Materie nucleari, Minsviluppo fissa requisiti per protezione fisica passiva
Energia (Normativa Vigente)
Sono arrivati dal Ministero dello sviluppo economico i requisiti per la protezione passiva delle materie nucleari durante il loro impiego, lo stoccaggio e il trasporto ai sensi della legge 58/2015.
Il Dm 8 settembre 2017 in vigore dal 10 ottobre 2017 ha determinato anche i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari da atti di sabotaggio, nonché le procedure e i contenuti del Piano di protezione fisica e le modalità per il rilascio al gestore del nulla osta per la protezione fisica passiva delle installazioni nucleari e dell'attestato di protezione fisica passiva per le attività di trasporto di cui deve essere in possesso il trasportatore autorizzato.
Oltre al Piano di protezione fisica (che va allegato alle richieste di nulla osta o dell'attestato) i soggetti obbligati devono redigere un "piano di risposta" che contiene insieme di azioni coordinate per rispondere ad atti finalizzati alla rimozione illecita di materie nucleari o al sabotaggio ovvero a tentativi di compiere tali atti. I soggetti obbligati inoltre devono allegare le valutazioni delle possibili conseguenze radiologiche ragionevolmente ipotizzabili, e tenendo conto delle misure di protezione fisica previste dal piano di protezione fisica proposto. Tali valutazioni sono trasmesse dall'Autorità competente al Prefetto affinché provveda a integrare le pianificazioni di emergenza ex Dlgs 230/1995 (sulla protezione dalle radiazioni nucleari).
Requisiti di protezione fisica passiva delle materie nucleari e modalità di redazione dei piani di protezione fisica per il rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva delle installazioni nucleari - Articolo 5, comma 2 della legge 58/2015
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980
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