Danno ambientale e bonifiche

Normativa Vigente

print

Dm Ambiente 14 ottobre 2003

Disciplina sulle modalità di funzionamento ed accesso al fondo di rotazione istituito per risarcire i danni ambientali

Ultima versione disponibile al 29/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 14 ottobre 2003

(Gu 28 aprile 2004 n. 99)

Disciplina sulle modalità di funzionamento ed accesso al fondo di rotazione istituito ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

 

Visto l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto in particolare il comma 9-bis che dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti a favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, e la riassegnazione delle stesse somme, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, già Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, già Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma da realizzare nelle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale ovvero previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2001, registrato alla Corte dei Conti in data 8 febbraio 2002, registro n. 1, foglio n. 111, con il quale, in attuazione della predetta norma, è stato appositamente istituito nell'ambito dell'Upb 4211 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il capitolo 7617;

Visto il comma 9-ter dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, di criteri e modalità nei casi di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001, n. 468, con il quale è stato approvato il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 426 del 1998;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme in materia di gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni in materia di tutela dei corpi idrici;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, recante i criteri per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti.

 

Decreta:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, disciplina le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di rotazione, di seguito denominato fondo, previsto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, individua i criteri e le priorità per l'utilizzo delle somme che affluiscono al fondo e definisce le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

Articolo 2

Interventi ammessi al finanziamento

1. Il fondo, iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è utilizzato per finanziare, anche in via di anticipazione:

interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

interventi di disinquinamento, ripristino dello stato dei luoghi, bonifica e ripristino ambientale con priorità delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inserite nel programma nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

Enti beneficiari del finanziamento

1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente decreto:

gli Enti locali nel cui territorio ricadono le aree e i beni oggetto del fatto lesivo;

gli altri enti pubblici indicati nell'articolo 5 del decreto 18 settembre 2001, n. 468;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei casi individuati dall'articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471.

Articolo 4

Modalità di attivazione, funzionamento e accesso al fondo

1. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti a favore dello Stato per risarcimento del danno ambientale, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fldejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1.

2. Salvo i casi di interventi per l'attuazione dei quali provvede il Ministero dell'ambiente e del territorio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471, le domande di finanziamento sono presentate dagli enti di cui all'articolo 3 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, corredate dalla seguente documentazione:

copia del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nei casi in cui il responsabile dell'inquinamento non provveda o non sia individuabile o non provveda nessun altro soggetto interessato per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 17 medesimo;

copia del progetto dell'intervento;

dichiarazione di congruità del quadro economico di spesa da parte del dirigente del competente ufficio tecnico dell'ente che richiede il finanziamento qualora il progetto sia stato redatto da un professionista esterno;

relazione tecnico-economica, la quale deve comunque includere il cronoprogramma della realizzazione degli interventi, con l'indicazione della data di conclusione dei lavori.

3. Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento presentate ai sensi del comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può richiedere, ove necessario, l'invio di ulteriore documentazione, indicando un termine per la relativa trasmissione.

4. Nella valutazione delle domande di finanziamento deve essere data priorità:

agli interventi di messa in sicurezza di emergenza di caratterizzazione e di bonifica delle aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, con precedenza degli interventi sulle aree e sui beni pubblici;

agli interventi della pubblica amministrazione nel caso in cui non siano individuati i soggetti responsabili del danno ambientale ovvero in danno dei soggetti inadempienti;

agli interventi di disinquinamento dei corpi idrici ricompresi nei programmi stralcio di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. In caso di più domande relative agli interventi previsti al comma 4 e all'articolo 2, si applica ai fini della graduatoria il criterio della gravità delle situazioni di pericolo per la salute umana e per l'ambiente sulla base di analisi di rischio.

6. Sulla base delle valutazioni di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stabilisce gli interventi da finanziare e il relativo importo nei limiti delle risorse di cui al comma 1, dandone comunicazione agli enti beneficiari.

7. Entro quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori, l'ente attuatore comunica il quadro economico definitivo dell'intervento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che ridetermina la misura del finanziamento assegnato all'intervento stesso e assume il relativo impegno definitivo, tenendo conto del quadro economico al netto di eventuali cofinanziamenti.

8. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasferisce all'ente attuatore un'anticipazione commisurata alle effettive disponibilità e al costo definitivo dell'intervento, che non può essere superiore al 20% dell'impegno definitivo.

9. Le risorse ulteriori sono trasferite, in ratei successivi, sulla base di stati di avanzamento comunicati dall'ente attuatore che evidenziano l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente.

Il saldo del residuo nella misura del 5% avverrà ad avvenuta approvazione del collaudo finale.

10. Gli enti beneficiari, in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario, documentando i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

11. A seguito dell'erogazione del finanziamento, il monitoraggio sull'attuazione degli interventi può essere effettuato, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca di cui all'articolo 5, dalla Regione competente per territorio, nell'ambito delle ordinarie attività, tramite gli organismi istituzionalmente competenti, ovvero avvalendosi dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici regionali, istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Articolo 5

Revoca del finanziamento

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dispone, previa diffida, la revoca del finanziamento nei confronti degli enti attuatori per gravi inadempienze ovvero che non abbiano provveduto all'aggiudicazione degli interventi entro un anno dalla comunicazione della concessione del finanziamento o che non procedano alla consegna dei lavori entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai fini del del successivo utilizzo per gli interventi di cui all'articolo 2.

Articolo 6

Utilizzo delle economie

1. Le eventuali economie che derivano dalle minori spese risultanti dai relativi quadri economici e le risorse che residuano dall'avvenuta realizzazione dell'intervento devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ai fini del successivo utilizzo per gli interventi di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Somme concesse per interventi di particolare emergenza

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, finalizzati all'eliminazione delle situazioni di rischio per l'ambiente e la salute umana, e degli interventi di caratterizzazione, finalizzati a verificare la tipologia dell'inquinamento e l'efficacia delle misure di messa in sicurezza, possono essere concesse anticipazioni nella misura massima dell'intera ammontare della somma richiesta e nei limiti del 25% delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, a favore degli Enti locali sul cui territorio si è verificato un danno ambientale, a condizione che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio abbia promosso, in sede civile o penale, l'azione di risarcimento del danno.

2. Nel caso in cui le somme liquidate a titolo di risarcimento siano inferiori a quelle concesse a titolo di anticipazione l'ente beneficiario è tenuto a restituire la quota dell'anticipazione che eccede l'ammontare del risarcimento mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione al fondo, ai fini del successivo utilizzo per gli interventi di cui al medesimo articolo 2.

3. In relazione agli stati di avanzamento dei lavori, gli enti beneficiari sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 9.

4. La revoca, previa diffida, dell'anticipazione ha luogo nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ravvisi gravi inadempienze da parte dell'ente beneficiario del finanziamento.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta ferma, al fine dell'utilizzazione dei finanziamenti iscritti al fondo, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e nell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

 

Roma, 14 ottobre 2003

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598