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Decisione Commissione Ce 16 novembre 1999 n. 819/1999/Euratom

Adesione dell'Euratom alla Convenzione sulla sicurezza nucleare

Il testo è aggiornato alle modifiche apportate dalla decisione decisione 2004/491/Euratom.

Ultima versione disponibile al 19/05/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 16 novembre 1999 n. 819

(Guce 11 dicembre 1999, n. L 318)

Decisione della Commissione riguardante l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) alla Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994.

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la decisione del Consiglio, del 7 dicembre 1998, che ha approvato l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla Convenzione sulla sicurezza nucleare,

considerando che tutti gli Stati membri sono parti contraenti alla Convenzione sulla sicurezza nucleare;

considerando che è opportuno che la Comunità europea dell'energia atomica aderisca alla Convenzione sulla sicurezza nucleare,

decide:

Articolo 1

È approvata per conto della Comunità europea dell'energia atomica l'adesione alla Convenzione sulla sicurezza nucleare.

Il testo della Convenzione e la dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii), della Convenzione sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, depositario della Convenzione, il giorno successivo all'adozione della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1999.

 

Convenzione sulla sicurezza nucleare

Preambolo

 

Le Parti contraenti

i) consapevoli dell'importanza per la comunità internazionale di assicurare che l'uso dell'energia nucleare sia sicuro, adeguatamente disciplinato e compatibile con l'ambiente;

ii) ribadendo la necessità di continuare a dare impulso ad un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero;

iii) ribadendo che la responsabilità della sicurezza nucleare spetta allo Stato nella cui giurisdizione ricade un impianto nucleare;

iv) desiderando dare impulso ad una efficace cultura della sicurezza nucleare;

v) consapevoli che gli incidenti negli impianti nucleari potrebbero avere conseguenze transfrontaliere;

vi) tenendo conto della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (1979), della Convenzione sulla pronta notifica di un incidente nucleare (1986) e della Convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare e di emergenza radiologica (1986);

vii) affermando l'importanza della cooperazione internazionale per migliorare la sicurezza nucleare mediante gli strumenti bilaterali e multilaterali esistenti e dell'istituzione della presente Convenzione che ha carattere incentivante;

viii) considerando che la presente Convenzione comporta l'impegno di applicare principi fondamentali di sicurezza per gli impianti nucleari piuttosto che norme di sicurezza dettagliate e che, in materia di sicurezza, esistono linee guida definite a livello internazionale che vengono periodicamente rivedute e che possono dunque fornire indicazioni sui mezzi più aggiornati per ottenere un elevato livello di sicurezza;

ix) affermando la necessità di intraprendere rapidamente l'elaborazione di una convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi, non appena il processo in corso per sviluppare principi fondamentali per la sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi attualmente avrà condotto ad un ampio accordo internazionale;

x) riconoscendo l'utilità di proseguire il lavoro tecnico connesso alla sicurezza di altre fasi del ciclo del combustibile nucleare e che tale lavoro può, col tempo, facilitare lo sviluppo degli strumenti internazionali attuali o futuri,

hanno convenuto quanto segue:

 

Capitolo 1

Obiettivi, definizioni e campo di applicazione

 

Articolo 1

Obiettivi.

Gli obiettivi della presente convenzione sono:

i) conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero grazie al miglioramento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, includendo, ove appropriato, la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;

ii) istituire e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i potenziali rischi radiologici, in modo da proteggere le persone, la società e l'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti emesse da tali impianti;

iii) prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e mitigarne le conseguenze qualora tali incidenti dovessero avvenire.

 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

i) per "impianto nucleare" si intende, per quanto riguarda ciascuna parte contraente, ogni centrale nucleare, a scopo pacifico, terrestre, soggetta alla sua giurisdizione, compresi gli impianti di stoccaggio, di lavorazione di materiali radioattivi che si trovano sullo stesso sito e che sono direttamente connessi all'esercizio della centrale nucleare. Tale centrale cessa di essere un impianto nucleare quando tutti gli elementi di combustibile nucleare siano stati estratti definitivamente dal nocciolo del reattore ed immagazzinati in maniera sicura, in conformità con procedure approvate, ed un programma di disattivazione sia stato concordato con l'organismo di regolamentazione;

ii) per "organismo di regolamentazione" si intende, per ciascuna parte contraente, uno o più organismi da quest'ultima investiti della facoltà giuridica di rilasciare autorizzazioni e di elaborare la normativa relativa alla localizzazione, alla progettazione, alla costruzione, all'avviamento, all'esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari;

iii) per "autorizzazione" si intende ogni atto autorizzativo rilasciato al richiedente dall'organismo di regolamentazione, che conferisce responsabilità per la localizzazione, la progettazione, la costruzione, l'avviamento, l'esercizio o la disattivazione di un impianto nucleare.

 

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente Convenzione si applica alla sicurezza degli impianti nucleari.

 

Capitolo 2

Obblighi a) Disposizioni generali

 

Articolo 4

Misure di attuazione

Ciascuna parte contraente adotta, nell'ambito del proprio diritto interno, le misure legislative, regolatorie ed amministrative e le altre azioni necessarie per adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.

 

Articolo 5

Presentazione dei rapporti

Ciascuna parte contraente presenta per riesame, prima di ciascuna delle riunioni di cui all'articolo 20, un rapporto sui provvedimenti adottati per soddisfare ciascuno degli obblighi enunciati nella presente Convenzione

 

Articolo 6

Impianti nucleari esistenti

Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per garantire che la sicurezza degli impianti nucleari esistenti, alla data in cui la Convenzione entra in vigore per quella parte contraente, sia riesaminata al più presto possibile. La parte contraente, qualora sia necessario alla luce della presente Convenzione, farà in modo che tutti i miglioramenti che possono ragionevolmente essere apportati vengano effettuati con urgenza nell'ottica di adeguare la sicurezza dell'impianto nucleare. Se tale adeguamento non è realizzabile, si devono attuare programmi per la chiusura dell'impianto nucleare non appena ciò sia praticamente possibile. Per la programmazione delle fasi di chiusura, si può tener conto dell'intero contesto energetico e delle eventuali alternative, nonché dell'impatto sociale, ambientale ed economico.

 

b) Legislazione e regolamentazione

 

Articolo 7

Quadro legislativo e regolatorio

1. Ciascuna parte contraente istituisce e mantiene in vigore un quadro legislativo e regolatorio per disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari.

2. Il quadro legislativo e regolatorio deve prevedere:

i) l'istituzione di prescrizioni e di norme di sicurezza nazionali applicabili;

ii) un sistema di rilascio di autorizzazioni per gli impianti nucleari ed il divieto di esercire un impianto nucleare senza autorizzazione;

iii) un sistema regolatorio di ispezioni e di valutazione degli impianti nucleari per verificare la conformità con la normativa applicabile e con i limiti di autorizzazione;

iv) la vigilanza sul rispetto della normativa applicabile e dei limiti delle autorizzazioni, compresa la loro sospensione, modifica o revoca.

 

Articolo 8

Organismo di regolamentazione

1. Ciascuna parte contraente istituisce o designa un organismo di regolamentazione incaricato di attuare il complesso delle disposizioni legislative e regolatorie di cui all'articolo 7, dotato di autorità, competenza e risorse umane e finanziarie adeguate per adempiere ai compiti assegnati.

2. Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per garantire una effettiva indipendenza delle funzioni dell'organismo di regolamentazione da quelle di ogni altro ente o organismo interessato alla promozione o all'utilizzazione dell'energia nucleare.

 

Articolo 9

Responsabilità del titolare di una autorizzazione

Ciascuna parte contraente assicura che la responsabilità primaria della sicurezza di un impianto nucleare competa al titolare della corrispondente autorizzazione, ed intraprende le azioni appropriate affinché ogni titolare di autorizzazione faccia fronte alle proprie responsabilità.

 

c) Condizioni generali di sicurezza

 

Articolo 10

Priorità alla sicurezza

Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che tutti gli organismi che svolgono attività direttamente attinenti agli impianti nucleari stabiliscano strategie che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare.

 

Articolo 11

Risorse finanziarie e di personale

1. Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che siano disponibili risorse finanziarie adeguate per provvedere alla sicurezza di ciascun impianto nucleare per tutta la durata della sua vita.

2. Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che personale qualificato, in numero sufficiente ed adeguatamente formato, addestrato e aggiornato, sia disponibile per tutte le attività connesse alla sicurezza in tutti, o per tutti, gli impianti nucleari, per l'intera durata della loro vita.

 

Articolo 12

Fattori umani.

Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che le capacità ed i limiti dei comportamenti umani siano presi in considerazione per l'intera vita di un impianto nucleare.

 

Articolo 13

Garanzia di qualità

Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che siano definiti ed attuati programmi di garanzia della qualità, nell'ottica di fornire garanzia che prescrizioni specifiche per tutte le attività rilevanti ai fini della sicurezza nucleare siano rispettate per l'intera vita di un impianto nucleare.

 

Articolo 14

Valutazione e verifica della sicurezza

Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che vengano effettuate:

i) valutazioni globali e sistematiche della sicurezza prima della costruzione e l'avviamento di un impianto nucleare e per tutta la durata della sua vita. Tali valutazioni, adeguatamente documentate, devono essere successivamente aggiornate alla luce dell'esperienza operativa e delle più recenti informazioni rilevanti per la sicurezza, e riesaminate dall'organismo di regolamentazione;

ii) verifiche mediante analisi, sorveglianza, prove ed ispezioni, intese a controllare che lo stato fisico e l'esercizio di un impianto nucleare continuino ad essere conformi alla sua progettazione, ai requisiti di sicurezza nazionali applicabili ed ai limiti ed alle condizioni di esercizio.

 

Articolo 15

Protezione radiologica

Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate affinché, in normali condizioni di funzionamento, l'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti causata da un impianto nucleare sia mantenuta al livello più basso, ragionevolmente ottenibile, e che nessun individuo venga esposto a dosi di radiazione superiori ai limiti stabiliti a livello nazionale.

 

Articolo 16

Pianificazione di emergenza

1. Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che, per gli impianti nucleari, ci siano piani d'emergenza interni ed esterni al sito, che siano periodicamente oggetto di esercitazione e comprendano le attività da porre in essere in caso di emergenza.

Per ogni nuovo impianto nucleare, tali piani devono essere elaborati e provati prima che l'impianto inizi a funzionare al di sopra di un basso livello di potenza determinato dall'organismo di regolamentazione.

2. Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che la sua popolazione e le autorità competenti degli Stati limitrofi all'impianto nucleare, per quanto soggetti alla probabilità di essere coinvolti in un'emergenza radiologica, ricevano informazioni appropriate per i piani e le azioni di emergenza.

3. Le parti contraenti che non hanno impianti nucleari sul loro territorio, per quanto soggette alla probabilità di essere coinvolte in un'emergenza radiologica in un impianto nucleare limitrofo, intraprenderanno le azioni appropriate per l'elaborazione e le esercitazioni di piani di emergenza per il loro territorio, comprendenti le attività da mettere in atto in caso di emergenza di questo tipo.

 

d) Sicurezza degli impianti

 

Articolo 17

Localizzazione

Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che vengano stabilite ed attuate procedure idonee a:

i) valutare tutti i fattori rilevanti inerenti al sito che possono incidere sulla sicurezza di un impianto nucleare per tutta la durata della sua vita prevista;

ii) valutare il probabile impatto che un impianto nucleare previsto potrebbe avere dal punto di vista della sicurezza sulle persone, sulla società e sull'ambiente;

iii) riesaminare, secondo le necessità, tutti i fattori pertinenti di cui ai capoversi i) e ii), in modo da garantire che l'impianto nucleare rimanga accettabile dal punto di vista della sicurezza;

iv) consultare le parti contraenti nelle vicinanze di un impianto nucleare previsto, nella misura in cui potrebbero essere coinvolte da tale impianto, e fornire loro, su richiesta, le informazioni necessarie per poter valutare ed effettuare proprie stime dell'eventuale impatto, dello stesso impianto, sul loro territorio, dal punto di vista della sicurezza.

 

Articolo 18

Progettazione e costruzione

Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate affinché:

i) la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare preveda diversi livelli e metodi di protezione affidabili (difesa in profondità) contro il rilascio di materie radioattive, ai fini di prevenire gli incidenti e di attenuarne le conseguenze radiologiche qualora dovessero accadere;

ii) le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare siano provate dall'esperienza o qualificate da prove o a analisi;

iii) la progettazione di un impianto nucleare consenta un esercizio affidabile, stabile ed agevolmente controllabile, tenendo debitamente conto dei fattori umani e dell'interfaccia uomo-macchina.

 

Articolo 19

Esercizio

Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che:

i) l'autorizzazione iniziale all'esercizio di un impianto nucleare si basi su un'analisi di sicurezza appropriata e su un programma di avviamento comprovante che l'impianto, così come è costruito, sia conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza;

ii) i limiti e le condizioni operative risultanti dall'analisi di sicurezza, dalle prove e dall'esperienza operativa siano definiti e riesaminati, laddove necessario, per identificare i margini di sicurezza per l'esercizio;

iii) l'esercizio, la manutenzione, l'ispezione e le prove di un impianto nucleare siano condotte secondo procedure approvate;

iv) siano stabilite procedure per far fronte ad eventi operativi previsti e ad incidenti;

v) sia disponibile, per tutta la durata di vita di un impianto nucleare, il supporto tecnico ed ingegneristico necessario in tutti i settori rilevanti per la sicurezza;

vi) i malfunzionamenti significativi per la sicurezza siano notificati tempestivamente dal titolare dell'autorizzazione all'organismo di regolamentazione;

vii) siano predisposti programmi di raccolta e di analisi dell'esperienza operativa, sia dato seguito ai risultati conseguiti ed alle conclusioni tratte, e i meccanismi esistenti siano utilizzati per condividere le esperienze rilevanti con gli organismi internazionali, con le altre organizzazioni di esercenti e con gli organismi di regolamentazione;

viii) la produzione di scorie radioattive risultante dall'esercizio di un impianto nucleare sia mantenuta al minimo praticabile per il processo specifico, sia in termini di attività che di volume, e che qualsiasi necessario trattamento e stoccaggio del combustibile esaurito e i rifiuti direttamente connessi all'esercizio, attuato sullo stesso sito dell'impianto nucleare, tenga conto del condizionamento e dello smaltimento.

 

Capitolo 3

Riunioni delle parti contraenti

 

Articolo 20

Riunioni di riesame

1. Le parti contraenti tengono riunioni (di seguito denominate "riunioni di riesame") per riesaminare i rapporti presentati in applicazione dell'articolo 5, secondo le procedure adottate ai sensi dell'articolo 22.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24, possono essere costituiti sottogruppi composti da rappresentanti delle parti contraenti, ed operare durante le riunioni di riesame, qualora ciò sia ritenuto necessario, per analizzare temi particolari contenuti nei rapporti.

3. Ciascuna parte contraente deve avere congrua opportunità di discutere i rapporti presentati dalle altre parti contraenti e di chiedere chiarimenti su tali rapporti.

 

Articolo 21

Calendario

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione avrà luogo una riunione preparatoria delle parti contraenti.

2. In tale riunione preparatoria, le parti contraenti stabiliranno la data della prima riunione di riesame. Questa avrà luogo quanto prima possibile, ma non oltre trenta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

3. In ciascuna riunione di riesame, le parti contraenti stabiliscono la data della successiva riunione di riesame. L'intervallo tra le riunioni di riesame non deve superare tre anni.

 

Articolo 22

Modalità procedurali

1. Nella riunione preparatoria da tenere in applicazione dell'articolo 21, le parti contraenti stabiliranno ed adotteranno, per consenso, un regolamento di procedura e un regolamento finanziario. Le parti contraenti fisseranno in particolare ed in conformità al regolamento di procedura:

i) linee guida concernenti la forma e la struttura dei rapporti da presentare in applicazione dell'articolo 5;

ii) una data di presentazione dei rapporti in questione;

iii) il processo di riesame di questi rapporti.

2. Nelle riunioni di riesame le parti contraenti possono, se necessario, riesaminare le modalità adottate ai sensi dei capoversi i) — iii) di cui sopra ed adottare per consenso revisioni, salvo diversamente disposto dal regolamento di procedura. Esse possono inoltre, consensualmente, emendare il regolamento di procedura e il regolamento finanziario.

 

Articolo 23

Riunioni straordinarie

Deve essere tenuta una riunione straordinaria delle parti contraenti:

i) quando lo decide la maggioranza delle parti contraenti presenti e votanti in una riunione, le astensioni essendo considerate come voti; oppure

ii) su richiesta scritta di una parte contraente, entro sei mesi dalla data in cui tale richiesta è stata comunicata alle parti contraenti e la notifica che la richiesta ha ottenuto l'appoggio della maggioranza delle parti contraenti è stata ricevuta dal segretariato di cui all'articolo 28.

 

Articolo 24

Partecipazione

1. Ciascuna parte contraente partecipa alle riunioni delle parti contraenti ed è rappresentata a tali riunioni da un delegato e, per quanto lo ritenga necessario, da sostituti, esperti e consiglieri.

2. Le parti contraenti possono invitate, consensualmente, qualsiasi organizzazione intergovernativa, competente nelle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, ad assistere in qualità di osservatore ad ogni riunione o a specifiche sessioni di una di esse. Gli osservatori saranno tenuti ad accettare per iscritto ed in anticipo le disposizioni dell'articolo 27.

 

Articolo 25

Rapporti di sintesi

Le parti contraenti adottano, consensualmente, e mettono a disposizione del pubblico un documento che tratti gli argomenti discussi durante una riunione e le relative conclusioni.

 

Articolo 26

Lingue

1. Le lingue delle riunioni delle parti contraenti sono l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese, il russo e lo spagnolo, salvo diverso disposto del regolamento di procedura.

2. I rapporti presentati in applicazione dell'articolo 5 sono redatti nella lingua nazionale della parte contraente che li presenta o in un'unica lingua designata da determinarsi nel regolamento di procedura. Nel caso in cui il rapporto sia presentato in una lingua nazionale diversa dalla lingua designata, sarà fornita dalla parte contraente una traduzione del rapporto nella lingua designata.

3. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2, il segretariato, ove rimborsato, cura la traduzione nella lingua designata dei rapporti presentati in ogni altra lingua delle riunioni.

 

Articolo 27

Riservatezza

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle parti contraenti di proteggere talune informazioni dalla divulgazione, in base alla loro legislazione. Ai fini del presente articolo, il termine "informazioni" comprende tra l'altro i) i dati di natura personale; ii) le informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale o dal segreto industriale o commerciale; iii) le informazioni relative alla sicurezza nazionale o alla protezione fisica di materie o impianti nucleari.

2. Quando una parte contraente fornisce informazioni ai sensi della presente Convenzione, precisando che sono protette come indicato al paragrafo 1, tali informazioni sono utilizzate solo per i fini per i quali sono state fornite e deve essere rispettato il loro carattere confidenziale.

3. Il contenuto delle discussioni durante il riesame dei rapporti ad opera delle parti contraenti in ciascuna riunione è riservato.

 

Articolo 28

Segretariato

1. L'Agenzia internazionale dell'energia atomica (di seguito denominata "Agenzia") svolge le funzioni di segretariato per le riunioni delle parti contraenti.

2. Il segretariato:

i) convoca le riunioni delle parti contraenti, le prepara e ne assicura i servizi;

ii) comunica alle parti contraenti le informazioni ricevute o predisposte secondo le disposizioni della presente Convenzione.

Le spese sostenute dall'Agenzia per adempiere ai compiti previsti ai capoversi i) e ii) di cui sopra sono sostenute dall'Agenzia stessa come parte del suo bilancio ordinario.

3. Le parti contraenti possono, consensualmente, chiedere all'Agenzia di fornire altri servizi di supporto per le riunioni delle parti contraenti. L'Agenzia può fornire tali servizi, qualora sia possibile farlo, nell'ambito del suo programma e del suo bilancio ordinario. Se ciò non fosse possibile, l'Agenzia può fornire tali servizi a condizione che siano finanziati da un'altra fonte a titolo volontario.

 

Capitolo 4

Clausole finali e altre disposizioni

 

Articolo 29

Risoluzione delle controversie

In caso di disaccordo tra due o più parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti contraenti si consultano nell'ambito di una riunione delle parti contraenti al fine di risolvere tale disaccordo.

 

Articolo 30

Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Agenzia a Vienna a decorrere dal 20 settembre 1994, fino alla sua entrata in vigore.

2. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.

3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati.

4. i) La presente Convenzione è aperta alla firma o all'adesione di organizzazioni regionali aventi carattere d'integrazione o altro, a condizione che ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani ed abbia competenza in merito alla negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali nelle materie oggetto della presente Convenzione.

ii) Nelle materie di loro competenza, tali organizzazioni esercitano per proprio conto i diritti ed assumono i compiti che questa Convenzione attribuisce agli Stati parti contraenti.

iii) Nel divenire parte della presente Convenzione, tali organizzazioni comunicano al depositario di cui all'articolo 34 una dichiarazione nella quale sono indicati quali sono i loro Stati membri, quali articoli della presente Convenzione sono applicabili nei loro confronti e qual è la portata della loro competenza nel settore disciplinato da detti articoli.

iv) Le organizzazioni di questo tipo non hanno altri diritti di voto che quelli spettanti ai loro Stati membri.

5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il depositario.

 

Articolo 31

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il depositario, del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ivi inclusi quelli di diciassette Stati, ciascuno in possesso di almeno un impianto nucleare che abbia raggiunto la criticità del nocciolo del reattore.

2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale avente carattere di integrazione o altro carattere, che ratifichi la presente Convenzione, l'accetti, l'approvi o vi aderisca dopo la data di deposito dell'ultimo strumento richiesto per soddisfare le condizioni poste nel paragrafo 1, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il depositario, dello strumento stesso da parte di tale Stato o organizzazione.

 

Articolo 32

Emendamenti alla Convenzione

1. Ciascuna parte contraente può proporre un emendamento alla presente Convenzione. Gli emendamenti proposti sono esaminati in una riunione di riesame o in una riunione straordinaria.

2. Il testo di ogni emendamento proposto e le relative motivazioni devono essere comunicati al depositario, il quale trasmette la proposta alle parti contraenti prontamente e almeno novanta giorni prima della riunione nel corso della quale l'emendamento proposto è presentato per essere preso in esame. Tutte le osservazioni ricevute su tale proposta sono comunicate dal depositario alle parti contraenti.

3. Dopo aver esaminato l'emendamento proposto, le parti contraenti decidono se adottarlo consensualmente o, in assenza di consenso, di sottoporlo ad una conferenza diplomatica. Una decisione di sottoporre un emendamento proposto ad una conferenza diplomatica richiede un voto a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti alla riunione e votanti, purché almeno la metà delle parti contraenti sia presente al momento della votazione. Le astensioni sono considerate voti.

4. La conferenza diplomatica incaricata di esaminare e di adottare gli emendamenti della presente Convenzione è convocata dal depositario ed ha luogo entro un anno dalla data di adozione della relativa decisione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. La conferenza diplomatica compie ogni sforzo affinché gli emendamenti siano adottati consensualmente. Se ciò non fosse possibile, gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi di tutte le parti contraenti.

5. Gli emendamenti alla presente Convenzione adottati in conformità con i paragrafi 3 e 4 di cui sopra, sono soggetti a ratifica, accettazione, approvazione o conferma delle parti contraenti ed entrano in vigore, nei confronti delle parti contraenti che li hanno ratificati, accettati, approvati o confermati, il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del depositario, degli strumenti corrispondenti di almeno tre quarti di tali parti contraenti. Per una parte contraente che ratifica, accetta, approva o conferma detti emendamenti successivamente, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno dopo che la parte contraente abbia depositato il proprio corrispondente strumento.

 

Articolo 33

Denuncia.

1. Ciascuna parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta al depositario.

2. La denuncia ha effetto decorso un anno dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario oppure a decorrere da altra data successiva eventualmente indicata nella notifica.

 

Articolo 34

Depositario

1. Il direttore generale dell'Agenzia è il depositario della presente Convenzione.

2. Il depositario informa le parti contraenti:

i) della firma della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, secondo l'articolo 30;

ii) della data dalla quale la Convenzione entra in vigore secondo l'articolo 31;

iii) delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformità con l'articolo 33 e della data relativa;

iv) degli emendamenti proposti alla presente Convenzione sottoposti dalle parti contraenti, degli emendamenti adottati dalla conferenza diplomatica corrispondente o dalla riunione delle parti contraenti, e della data di entrata in vigore di detti emendamenti in conformità con l'articolo 32.

 

Articolo 35

Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono ugualmente autentici, è depositato presso il depositario che ne invia copie conformi certificate alle parti contraenti.

 

Dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, capoverso iii), della convenzione sulla sicurezza nucleare

 

Gli Stati seguenti sono attualmente membri della Comunità europea dell'energia atomica: Regno del Belgio, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Granducato di Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.1

La Comunità dichiara che gli articoli da 1 a 5, l'articolo 7 e gli articoli da 14 a 35 della convenzione sono ad essa applicabili.

La Comunità possiede competenze, condivise con i succitati Stati membri, nei settori coperti dall'articolo 7 e dagli articoli da 14 a 19 della convenzione, come stabilito dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica all'articolo 2, lettera b) e nei pertinenti articoli del titolo II, capitolo 3, intitolato "Protezione sanitaria".

 

Note redazionali

1. Dichiarazione così sostituita dall'articolo 1 della decisione 2004/491/Euratom.
La Corte di Giustizia, con sentenza del 10 dicembre 2002, causa C-29/99, ha annullato il terzo comma della dichiarazione resa dalla Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'articolo 30, n. 4, sub iii), della Convenzione sulla sicurezza nucleare e allegata alla decisione del Consiglio 7 dicembre 1998 che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla Convenzione sulla sicurezza nucleare nei limiti in cui non vi sono menzionati gli articoli 7, 14, 16, nn. 1 e 3, nonché 17-19 di tale Convenzione.
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