Conversione Dl "Cura Italia", più tempo per deposito temporaneo rifiuti
Rifiuti (Normativa in Cantiere)
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L'emergenza Coronavirus porta alla modifica delle norme sul deposito temporaneo dei rifiuti, come previsto dal Ddl di conversione del Dl 18/2020 approvato dal Senato il 9/4/2020 e trasmesso alla Camera.
Il nuovo articolo 113-bis inserito dal Ddl di conversione nel Dl 18/2020 stabilisce che fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo dei rifiuti (articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, Dlgs 152/2006) è consentito fino al doppio dei quantitativi di rifiuti previsti mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi. Si parla del raggruppamento dei rifiuti e del deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta nel luogo ove gli stessi sono prodotti.
La disciplina vigente — i cui limiti quantitativi e temporali vengono ora vengono modificati — prevede che i rifiuti così raccolti possono, a scelta del produttore, essere avviati a recupero o smaltimento ogni 3 mesi indipendentemente dalle quantità, oppure quando il quantitativo in deposito raggiunge 30 metri cubi (di cui massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) o in ogni caso, se non si superano i limiti quantitativi almeno una volta l'anno.
Misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Stralcio - Proroga di termini in materia di gestione dei rifiuti - Sicurezza sul lavoro - Sospensione termini amministrativi e fiscali - Proroga Mud (cd. "Dl Cura Italia")
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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