Rifiuti

Giurisprudenza

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Sentenza Tribunale Benevento 26 gennaio 2004, n. 965

Nozione di rifiuto pericoloso - Amianto - Rientra

Tribunale

Tribunale di Benevento (Giudice Monocratico) - Sentenza 26 gennaio 2004, n. 965

Tribunale di Benevento (Giudice Monocratico) — Sentenza 26 gennaio 2004, n. 965

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

L'anno 2003, il giorno, 9 del mese di dicembre

II Giudice dr. Sergio Pezza

con I'intervento del Pm in persona della dott..ssa Marilisa Lanni V.P.O ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

 

Sentenza

(articolo 544 e segg. 549 C.p.p.)

nella causa penale

 

contro

(...)

Libero — Contumace

Difensori di fiducia:

Avv. Gianleonardo Caruso da BN;

Avv. Camillo Cancellarlo, da BN;

Parte civile costituita iI 3.3.2003:

(...), nato a (...), res. in (...), rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Balletta — entrambi elett.te dom.ti in Benevento presso lo studio dell'Avv. Rosella Razzano

Imputato

 

Per il reato di cui all'articolo 51, comma 2, in relazione all'articolo 14, comma 1, Dlgs 5-2-97 n. 22 perché, in qualità di legale rappresentante della Ditta …(...).. depositava in modo incontrollato i propri rifiuti pericolosi e non pericolosi sul suolo, sito in un'area condominiale adiacente i propri locali, ubicati in (...), alla via (...).

Nella specie depositata i rifiuti rappresentati da: vari cumuli di materiali provenienti dalla lavorazione industriale, frammenti di lastre di cemento-amianto compatto, guarnizioni, impastatrici, forni per panificazione ed altre attrezzature per il settore alimentare in disuso, oggetto di campionatura ed analisi da parte dell'Asl e dell'ArpaC, i cui esiti rivelavano la presenza di amianto crisofilo, di lana roccia e di lana vetro.

Reato accertato in (...), il 15 ed il 16-11-2001.

 

Conclusioni

Il Pm, chiede la condanna alla pena di mesi tre di arresto e 2582,00 euro di ammenda.

Il difensore della costituita parte civile conclude come da conclusioni scritte e nota spese che deposita.

I difensori dell'imputato: Avv. C. Cancellario chiede il rigetto delle domande risarcitorie della (...) e chiede inoltre l'assoluzione perché il fatto non sussiste;

Avv. G.Caruso chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto in subordine chiede che l'imputato sia riconosciuto colpevole del reato di deposito di materiale non pericoloso.

 

Motivazioni

All'esito dell'istruttoria dibattimentale: si è raggiunta la certezza della responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

Non vi è dubbio alcuno circa il fatto che (...), titolare dell'omonima ditta, depositasse rifiuti nel sito indicato in rubrica, in attesa di smaltimento definitivo.

Tanto si ricava non solo dalla deposizione dei testi dell'accusa, ma anche dalle parole di quelli addotti dalla difesa.

Ed invero (...) e (...), dipendenti del (...), hanno precisato che nello spazio in questione venivano depositati i forni e gli altri macchinari usati, in attesa di verificare quali fossero riparabili e quali invece inutilizzabili.

All'esito di questa operazione residuavano materiale ferrosi che venivano venduti, ed altri materiali che costituivano i rifiuti veri e propri; questi ultimi venivano smaltiti tre volte all'anno [vedasi deposizione (...), pag. 14 del verbale del 21 novembre 2003].

Questo è quello che si è appreso dai testi addotti dalla difesa.

Per ritenere non rilevante penalmente una simile condotta sarebbe necessaria la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 6, lettera m del Dlgs n. 22/97 (deposito temporaneo).

Ebbene la dr.ssa Albanese ed il dr. Porcelli, testi del Pm, hanno escluso, la presenza delle condizioni previste per il deposito temporaneo; basti considerare che i rifiuti non erano prodotti nel luogo del deposito, che non erano raggruppati per tipi omogenei, che non erano osservate le norme tecniche che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute; ciò a prescindere dal termine di durata del deposito che parrebbe anch'esso superiore a quello prescritto (la quantità dei rifiuti sembrerebbe, infatti ben superiore ai 20 metri cubi all'anno).

Pertanto sussiste la penale responsabilità dell'imputato.

Occorre a questo punto verificare se la condotta contestata avesse oggetto rifiuti pericolosi.

Le deposizioni Albanese e Porcelli hanno dimostrato che i forni in disuso presentavano alcuni parti in amianto; in particolare vi era la striscia di guarnizione in amianto puro (vedasi pag. 32 deposizione Porcelli — udienza del 6 maggio 2003) nonché il letto del forno in cemento amianto (pagg.

32, 38 e 39 deposizione Porcelli).

Non vi è dubbio che almeno parte del materiale in amianto fosse destinato all'abbandono, come si evince dalla deposizione Porcelli -pag. 39-, laddove riferisce che vi era il letto di un forno che occorreva sostituire con materiale nuovo.

I testi della difesa hanno precisato che solo il materiale ferroso dei forni non più utilizzabili veniva venduto; ne consegue che il materiale amianto dei predetti forni veniva destinato all'abbandono.

Pare utile osservare che il giudicante ha posto al teste (...) la domanda specifica in ordine alla destinazione delle lastre di cemento -amianto, senza che questi fosse in grado di rispondere compiutamente (pagg.14 e 15 del verbale del 21 novembre 2003).

Occorre infine dare atto della deposizione del dr. (...), teste di difesa, il quale ha ritenuto di poter collocare i materiali in amianto di cui si è detto fra quelli da costruzione, che, prima della modifica del Cer (Catalogo Europeo Rifiuti) in vigore dal 1°gennaio 2002, erano considerati non pericolosi.

Osserva lo scrivente che, anche per il Cer abrogato, i materiali isolanti contenenti amianto erano da considerarsi pericolosi (codice 170601).

Non vi è dubbio che i componenti in amianto dei forni (guarnizione e letto) abbiano funzione isolante: non si vede come essi possano ritenersi materiali da costruzione.

L'interpretazione del dr. (...) tende in realtà a correggere la primitiva elencazione, in virtù di considerazioni di fatto probabilmente fondate, che però vanno a cozzare contro un disposto normativo estremamente chiaro.

Allo stato, peraltro, l'amianto è sempre considerato rifiuto pericoloso.

Non resta quindi che dichiarare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

In applicazione dei criteri di cui all'articolo 133 C.p., concesse le generiche in virtù dell'incensuratezza, si stima pena adeguata quella di mesi quattro di arresto ed euro 2.000, 00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali [(...) mesi sei ed euro 3.000, 00 ridotta ex articolo 62 bis.C.p.]. La mancanza di precedenti penali induce ad applicare il beneficio della condizionale .

L'imputato dovrà infine risarcire il danno, da liquidarsi in separata sede, alle costituite parti civili, cui dovrà rifondere anche le spese di costituzione, determinate in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale

Letti gli articoli 533 e 535 C.p.p.

dichiara

(...) responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 2000, 00 di ammenda previa concessione delle attenuanti generiche ed oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

 

Letti gli artt.538 e ss. C.p.p.

condanna

(...) a risarcire i danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite;

condanna

(...) a rimborsare le spese di costituzione che si liquidano in complessivi euro 2.033, 00, in favore di (...), Condomino (...) ed Associazione Italiana Wwf.

Motivazione in 60 giorni.

 

Benevento 9 Dicembre 2003

Depositata in Cancelleria Benevento, lì 23 Gen. 2004-03-27

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