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Ministero dell'economia e delle finanze

Risoluzione 30 luglio 2007, n. 8/Dpf

Oggetto: Tributi locali - Modalità di riscossione - Quesito

Dipartimento per le politiche fiscali

Ufficio federalismo fiscale

Reparto VI

 

 

 

Al Comune di XXX

(Rif. fg. n. 16135 del 14 dicembre 2000)

 

Con la nota sopradistinta si chiede se l'ente locale possa procedere alla riscossione in via ordinaria di tutti i tributi e, in particolare, se in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (Tarsu), possa optare per la riscossione diretta eliminando quella mediante ruolo.

Al riguardo, si fa presente che l'ente locale, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, comma 1, del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, può autonomamente disciplinare le proprie entrate, anche tributarie. Ciò vale, naturalmente, anche per le modalità di riscossione, poiché queste ultime non sono strettamente vincolate ai principi generali inderogabili dell'ordinamento tributario.

In particolare, in materia di Tarsu, la disposizione dell'articolo 72 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507 — che prevede la riscossione della tassa mediante ruolo — proprio perché non è espressione di tali principi, può essere disapplicata dall'ente locale in favore di una diversa forma di riscossione che l'ente stesso reputi più consona alle proprie esigenze gestionali.

La validità di detta affermazione è rafforzata da quanto disposto nel comma 5, dell'articolo 52, che detta i criteri a cui deve essere conformato il regolamento nell'ipotesi in cui il comune decida di affidare ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs n. 446 del 1997 -

che sono diversi dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui al Dlgs 13 aprile 1999, n. 112 — la riscossione dei propri tributi, ivi compresa anche la Tarsu.

In quest'ultimo caso, se non si ammettesse la possibilità di riscuotere la Tarsu con strumenti diversi dal ruolo, l'affidatario del servizio di riscossione del tributo non potrebbe di fatto svolgere l'attività di riscossione in questione in nome e per conto del comune, poiché non potrebbe utilizzare il ruolo, che è di esclusiva competenza dei concessionari di cui al Dlgs n. 112 del 1999. Si realizzerebbe in questa ipotesi una limitazione della potestà regolamentare che, in quanto non prevista dalla legge, non potrebbe che essere considerata illegittima.

Si deve osservare che quanto sopra esposto risulta confermato dal Consiglio di Stato, che, con ordinanza n. 4989 del 28 agosto 2001, ha espressamente stabilito che:

  • "dal sistema delle fonti non è ricavabile il criterio della esclusiva riscossione della Tarsu a mezzo ruolo, mentre invece il principio della potestà regolamentare dei comuni e delle province è di ordine generale. In materia di accertamento e riscossione dei tributi, (articolo 52 del Dlgs n. 446/1997), trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale) ed è testualmente riconfermato dall'articolo 36 della legge finanziaria per il 2001;
  • non vi è alcuna ragione, giuridica o tecnica, che impedisce a comuni e province di gestire direttamente, non a mezzo ruoli, un tributo come la Tarsu al quale sono entrambi cointeressati, a diverso titolo; in questo caso, previo accordi, sarà la tesoreria del comune a trasferire all'amministrazione provinciale la quota spettante dedotto il compenso per la riscossione".

Del resto bisogna considerare che una forma di riscossione diretta è già stata introdotta dall'articolo 32, comma 2, del Dlgs 26 febbraio 1999, n. 46, in base al quale gli stessi concessionari della riscossione possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi che saranno indicati nella cartella stessa. In tal caso il contribuente potrà effettuare il pagamento utilizzando il bollettino di conto corrente postale allegato alla comunicazione, anziché attendere la notificazione della cartella di pagamento.

Ammessa, quindi, la possibilità di utilizzare la riscossione in via ordinaria di tutti i tributi locali, si deve comunque tener conto del fatto che uno dei vincoli che il citato articolo 52 pone all'esercizio della potestà regolamentare è quello della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Tutto ciò acquista un particolare significato soprattutto in materia di Tarsu, poiché la procedura di iscrizione a ruolo prevede l'invio al contribuente delle cartelle di pagamento,

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complete dell'importo da corrispondere al comune e consente al contribuente stesso il pagamento frazionato delle somme dovute.

L'ente locale, potrebbe, quindi, adottare una forma di pagamento diversa dal ruolo, purchè però non siano addossati al contribuente gravosi oneri di determinazione del tributo, dal quale sarebbe esonerato ove fosse, invece, mantenuto il ruolo.

In generale, si può, infatti, affermare che il fine che l'ente deve comunque perseguire è quello di non aggravare ulteriormente gli adempimenti posti a carico del contribuente; per cui se questo principio viene rispettato non vi è nessuno ostacolo all'adozione di una modalità di pagamento dei tributi diversa da quella prevista dalla loro legge istitutiva.

Le stesse argomentazioni sono valide, naturalmente, anche per gli altri tributi sia comunali e sia provinciali, poiché sono regolati dagli stessi principi contenuti nell'articolo 52 del Dlgs n. 446 del 1997.

 

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