Rifiuti

Normativa Vigente

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Dm Finanze 2 maggio 1996

Modalità di devoluzione ai Comuni dei proventi delle addizionali erariali alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto 2 maggio 1996

(Gu 21 giugno 1996 n. 144)

Modalità di devoluzione ai Comuni dei proventi delle addizionali erariali alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Il Ministro delle finanze

di concerto con

Il Ministro dell'interno

e

Il Ministro del tesoro

 

Visto l'articolo 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede la devoluzione dall'anno 1996 ai Comuni dei proventi delle addizionali erariali alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, ed alla legge 10 dicembre 1961, n. 1364, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti;

Visto l'articolo 3, comma 39, secondo periodo, della citata legge n. 549 del 1995, per il quale la maggiore spesa del servizio di nettezza urbana, derivante dal pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al comma 24 dell'articolo 3 sopra citato, costituisce costo del servizio stesso per la parte eccedente i proventi delle addizionali sopra indicate;

Visto l'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente i limiti di copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

Visto il terzo periodo del comma 39 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995 che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dello stesso comma 39;

 

Decreta:

Articolo 1

1. I proventi delle addizionali erariali alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al Regio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, devoluti ai Comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono comprensivi delle riscossioni, tramite ruoli formati anche anteriormente al 1° gennaio 1996, per le rate in pagamento successivamente a tale data.

Articolo 2

1. Sulla base dei ruoli di cui all'articolo 1, resi esecutivi dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente, i concessionari della riscossione provvedono, in attuazione dell'obbligo del non riscosso per riscosso, al versamento degli importi al netto del compenso della riscossione nei modi e nei termini ordinari previsti per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alla tesoreria del Comune con imputazione ai capitoli di bilancio, che saranno istituiti e comunicati dall'ente titolare al competente concessionario.

Articolo 3

1. A decorrere dal 1 gennaio 1996 cessa la competenza della sezione staccata della direzione regionale delle entrate e delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per la gestione dei rapporti relativi alle addizionali di cui all'articolo 1, salvo che si riferisca a rate in pagamento in data anteriore al 1 gennaio 1996. Da tale data la gestione delle addizionali compete al Comune, ferme restando le competenze generali della sezione staccata della direzione regionale delle entrate in materia di riscossione tramite ruolo.

Articolo 4

Per i ruoli contenenti le addizionali erariali di cui all'articolo 1, posti in riscossione anteriormente alla data del 1° gennaio 1996 ed aventi rate il cui pagamento scade successivamente a tale data, la competente sezione staccata della direzione regionale delle entrate provvede a discaricare il concessionario delle relative quote con provvedimento da inviare alla competente ragioneria provinciale dello Stato e da unire alle contabilità amministrative periodiche e al conto giudiziale del concessionario stesso.

Articolo 5

1. L'eccedenza dei proventi delle addizionali, rispetto alla maggiore spesa comunale per il servizio di nettezza urbana derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi di cui all'articolo 3, commi da 24 a 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, confluisce alle risorse della fiscalità generale del Comune.

2. L'eccedenza della spesa di cui al comma 1, rilevabile dagli addebiti per rivalsa operati dal gestore della discarica rispetto all'ammontare annuo dei rpoventi delle addizionali, concorre a formalre il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da corpire con la relativa tassa entro i limiti minimi e massimi ci cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in sede di deliberazione tariffaria ordinaria o di riequilibrio delle tariffe in corso d'anno.

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