle attività produttive.

Direzione: Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Comitato: Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235.

Dispacciamento: attività di gestione coordinata e continuativa di monitoraggio e di bilanciamento dei flussi di gas naturale.

Impresa di trasporto: impresa che svolge l'attività di trasporto di gas naturale.

Impresa maggiore di trasporto: alla data di approvazione della presente procedura, corrisponde alla società Snam Rete Gas S.p.a. Impresa di stoccaggio: impresa che svolge l'attività di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare.

GRTN: società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Procedura di emergenza climatica: procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli.

Produttore di energia elettrica: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.

Utente: utilizzatore della rete di trasporto del gas che acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

Cliente finale: consumatore che acquista gas per uso proprio.

Disposizioni generali

1. La presente procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, nel seguito richiamata come procedura di emergenza climatica, definisce la sequenza logico-temporale delle azioni da eseguire, ed i relativi soggetti responsabili della loro attuazione, in caso di eventi climatici sfavorevoli che comportino carenza di disponibilità di gas naturale rispetto alla domanda nel periodo di punta invernale.

La procedura di emergenza climatica, approvata dal Ministero delle attività produttive, su proposta del Comitato tecnico d'emergenza e monitoraggio del sistema del gas (di seguito denominato Comitato), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto ministeriale 26 settembre 2001, stabilisce le regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza climatica ed i relativi obblighi per la gestione in sicurezza del sistema del gas.

2. La procedura di emergenza climatica è attivata, secondo i termini e le condizioni di seguito indicati, ogniqualvolta il controllo ed il confronto sistematico tra le previsioni relative alla disponibilità (inclusa quella in erogazione dal sistema nazionale degli stoccaggi) e quelle relative al fabbisogno di gas — effettuati giornalmente dall'Impresa maggiore di trasporto attraverso operazioni di monitoraggio del trasporto — evidenzino un deficit di bilancio giornaliero ed orario causato da eventi climatici sfavorevoli.

Nell'applicazione della procedura di emergenza il Comitato si avvale dell'impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte ad una situazione d'emergenza climatica per mancata copertura del fabbisogno di gas.

3. Per l'esecuzione delle iniziative e delle attività previste nella presente procedura di emergenza climatica, le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, il GRTN e gli utenti, scambiandosi le necessarie informazioni, individuano, in funzione delle rispettive competenze, i numeri telefonici, di fax e gli indirizzi di posta elettronica dei relativi responsabili, che devono essere costantemente reperibili da parte dell'impresa maggiore di trasporto per la gestione coordinata delle situazioni di emergenza climatica. Tali informazioni sono organizzate in un elenco a cura dell'impresa maggiore di trasporto. Ciascun soggetto coinvolto nella presente Procedura di emergenza climatica provvede — per quanto di propria competenza — a rendere note e a mantenere costantemente aggiornate le informazioni incluse in tale elenco attraverso apposita comunicazione alla Segreteria del Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, che provvede alla relativa divulgazione presso i soggetti interessati. In ogni caso è prevista una verifica trimestrale delle informazioni in oggetto.

4. L'impresa maggiore di trasporto, quale gestore della presente procedura ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, quando i dati a sua disposizione facciano ritenere probabile il verificarsi di condizioni di emergenza climatica, avvia le azioni in conformità alla presente procedura:

a) in stretto coordinamento con le altre imprese di trasporto, con le Imprese di stoccaggio e col GRTN per quanto di rispettiva competenza;

b) dandone apposita comunicazione ai membri del Comitato.

Durante le fasi di cui alla presente procedura le imprese di trasporto interconnesse collaborano per garantire che le condizioni di interoperabilità contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza in oggetto.

5. Il ruolo degli utenti nell'applicazione della presente procedura di emergenza climatica è fondamentale. Pertanto ciascun utente deve, preventivamente all'avvio di ciascun anno termico di trasporto e, in prima applicazione della presente procedura, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione:

a) informare i propri clienti finali con consumi superiori a 200.000 Smc/anno delle problematiche derivanti da una situazione di emergenza climatica e verificare, con ciascun cliente, la possibilità concreta di far fronte alla mancanza parziale o totale di fornitura di gas naturale riducendo al minimo indispensabile gli eventuali problemi e danni conseguenti;

b) comunicare e tenere aggiornato, tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto, l'elenco dei propri clienti (inclusi quelli allacciati alle reti di altre imprese di trasporto) con:

contratti di fornitura del gas naturale con clausola di interrompibilità;

impianti industriali con alimentazione dual-fuel (incluse le centrali per la produzione di energia elettrica) nonchè, per ciascuno degli stessi, i relativi tempi di attivazione (nota 1);

c) fornire all'impresa maggiore di trasporto le effettive potenzialità di riduzione dei consumi di gas naturale degli impianti diversi dalle centrali termoelettriche utilizzando combustibili alternativi.

6. Il GRTN, in applicazione delle fasi 2 — Allarme di livello beta — e 3/b — Allarme di livello gamma, assume, per il Comitato e per l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, il ruolo fondamentale di riferimento e coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della gestione operativa della presente Procedura di emergenza climatica. Per lo svolgimento di tale ruolo, il GRTN si coordina strettamente da un lato con i produttori di energia elettrica e dall'altro con l'Impresa maggiore di trasporto.

A tal fine, i produttori di energia elettrica:

a) fanno pervenire al GRTN: per il periodo 1° dicembre — 31 marzo di ogni anno, il programma mensile di produzione ed i relativi consumi mensili di gas naturale in ciascuna centrale termoelettrica, funzionante sia solo a gas naturale sia a dual-fuel, entro il giorno 20 del mese precedente, ai fini della successiva comunicazione da parte del GRTN dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il giorno 23 seguente;

per il periodo 15 novembre — 31 marzo di ogni anno, il programma di produzione e i relativi consumi di gas naturale di ciascuna centrale termoelettrica di cui al punto precedente, per ciascuna settimana, dal lunedi' alla domenica, con dettaglio giornaliero, entro il giovedi' della settimana precedente, ai fini della successiva comunicazione da parte del GRTN dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il venerdi' seguente;

b) nel periodo 1° dicembre — 31 marzo di ogni anno, gestiscono le scorte di combustibili alternativi al gas naturale nelle centrali dual-fuel, tenendo anche conto dell'esigenza di massimizzare il loro uso in sostituzione del gas naturale, in caso si verifichi una situazione di emergenza climatica.

7. Le comunicazioni tra la Direzione — nella persona del Direttore dell'Ufficio D1 — ed il centro di dispacciamento dell'impresa maggiore di trasporto relative all'attuazione di questa procedura devono essere anticipate per via telefonica e confermate immediatamente a mezzo fax e/o e-mail.

Le comunicazioni destinate al Ministero — nell'ambito delle fasi descritte nella procedura di emergenza climatica — sono inviate, a mezzo fax e/o posta elettronica, al direttore generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

 

Procedura di emergenza climatica

Attività sistematica di sorveglianza per l'individuazione delle situazioni di preallarme.

1. L'impresa maggiore di trasporto, contestualmente al programma operativo di ciascun mese definito sulla base:

a) del programma mensile e settimanale fornito dagli utenti e relativo sia al volume giornaliero del gas previsto in immissione presso ciascun punto di entrata della rete nazionale di trasporto (compreso l'immissione dallo stoccaggio), sia al volume giornaliero previsto in riconsegna (nota 1);

b) del programma mensile, fornito dalle imprese di stoccaggio entro il giorno 25 del mese precedente e dalle stesse aggiornato settimanalmente: tali programmi includono informazioni dettagliate giornalmente per aree aggregate, elaborate sulla base delle richieste inviate dagli utenti (nota 1);

c) del programma mensile e settimanale, fornito dal GRTN che acquisisce i dati direttamente dai produttori di energia elettrica, relativo al volume giornaliero di gas consumato previsto per ciascuna centrale termoelettrica, con funzionamento sia a gas che dual-fuel (nota 2);

effettua una valutazione preventiva dell'approssimarsi di eventuali situazioni di criticità (ad esempio simulando l'arrivo di una punta di freddo definita statisticamente ed aggiornata annualmente in base agli andamenti termici registrati a partire dal primo anno di rilevazione) tali da generare un pre-allarme.

2. L'impresa maggiore di trasporto, verificata l'esistenza di condizioni di criticità, dà avvio alla fase di pre-allarme, descritta nel seguito, informandone i membri del Comitato e contestualmente le altre imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, il GRTN e gli utenti, al fine di consentire un'idonea predisposizione degli interventi di loro competenza.

Fase di pre-allarme — Analisi della situazione

3. Durante la fase di pre-allarme, anche alla luce di quanto verificatosi nel periodo precedente e con particolare riguardo alla situazione di svaso del sistema stoccaggi, l'impresa maggiore di trasporto provvede ad intensificare il processo di monitoraggio dello svaso da stoccaggio in relazione al bilanciamento del sistema, ponendo particolare attenzione alle previsioni relative ai consumi dei quattro giorni successivi, basandosi sulla previsione della temperatura a quattro giorni, ed, in particolare, il prelievo del mercato civile. Il GRTN si coordina con i produttori di energia elettrica che sono tenuti a comunicargli (nota 2):

a) il programma di produzione e i relativi consumi di ciascuna centrale termoelettrica, sia funzionante solo a gas che a dual fuel, con dettaglio giornaliero, per il periodo individuato come critico;

b) le effettive potenzialità di riduzione dei consumi di gas naturale nelle stesse centrali, utilizzando combustibili alternativi, nei seguenti due casi di funzionamento: nel rispetto dei limiti di emissione in atmosfera per esse stabilito e nell'ipotesi di sospensione temporanea degli stessi limiti, a parità di potenza ed energia elettrica prevista nei programmi di produzione settimanali e mensili.

4. Sulla base della programmazione settimanale piu' aggiornata, nonchè dei programmi giornalieri trasmessi dagli utenti, tenendo informato con continuità il GRTN, che a sua volta provvede ad informare dell'avvio della fase di pre-allarme i gestori delle centrali elettriche dual fuel, l'impresa maggiore di trasporto rielabora la previsione relativa ai quattro giorni successivi sulla base delle piu' recenti informazioni disponibili relative alle condizioni e ai vincoli del sistema di trasporto, nonchè delle previsioni meteorologiche fornite da istituti specializzati.

5. Tenendo conto della previsione sopra indicata, l'impresa maggiore di trasporto definisce, per il periodo in oggetto, il volume di gas stimato necessario in erogazione dal sistema stoccaggi ai fini della copertura del fabbisogno (nota 1), dandone comunicazione alle imprese di stoccaggio. Le imprese di stoccaggio verificano e confermano giornalmente la programmazione di cui sopra, rielaborandola e specificandola per singolo campo di stoccaggio, comunicando all'impresa maggiore di trasporto la portata oraria massima ed il volume giornaliero producibile (nota 1).

6. Qualora, sulla base dei dati in suo possesso, l'impresa maggiore di trasporto verifichi un deficit di copertura del fabbisogno di gas, darà l'avvio alla fase 1 — Allarme di livello alfa, descritta nel seguito — informandone la Direzione ed i membri del Comitato che, convocato dalla Direzione entro 12 ore dalla comunicazione sopra citata, si riunisce in tempi compatibili con lo stato di emergenza per prendere atto della situazione e ratificare l'avvio della fase 1.

Fase 1 — Allarme di livello alfa — Interventi per incrementare la disponibilità di gas in rete.

7. Qualora, nel periodo oggetto di analisi, il confronto tra la previsione del fabbisogno — aggiornato come indicato in precedenza — e la disponibilità prevista di gas dalle varie fonti d'immissione (stoccaggio compreso), cosi' come indicato dagli utenti e verificato dall'impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di consuntivo nel periodo immediatamente precedente, confermi un deficit di copertura del fabbisogno, l'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2001 ed avvisati i membri del Comitato, richiede agli utenti, tramite la persona responsabile da essi designata di cui nelle disposizioni generali della presente Procedura, di massimizzare la disponibilità di gas in rete agendo sulle rispettive fonti d'approvvigionamento e attivando, qualora le clausole contrattuali lo consentano, l'interruzione delle forniture di gas ai rispettivi clienti con contratto di fornitura interrompibile.

8. In relazione a quanto previsto all'articolo 17, comma 6, della deliberazione n. 137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la formulazione di tale richiesta sospende automaticamente l'applicabilità dei corrispettivi di cui all'articolo 17, comma 5, della medesima deliberazione; durante la fase in oggetto viene inoltre sospesa l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di entrata in rete dagli stoccaggi nonchè dei corrispettivi di disequilibrio di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 3 della stessa deliberazione.

9. Sulla base delle conferme ricevute dagli utenti — che devono pervenire all'impresa maggiore di trasporto entro le 12 ore successive la formulazione della richiesta di cui sopra — l'Impresa maggiore di trasporto, qualora accerti il perdurare di una situazione di mancata copertura del fabbisogno nonostante la massimizzazione delle immissioni in rete, avvia la fase 2 della Procedura per l'attivazione degli interventi sul settore dell'interrompibilità tecnica, inviando comunicazione alla Direzione ed ai membri del Comitato.

10. Il Comitato, convocato dalla Direzione entro 12 ore dalla comunicazione sopra citata, si riunisce in tempi compatibili con lo stato di emergenza per ratificare l'avvio della fase 2. La Direzione provvede ad informare il Ministro delle attività produttive dell'avvio della fase 2.

Fase 2 — Allarme di livello beta — interventi per ridurre i consumi di gas al settore dell'interrompibilità tecnica

11. L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, ricevuti dagli utenti e dal GRTN, ciascuno per quanto di competenza, tutti gli elementi per l'individuazione dei clienti titolari di impianto industriale con alimentazione dual-fuel ("interrompibilità tecnica") ed i relativi dati di prelievo:

a) prevede il trasporto di gas sulla rete dai punti di ingresso sino alle aree di prelievo, considerando sia i limiti di trasportabilità del sistema che il grado di copertura del fabbisogno di gas in ciascuna area;

b) individua la quota della domanda che occorre interrompere, al fine di comunicare agli Utenti della rete l'elenco dei clienti finali interessati dall'interruzione della fornitura e la durata prevista dell'interruzione.

12. Le modalità d'intervento sul settore dell'interrompibilità tecnica, sulla base delle valutazioni di cui sopra e delle informazioni, ottenute tramite il GRTN, sui dati relativi ai Produttori di energia elettrica, seguono il seguente criterio:

a) nell'ambito dell'elenco degli impianti industriali con alimentazione dual-fuel — fornito e aggiornato in tempo reale dagli Utenti tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto (nota 1) — gli interventi di interruzione sono avviati prioritariamente sugli impianti di produzione di energia elettrica dual fuel che utilizzano gas naturale (a fronte dei dati comunicati giornalmente dal GRTN che, a sua volta, agisce sulla base di un continuo monitoraggio delle situazioni delle singole centrali termoelettriche svolto in collaborazione con i gestori degli impianti produttivi al fine del mantenimento del bilanciamento del sistema elettrico) ed in secondo luogo sugli altri impianti industriali;

b) la ripartizione degli interventi di interruzione sugli impianti di cui al punto precedente è realizzata pro — quota, fatte salve le esigenze di bilanciamento della rete elettrica di trasmissione indicate dal GRTN e compatibilmente con le esigenze di bilanciamento e dispacciamento della rete nazionale di trasporto di gas.

L'eventuale adozione di criteri diversi da quanto sopra indicato deve essere adeguatamente motivata e giustificata nella relazione redatta a seguito della conclusione del periodo di emergenza di cui al punto 22.

13. L'Impresa maggiore di trasporto comunica, tramite fax e posta elettronica, agli Utenti di attivare immediatamente la Procedura, dagli stessi predisposta, per interrompere la fornitura di gas naturale ai propri clienti con impianti industriali dual-fuel. Copia della comunicazione, inviata da ciascun utente ai propri clienti finali, è inviata all'impresa maggiore di trasporto entro le 12 ore successive, trascorse le quali l'impresa maggiore di trasporto provvede, a garanzia del funzionamento della presente Procedura, ad inviare direttamente una propria comunicazione (per fax e posta elettronica) a tutti i clienti finali inclusi nell'elenco fornito dagli utenti e per conoscenza alla Direzione. Le comunicazioni, inviate dall'Impresa maggiore di trasporto ai clienti finali, secondo le modalità indicate, hanno la stessa efficacia formale di quelle inviate dagli utenti.

Fase 3/a — Allarme di livello gamma — Interventi per incrementare le immissioni di gas in rete con uso degli stoccaggi, ivi incluso lo stoccaggio strategico

14. Qualora la completa attivazione degli interventi di cui alla fase 2 non sia sufficiente al recupero del deficit di copertura, l'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001 ed a fronte della situazione aggiornata circa l'andamento relativo all'erogazione di gas, da ciascun campo di stoccaggio, fornito dalle imprese di stoccaggio:

a) definisce il quantitativo di gas stimato necessario alla copertura del deficit da erogare dagli stoccaggi;

b) richiede alle imprese di stoccaggio di mettere a disposizione del sistema tali quantitativi.

15. Le imprese di stoccaggio, previa verifica della richiesta e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001, comunicano all'impresa maggiore di trasporto, entro 3 ore dalla richiesta stessa, i quantitativi di gas complessivamente disponibili, suddivisi per singolo campo di stoccaggio.

L'impresa maggiore di trasporto notifica la situazione alla direzione ed ai membri del comitato che, convocato entro 12 ore dalla suddetta notifica, provvede a ratificare — in tempi compatibili con lo stato di emergenza — l'avvio della fase 3/a.

Fase 3/b — Allarme di livello gamma — Interventi per ridurre i consumi di gas nelle centrali termoelettriche che utilizzano gas naturale

16. Al completamento della fase 3/a, l'impresa maggiore di trasporto valuta la persistenza o meno della situazione di mancanza di copertura della domanda.

Qualora accerti il perdurare di una situazione di deficit nella disponibilità di gas, l'impresa maggiore di trasporto comunica immediatamente per via telefonica, seguita da comunicazione via fax/posta elettronica, l'esito di tale verifica:

a) alla direzione

b) ai membri del comitato;

c) all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

d) al GRTN, nella persona del responsabile di cui nelle disposizioni generali della presente procedura che, a sua volta, informa i produttori di energia elettrica che gestiscono centrali termoelettriche che utilizzano gas naturale, nonchè, a mezzo di comunicazione via fax o posta elettronica, agli utenti interessati. Ricevuta tale comunicazione, la direzione provvede ad attivare la struttura permanente per l'emergenza energetica, istituita con decreto ministeriale 14 aprile 1997, e rinnovata con decreti ministeriali 23 dicembre 2002 e 20 marzo 2003, ed a informare il Ministro delle attività produttive della persistenza della situazione di crisi energetica, al fine di proporre l'emanazione di disposizioni di emergenza, quale la temporanea sospensione dei limiti ambientali relativi all'uso di combustibili alternativi al gas nelle centrali termoelettriche dual-fuel. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290.

17. Successivamente alla emanazione delle disposizioni di emergenza, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con il GRTN, che si coordina coi produttori di energia elettrica, prevede, per ciascuna delle centrali termoelettriche dual-fuel nei limiti della disponibilità sul mercato di combustibile sostitutivo, le quantità di gas da risparmiare.

Fase 4 — Allarme di livello delta — Interventi per ridurre i consumi di gas — Riduzione o interruzione della fornitura di gas ai clienti privi di interrompibilità tecnica

18. A seguito dell'ulteriore negativa verifica di copertura condotta dall'impresa maggiore di trasporto e della relativa comunicazione ai soggetti individuati al punto 12, circa la persistenza di una situazione di crisi energetica, la direzione, tramite la struttura permanente per l'emergenza energetica, informa il Ministro delle attività produttive della necessità di adottare opportuni interventi di riduzione dei consumi su ulteriori componenti della domanda di gas naturale, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas naturale, la massimizzazione dell'uso di centrali termoelettriche che non utilizzano gas naturale, su indicazioni fornite dal GRTN, la riduzione o la sospensione delle forniture ai clienti con contratto di fornitura con clausola di interrompibilità inclusi nell'elenco fornito dagli utenti, di cui nelle disposizioni generali, ove non già avvenuta a seguito degli interventi di cui al punto 6.

19. In questa fase gli utenti mettono a disposizione dell'impresa maggiore di trasporto le informazioni relative alla programmazione del fabbisogno di gas relativo ai 30 giorni successivi — ipotizzando condizioni climatiche standard — al fine di individuare il momento in cui vengono ristabilite le condizioni di sicurezza del sistema.

20. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle valutazioni effettuate dalle imprese di stoccaggio circa il degrado delle proprie disponibilità da stoccaggio in funzione di tale programmazione, verifica lo stato del sistema globale anche tenendo conto dei benefici derivanti dalle interruzioni.

Conclusione del periodo di emergenza.

21. Il periodo di emergenza giunge a conclusione nel momento in cui venga a cessare il deficit tra previsioni di disponibilità e fabbisogno causato da eventi climatici sfavorevoli.

La data di cessata emergenza, nel caso di attivazione della procedura limitatamente alla fase 1 e fino alla fase 2, è indicata dall'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle informazioni raccolte dai soggetti coinvolti nella presente procedura e del costante monitoraggio dell'evoluzione della situazione climatica, e comunicata al Ministero, ai membri del comitato, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale ed agli utenti.

Nei casi in cui l'emergenza venga superata con il ricorso a quanto previsto dalla fase 3/a o dalle successive fasi 3/b e 4, l'impresa maggiore di trasporto, in accordo con le imprese di stoccaggio, valuta la data di possibile rientro in sicurezza del sistema, anche tenuto conto di un margine adeguato, e ne dà comunicazione alla direzione, ai membri del Comitato, alla Società Gestore della rete di trasmissione nazionale ed agli utenti. Il Ministero, tenuto conto di tale comunicazione, individua e dichiara la data di cessata emergenza climatica e ne dà informazione sul proprio sito Internet (nota 3), anche ai fini della sospensione di disposizioni e misure straordinarie eventualmente adottate per far fronte al superamento dell'emergenza stessa.

22. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto nella presente Procedura elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte durante l'emergenza e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia alla direzione, che lo sottopone al comitato.

23. Il comitato, al termine della fase di emergenza, analizza ogni singola fase attraverso cui essa si è sviluppata (motivazioni, tempi, comportamenti di tutti gli operatori coinvolti), al fine di acquisire eventuali indicazioni di perfezionamento della presente procedura in termini applicativi e di ricadute contrattuali ed economiche sugli operatori coinvolti.

 

Nota 1 — La documentazione da utilizzare per le comunicazioni con l'impresa maggiore di trasporto previste nella presente procedura è resa disponibile nel sito Internet dell'impresa maggiore di trasporto (attualmente www.snamretegas.it)

Nota 2 — La documentazione da utilizzare per le comunicazioni con il GRTN previste nella presente procedura è resa disponibile nel sito Internet del GRTN (attualmente www.grtn.i.it).

Nota 3 — Attualmente www.attivitaproduttive.gov.it.

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