Conversione Dl "Cura Italia", più tempo per deposito temporaneo rifiuti
Rifiuti (Normativa in Cantiere)
L'emergenza Coronavirus porta alla modifica delle norme sul deposito temporaneo dei rifiuti, come previsto dal Ddl di conversione del Dl 18/2020 approvato dal Senato il 9/4/2020 e trasmesso alla Camera.
Il nuovo articolo 113-bis inserito dal Ddl di conversione nel Dl 18/2020 stabilisce che fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo dei rifiuti (articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, Dlgs 152/2006) è consentito fino al doppio dei quantitativi di rifiuti previsti mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi. Si parla del raggruppamento dei rifiuti e del deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta nel luogo ove gli stessi sono prodotti.
La disciplina vigente — i cui limiti quantitativi e temporali vengono ora vengono modificati — prevede che i rifiuti così raccolti possono, a scelta del produttore, essere avviati a recupero o smaltimento ogni 3 mesi indipendentemente dalle quantità, oppure quando il quantitativo in deposito raggiunge 30 metri cubi (di cui massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) o in ogni caso, se non si superano i limiti quantitativi almeno una volta l'anno.
Misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Stralcio - Proroga di termini in materia di gestione dei rifiuti - Sicurezza sul lavoro - Sospensione termini amministrativi e fiscali - Proroga Mud (cd. "Dl Cura Italia")
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941