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Dm Ambiente 5 aprile 2004

Approvazione dello statuto del "Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti"

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 5 aprile 2004

(Gu 22 aprile 2004 n. 94)

Approvazione dello statuto del "Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti"

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e

Il Ministro delle attività produttive

 

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 47 del suddetto decreto legislativo, che prevede la costituzione del "Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali, esausti", di seguito denominato Consorzio;

Visto il decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 agosto 1998, n. 187, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio;

Considerato che l'assemblea dei soci del Consorzio, tenutasi in data 6 aprile 2003, ha deliberato all'unanimità di approvare un nuovo statuto del Consorzio;

Vista la nota del 27 gennaio 2004 del Presidente del Consorzio, con la quale il Consorzio ha trasmesso il nuovo statuto, ai fini della sua approvazione;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'approvazione dello statuto nella sua nuova formulazione;

 

Decreta:

 

Articolo 1

1. È approvato lo statuto del "Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali, esausti", allegato al presente decreto.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta ufficiale per la pubblicazione.

 

Roma, 5 aprile 2004

Allegato

Statuto del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento oli e grassi vegetali ed animali esausti

 

Titolo I

Struttura ed attività del Consorzio

Articolo 1

Costituzione del Consorzio

1. È costituito il "Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali, esausti", in appresso denominato "Consorzio", ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive integrazioni e modificazioni. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha personalità giuridica di diritto privato.

 

Articolo 2

Sede e durata

1. Il Consorzio ha sede legale in Roma e sede operativa a Milano.

Il Consorzio ha durata illimitata e comunque connessa alla permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione.

 

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. Il Consorzio assicura e promuove su tutto il territorio nazionale:

a) la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il recupero ed il riutilizzo di oli e grassi vegetali ed animali esausti fatti salvi i rifiuti animali disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;

b) lo smaltimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti dei quali non sia possibile o conveniente il recupero;

c) lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti.

2. Il Consorzio, nell'esplicazione dei compiti e per il perseguimento di fini consortili è legittimato a porre in essere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi consortili e comunque direttamente o indirettamente connessi all'attività consortile.

3. Il Consorzio ha la facoltà di stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini dell'attività consortile.

4. Il Consorzio nel perseguire i propri fini istituzionali si uniforma a criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, provvedendo ad affidare gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, senza creare discriminazioni sul mercato od ostacolare la concorrenza. Gli incarichi di cui sopra saranno affidati in base ai requisiti e alle norme individuate ed approvate dal consiglio di amministrazione. Fino alla definizione delle convenzioni, le attività di raccolta, trasporto, riciclo e recupero continuano ad essere svolte dalle imprese consorziate e debitamente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

4-bis. Ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 47 decreto legislativo n. 22/1997 è fatta salva comunque la facoltà per il detentore di conferire gli oli e grassi esausti anche ad operatori di altri Stati membri della Comunità europea, in regola con le specifiche autorizzazioni dei relativi Paesi e dietro rilascio di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero degli oli e grassi esausti nello stato membro di destinazione nel rispetto delle norme vigenti.

5. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali e interregionali e può svolgere le attività di cui al presente articolo attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio può stipulare, anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni specifici accordi e/o apposite convenzioni con:

a) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il ministero delle attività produttive;

b) i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, aziende municipalizzate, loro concessionari, enti pubblici e privati, regioni;

c) consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini istituzionali.

6. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio, lo stesso svolge tutte le attività anche complementari o sussidiarie direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse compresa l'assunzione di iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della raccolta e del recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.

7. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/Ce.

8. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario. In particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è fatto assoluto divieto al Consorzio ed ai consorziati di ostacolare o impedire lo svolgimento di attività economiche e di gestione degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti e regolarmente autorizzate ai sensi del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni.

 

Articolo 4

Soci del Consorzio

1. Partecipano al Consorzio:

a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;

b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti, anche con eventuale riutilizzo degli stessi oli rigenerati;

c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali, e animali esausti.

Possono partecipare:

d) le imprese che producono o importano oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare che vengono immessi confezionati sul mercato nazionale ovvero cedono alle imprese oli e grassi animali e vegetali che vengono utilizzati come ingredienti di prodotti composti.

2. Le imprese di cui sopra possono partecipare al Consorzio tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni, comprese quelle di cui alla lettera c), aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

 

Articolo 5

Quote di partecipazione al Consorzio

1. I consorziati sono distinti nelle seguenti categorie di appartenenza:

a) produttori, importatori e detentori di oli e grassi vegetali ed animali esausti;

b) riciclatori e recuperatori di oli e grassi vegetali ed animali esausti;

c) raccoglitori di oli e grassi vegetali ed animali esausti;

d) produttori o importatori di oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare che vengono immessi confezionati sul mercato nazionale ovvero cedono alle imprese oli e grassi animali e vegetali che vengono utilizzati come ingredienti di prodotti composti.

2. Il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio è determinato dall'assemblea.

3. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite nelle seguenti percentuali:

a) ai produttori, importatori, detentori di oli vegetali esausti: 25%;

b) ai riciclatori e recuperatori: 25%;

c) ai raccoglitori: 25%;

d) ai produttori o importatori di oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare che vengono immessi confezionati sul mercato nazionale ovvero cedono alle imprese oli e grassi animali e vegetali che vengono utilizzati come ingredienti di prodotti composti: 25%.

 

Articolo 6

Obblighi dei consorziati

1. I consorziati sono obbligati:

a) ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, assunte per il perseguimento e la realizzazione dei fini del Consorzio stesso;

b) ad operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle attività di cui all'oggetto consortile.

2. Il Consorzio verifica il corretto adempimento degli obblighi nascenti dalla partecipazione ad esso e, attraverso i propri organi, ovvero avvalendosi delle competenti autorità locali e nazionali, promuovere le azioni opportune al fine di accertare e reprimere le violazioni agli obblighi stessi.

 

Articolo 7

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. Il Consorzio finanzia lo svolgimento delle sue attività istituzionali mediante:

a) le quote di partecipazione consortili secondo i criteri di determinazione proposti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea;

b) i proventi delle attività svolte dal Consorzio in attuazione delle norme, dei regolamenti e dello statuto, ed in particolare il prezzo di cessione di oli e grassi vegetali ed animali esausti alle imprese che ne effettuano la rigenerazione;

c) eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati;

d) i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile;

e) il contributo di riciclaggio sugli oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare umano destinati al mercato interno prodotti ed importati. Tale contributo è determinato annualmente su proposta del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nella misura necessaria per garantire l'equilibrio della gestione del Consorzio.

2. Le modalità ed i termini di riscossione e versamento al Consorzio dei contributi di riutilizzo, sono stabilite dal consiglio di amministrazione.

 

Titolo II

Organi

 

Articolo 8

Determinazione compensi e prezzo cessione

1. I criteri per la determinazione del compenso per la raccolta e del prezzo di cessione degli oli o grassi esausti saranno individuati dal consiglio di amministrazione

 

Articolo 9

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

l'assemblea dei consorziati;

il consiglio d'amministrazione;

il collegio dei revisori dei conti.

 

Articolo 10

Assemblea

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente su mandato del consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio dì previsione e di quello consuntivo con le seguenti modalità:

a) mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale almeno trenta giorni prima dell'adunanza, ovvero

b) mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ovvero,

c) mediante avviso depositato presso la sede consortile e pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale almeno venti giorni prima dell'adunanza. In ogni caso l'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.

2. L'assemblea ordinaria può essere convocata anche a seguito di richiesta da parte di tanti consorziati che rappresentano almeno un quinto delle quote di partecipazione al fondo ovvero da parte di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione. La richiesta deve contenere gli argomenti da trattare all'ordine del giorno e gli amministratori devono provvedere senza indugio.

3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale, o per delega, di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili e delibera a maggioranza delle quote presenti. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino più della metà delle quote consortili. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza delle quote presenti qualunque siano le quote di fondo rappresentate dai consorziati intervenuti; l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque siano le quote consortili presenti e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione presenti, salvo le diverse maggioranze previste, per altre motivazioni, dallo statuto.

3-bis. Sono esclusi dal computo del quorum costitutivo e deliberativo le quote dei consorziati non in regola con il versamento della quota di fondo consortile, i consorziati in conflitto di interessi o comunque inadempienti con riferimento alle obbligazioni consortili non hanno diritto di voto in assemblea. Lo stato di inadempienza deve risultare da comunicazione scritta del consorzio da inviarsi nei termini di cui al precedente comma 1.

4. L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente su mandato del consiglio d'amministrazione, laddove quest'ultimo lo ritenga necessario, con le modalità previste al comma 1. La convocazione straordinaria può, altresì, essere richiesta da un numero di consorziati titolari di almeno il 15% delle quote. In tale ipotesi il presidente deve procedere entro dieci giorni dalla richiesta alla convocazione dell'assemblea.

5. Ogni consorziato partecipa all'assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato, la cui veste può essere assunta anche da un altro consorziato. Il numero delle deleghe possedute dal singolo partecipante è limitato a tre.

6. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consorzio o in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente o in caso di assenza anche di questo dal consigliere più anziano di età.

7. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano, compatibilmente con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni previste dal Codice civile.

 

Articolo 11

Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria:

a) elegge i membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori contabili;

b) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;

c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;

d) approva i programmi di attività e di investimento del consorzio;

e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo dei singoli consorziati;

f) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;

g) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente ed al vice presidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione ed ai revisori contabili;

h) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'articolo 7;

i) delibera sull'ammissione di nuovi soci;

k) delibera sulla istituzione o variazione di eventuali sedi secondarie;

l) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.

 

Articolo 12

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo svolgimento del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. Le proposte di modifica dello statuto sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti o rappresentate. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.

3. In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

4. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attività sociali, deve essere destinato agli scopi del Consorzio o a scopi affini, secondo le eventuali indicazioni normative.

 

Articolo 13

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del Consorzio è composto dal presidente, dal vice presidente e da almeno 8 membri. I membri sono nominati in rappresentanza dei consorziati, ed espressione di questi, tenendo conto delle quote di partecipazione e delle necessità di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate. Fanno altresì parte del consiglio tre membri nominati uno ciascuno in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali. Esso si intende regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In attesa della nomina dei consiglieri di competenza ministeriale, il quorum costitutivo si intenderà relativo ai soli consiglieri eletti in rappresentanza delle categorie consorziate.

2. I membri in rappresentanza dei consorziati sono eletti mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie di consorziati con voto limitato, rispettivamente, a tre preferenze.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più dei membri del consiglio nominati dall'assemblea nel corso del mandato, la sua sostituzione avrà luogo esclusivamente mediante cooptazione e comunque nell'ambito delle categorie di appartenenza con riferimento al primo dei candidati non eletti.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal presidente ed in caso di assenza o impedimento dal vice presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. In questo caso il consiglio dovrà essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

6. La convocazione è fatta a mezzo invito da comunicarsi, con lettera raccomandata o telefax, non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di assenza o impedimento dal vice presidente e in sua mancanza dal consigliere più anziano di età.

 

Articolo 14

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano riservati all'assemblea ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

2. Il Consiglio può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

3. Spetta tra l'altro al consiglio di amministrazione:

a) nominare il presidente e il vice presidente;

b) dare mandato al presidente di convocare l'assemblea;

c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione illustrativa;

d) adottare regolamenti consortili provvisori e definitivi e le loro successive integrazioni e/o modificazioni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

e) adottare il programma annuale o pluriennale;

f) deliberare sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di convenzione con gli enti locali territoriali e le loro aziende di cui all'articolo 3 del presente statuto;

g) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti all'attività consortile;

h) definire le strutture organizzative;

i) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio nei modi e con le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, del presente statuto;

l) porre in essere gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o del presente statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio;

m) proporre l'istituzione di sedi secondarie;

n) adottare programmi di attività ed investimento del Consorzio;

o) deliberare in ordine alle modalità organizzative della raccolta, dello stoccaggio e del trattamento;

p) stabilire le modalità ed i termini di riscossione e versamento delle somme di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 20;

q) stabilire i criteri per la determinazione del compenso alla raccolta e i prezzi di cessione;

r) approvare la ripartizione e la redistribuzione annuale delle quote di partecipazione;

s) stabilire contenuti e requisiti delle aziende per gli incarichi di cui all'articolo 3, comma 4.

 

Articolo 15

Presidente e vice presidente

1. Il presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.

2. Il vice presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi ed ha la firma sociale.

4. Presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e rappresenta il Consorzio con le pubbliche amministrazioni.

5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni a lui attribuite sono svolte dal vice presidente ed in sua assenza dal consigliere più anziano di età.

 

Articolo 16

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori è costituito da sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono nominati uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive e uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Gli altri membri sono eletti dall'assemblea. Per i membri di nomina ministeriale non è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

2. I revisori dei conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio e ne riferisce all'assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

4. I revisori partecipano all'assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione.

5. I revisori dei conti supplenti subentrano a quelli effettivi secondo l'anzianità di carica. In caso di pari anzianità prevale l'età anagrafica.

6. I revisori di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati.

 

Titolo III

Disposizioni generali, finanziarie transitorie e finali

Articolo 17.

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale del Consorzio e dalla nota illustrativa, redatti nelle forme previste dal Codice civile.

4. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea che deve deliberare sulla loro approvazione.

5. I bilanci, di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo, corredati da relazione tecnica sull'attività consortile, dovranno essere inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero delle attività produttive entro sessanta giorni dalla loro approvazione ed all'O.N.R.

6. Ove i Ministeri formulino dei rilievi, l'assemblea è tenuta a deliberare su di essi entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi trenta giorni i bilanci si intendono approvati.

 

Articolo 18

Rapporti con le amministrazioni pubbliche

1. Il Consorzio svolge le proprie attività di collegamento e collaborazione per quanto di rispettiva competenza con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive e le altre amministrazioni competenti.

2. Il Consorzio, in particolare, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero delle attività produttive gli atti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 5.

3. Il Consorzio comunica all'Osservatorio i nominativi dei soggetti appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, comma 1, del presente statuto che hanno aderito al Consorzio e le quantità raccolte e recuperate nell'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno.

 

Articolo 19

Regolamenti consortili

1. Il funzionamento e l'organizzazione del Consorzio possono essere disciplinati da regolamenti deliberati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

 

Articolo 20

Fondo consortile

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dal consiglio di amministrazione.

 

Articolo 21

Recesso dei consorziati e cessazione del Consorzio

1. I consorziati possono richiedere, previa domanda scritta, che sia disposta la propria esclusione dal Consorzio dichiarando di non svolgere più attività prevista dall'articolo 4 del presente statuto. Il consiglio di amministrazione, previa verifica di quanto dichiarato dal recedente, provvede ad escludere il socio dall'elenco dei consorziati. Il socio escluso deve comunque concorrere alla eventuale costituzione del Fondo consortile deliberata per l'anno in corso e deve far fronte a tutti gli impegni contratti nei confronti del Consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno.

2. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al consorziato escluso.

 

Articolo 22

Rapporti con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

Articolo 23

Vigilanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, ove constati gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili può disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato dell'ordinaria amministrazione in attesa della ricostituzione degli organi stessi. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle attività produttive nominano un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

 

Articolo 24

Applicazione del Codice civile e delle leggi regolanti la materia

1. Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo statuto, le norme del Codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

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