Danno ambientale e bonifiche

Normativa Vigente

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Decisione Parlamento europeo e Consiglio Ue 2003/785/Ce

Fondo di solidarietà dell'Unione europea - Mobilizzazione - Danni causati dal naufragio della petroliera Prestige, dal terremoto in Molise e nelle Puglie e dall'eruzione dell'Etna

Parole chiave Parole chiave: Danno ambientale e bonifiche | Disposizioni trasversali/Aua | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Petrolio | Emergenze

Ultima versione disponibile al 01/05/2024

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Decisione 9 ottobre 2003, n. 2003/785/Ce

(Guue 8 novembre 2003 n. L 290)

Decisione relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, conformemente al punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (danni causati dal naufragio della petroliera Prestige, dal terremoto in Molise e nelle Puglie e dall'eruzione dell'Etna)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio, in particolare il punto 3,

visto il regolamento (Ce) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il fondo di solidarietà dell'Unione europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea ha creato un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

(2) L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2003 consente la mobilizzazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.

(3) Il regolamento (Ce) n. 2012/2002 prevede le modalità per mobilitare gli stanziamento del fondo.

(4) I danni causati dal naufragio della Prestige, dal terremoto in Molise e nelle Puglie e dell'eruzione dell'Etna adempiono alle condizioni previste per la mobilizzazione del Fondo,

decidono:

Articolo 1

Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà mobilizzato per fornire l'importo di 56 250 000 EUR in stanziamento di impegno.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Fatto a Bruxelles, addì 9 ottobre 2003.

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